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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6297/2024, pendente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano G. Mancusi ricorrente e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Indennita' di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in CP_1 suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari dell'invalidità civile ai fini della L.
388/2000, della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e della indennità di accompagnamento nonché dello status di disabilità, avendo presentato domanda amministrativa senza mai essere stata convocata a visita.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente tecnico nominato dal Giudice, Dott. , reputava che la ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente invalida in misura del 77% nonché portatrice di disabilità ai sensi dell'art. 3, terzo comma, l. 104/92; avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, evidenziati seppur in maniera sintetica.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Al contempo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 12 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario, della pensione di cui all'art. 12 è necessaria una totale e permanente inabilità lavorativa.
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti. Il Dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver esaminato la Per_1 documentazione agli atti, ha ritenuto in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici che, per le patologie riscontrate (“1) Mielofibrosi secndaria a policitemia vera in trattamnto con oncocarbide. 2) Obesità moderata in soggetto con alterazioni artrosiche del rachide e delle spalla a lieve incidenza funzionale. 3) Ipotiroidismo in trattamento ormonale sostitutivo in esiti di emitiroidectomia. 4) Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica. 5) Depressione reattiva”), la stessa non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnator né invalida civile in misura superiore al 77%.
Difatti, come emerso dall'esame obiettivo effettuato, la ricorrente è risultata totalmente autonoma per la deambulazione e le attività personali (comprese quelle di tipo relazionale e partecipativo), ragion per cui non si trova nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 l. 18/1980.
Quanto all'invalidità riconosciuta, il consulente motiva in maniera dettagliata le ragioni per cui non è stato possibile pervenire ad una valutazione superiore, dando compiuto riscontro della percentuale attribuita alle singole patologie: “La mielofibrosi, da cui è affetta la periziata, è una condizione patologica caratterizzata da progressiva sostituzione del midollo osseo con materiale fibrotico. Ciò può determinare progressiva soppressione della normale emopoiesi. La mielofibrosi può essere determinata da molteplici malattie ematologiche. Nel caso in esame la causa è la TE RA (o morbo di : una neoplasia mieloproliferativa Persona_2 cronica a carico delle cellule staminali del midollo osseo che si dividono in modo incontrollato. La terapia consiste inizialmente in salassi periodici (per contrastare
l'eccessivo aumento in circolo dei globuli rossi); quando tale trattamento diviene insufficiente si associa terapia citoriduttiva con idrossiurea (oncocarbide). Dal punto di vista valutativo, la documentazione in atti non contiene elementi indicativi di una prognosi infausta a breve o medio-breve termine, per cui risulta applicabile il codice
9323 (neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale) nella misura fissa del 70%. È presente altresì una condizione di depressione reattiva stimabile di meda gravità (legata alla perdita del figlio) con diretta applicabilità del codice 2205 nella misura fissa del 25%. Non sono valutabili ai fini del computo riduzionistico per infermità coesistenti (poiché non comportano singolarmente una riduzione della capacità lavorativa superiore al 10%) l'obesità moderata con alterazioni artrosiche (in quanto indice di massa corporea è largamente inferiore a 35 e l'incidenza funzionale delle alterazioni artrosiche è lieve), l'ipertensione arteriosa e l'ipotiroidismo (suscettibile di terapia ormonale sostitutiva cosiddetta
"perfetta") .
Le censure mosse dall'istante, al contrario, non colgono nel segno, giacchè si è limitata ad affermare che la gravità delle proprie patologie sarebbe stata sottovalutata e a depositare documentazione medica successiva che non costituisce aggravamento, non aggiungendo elementi di novità rispetto al quadro clinico già esaminato in sede di visita peritale.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa nella precedente fase, può essere dichiarato il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 nonché invalida civile in misura del 77% ai fini dello scivolo pensionistico;
per tali motivi le spese di lite della fase di atp vengono liquidate come in dispositivo e compensate per metà in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, mentre le spese del presente giudizio di opposizione possono essere dichiarate irripetibili vista l'apposita dichiarazione in atti.
Le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 3 della
Legge 104/92 ed è da considerarsi invalida civile in misura del 77% ex L. 388/2000;
condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in € CP_1
764,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
rigetta per il resto la domanda;
spese del giudizio di opposizione irripetibili;
pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 04/02/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6297/2024, pendente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano G. Mancusi ricorrente e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Indennita' di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli affinché fosse accertata in CP_1 suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari dell'invalidità civile ai fini della L.
388/2000, della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e della indennità di accompagnamento nonché dello status di disabilità, avendo presentato domanda amministrativa senza mai essere stata convocata a visita.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente tecnico nominato dal Giudice, Dott. , reputava che la ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente invalida in misura del 77% nonché portatrice di disabilità ai sensi dell'art. 3, terzo comma, l. 104/92; avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, evidenziati seppur in maniera sintetica.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Al contempo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 12 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario, della pensione di cui all'art. 12 è necessaria una totale e permanente inabilità lavorativa.
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti. Il Dott. , dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver esaminato la Per_1 documentazione agli atti, ha ritenuto in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici che, per le patologie riscontrate (“1) Mielofibrosi secndaria a policitemia vera in trattamnto con oncocarbide. 2) Obesità moderata in soggetto con alterazioni artrosiche del rachide e delle spalla a lieve incidenza funzionale. 3) Ipotiroidismo in trattamento ormonale sostitutivo in esiti di emitiroidectomia. 4) Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica. 5) Depressione reattiva”), la stessa non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnator né invalida civile in misura superiore al 77%.
Difatti, come emerso dall'esame obiettivo effettuato, la ricorrente è risultata totalmente autonoma per la deambulazione e le attività personali (comprese quelle di tipo relazionale e partecipativo), ragion per cui non si trova nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 l. 18/1980.
Quanto all'invalidità riconosciuta, il consulente motiva in maniera dettagliata le ragioni per cui non è stato possibile pervenire ad una valutazione superiore, dando compiuto riscontro della percentuale attribuita alle singole patologie: “La mielofibrosi, da cui è affetta la periziata, è una condizione patologica caratterizzata da progressiva sostituzione del midollo osseo con materiale fibrotico. Ciò può determinare progressiva soppressione della normale emopoiesi. La mielofibrosi può essere determinata da molteplici malattie ematologiche. Nel caso in esame la causa è la TE RA (o morbo di : una neoplasia mieloproliferativa Persona_2 cronica a carico delle cellule staminali del midollo osseo che si dividono in modo incontrollato. La terapia consiste inizialmente in salassi periodici (per contrastare
l'eccessivo aumento in circolo dei globuli rossi); quando tale trattamento diviene insufficiente si associa terapia citoriduttiva con idrossiurea (oncocarbide). Dal punto di vista valutativo, la documentazione in atti non contiene elementi indicativi di una prognosi infausta a breve o medio-breve termine, per cui risulta applicabile il codice
9323 (neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale) nella misura fissa del 70%. È presente altresì una condizione di depressione reattiva stimabile di meda gravità (legata alla perdita del figlio) con diretta applicabilità del codice 2205 nella misura fissa del 25%. Non sono valutabili ai fini del computo riduzionistico per infermità coesistenti (poiché non comportano singolarmente una riduzione della capacità lavorativa superiore al 10%) l'obesità moderata con alterazioni artrosiche (in quanto indice di massa corporea è largamente inferiore a 35 e l'incidenza funzionale delle alterazioni artrosiche è lieve), l'ipertensione arteriosa e l'ipotiroidismo (suscettibile di terapia ormonale sostitutiva cosiddetta
"perfetta") .
Le censure mosse dall'istante, al contrario, non colgono nel segno, giacchè si è limitata ad affermare che la gravità delle proprie patologie sarebbe stata sottovalutata e a depositare documentazione medica successiva che non costituisce aggravamento, non aggiungendo elementi di novità rispetto al quadro clinico già esaminato in sede di visita peritale.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa nella precedente fase, può essere dichiarato il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 nonché invalida civile in misura del 77% ai fini dello scivolo pensionistico;
per tali motivi le spese di lite della fase di atp vengono liquidate come in dispositivo e compensate per metà in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, mentre le spese del presente giudizio di opposizione possono essere dichiarate irripetibili vista l'apposita dichiarazione in atti.
Le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 3 della
Legge 104/92 ed è da considerarsi invalida civile in misura del 77% ex L. 388/2000;
condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in € CP_1
764,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
rigetta per il resto la domanda;
spese del giudizio di opposizione irripetibili;
pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 04/02/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti