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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17519 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
AT, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., dato atto che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, chiedendo la decisione della lite, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto
"opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, nonché Parte_2
(già ),
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei
Portoghesi n. 12 attori opponenti e
Controparte_2
, in persona dei Curatori, elettivamente
[...] domiciliati in Roma, Corso d'Italia n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Bruno Sed, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la
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comparsa di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n.74889/2022 r.g., il Parte_3
, in persona del curatore, ha chiesto la condanna in
[...] solido del e dell'Istituto scolastico indicato Parte_1 in epigrafe, al pagamento della somma di € 120.630,79, di cui:
(i) € 81.745,97, a titolo di “compenso revisionale -
adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso;
(ii) € 38.884,82, a titolo di interessi di mora maturati, ex d.lgs.
n. 231/2002, per il ritardato pagamento delle fatture analiticamente indicate in ricorso.
A motivo della domanda, ha esposto che:
(a) quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il C.N.S. (Capogruppo Nazionale Servizi Società Cooperativa) in qualità di mandataria, il in bonis si vedeva Controparte_2 aggiudicare, dall' , Controparte_3
l'appalto di fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità;
(b) a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento
Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l' il “Contratto normativo”, volto a Controparte_3 regolamentare in via generale ed uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione;
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(c) a valle del contratto normativo anzidetto, in data 15 ottobre
2007 veniva stipulato il “Contratto attuativo” tra l'
[...]
(già Parte_2 Controparte_1
Contr
e l'allora (
[...] Controparte_5
;
[...]
(d) Il Raggruppamento Temporaneo affidava al Controparte_2
l'incarico di svolgere i servizi di pulizia presso l'
[...] [...] di Parte_2 Parte_2
(e) con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il veniva posto in fallimento;
CP_2
(f) in data 11 febbraio 2020, il G.D. del Fallimento, su istanza formulata dai curatori, autorizzava la Curatela a sciogliersi dal contratto di Raggruppamento Temporaneo, al fine di riacquisire la legittimazione attiva al recupero dei propri crediti;
(g) di avere pertanto diritto di vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso dal in bonis in Controparte_2 esecuzione del contratto attuativo.
1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 503/2023, in forma provvisoriamente esecutiva, le Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a) l'incompetenza del
Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del provvedimento opposto;
(b) il difetto di legittimazione attiva della controparte;
(c) che le fatture esibite a corredo del ricorso monitorio non fornissero prova sufficiente del credito vantato;
(d) che nulla fosse dovuto a titolo di adeguamento dei compensi per l'incremento delle ore lavorative settimanalmente impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, atteso il tenore testuale del contratto inter partes.
1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_6 si è costituito in giudizio ed ha contestato
[...] tutte le ragioni dell'opposizione. In limine, ha sostenuto di legittimato al recupero del credito de qua agitur, a seguito dello
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scioglimento, ai sensi degli artt. 78 e 72 L. Fall., del contratto di mandato conferito, al in sede di Controparte_7 costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario del contratto d'appalto; ha eccepito la nullità dell'art. 12 del contratto quadro, per contrarietà a norme imperative e alla
Circolare del Ministero del Lavoro n. 93 del 1997, la quale, atteso che il costo del lavoro nell'ambito di un contratto di appalto per servizi di pulizia grava per circa l'85% sull'economia del contratto, avrebbe imposto, in causo di aumento di tale voce di costo, una rivisitazione obbligatoria del corrispettivo. Ancora, ha sostenuto che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente, per la pulizia dei locali dell'Istituto, fosse previsto e consentito dal Contratto Normativo (art. 4), secondo cui l' (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il CP_8 mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex
SU ed ex PU”, sì da dover sottostare all'Accordo
Regionale concluso dalle Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio
2007.
Tali i fatti controversi, la causa è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; all'esito della precisazione delle conclusioni e della concorde richiesta di decisione delle parti, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. Questioni pregiudiziali.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, è infondata e va quindi respinta, alla luce dell'ordinanza emessa, dalla Corte di cassazione, regolando la competenza in ordine a una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (all. 2 al ricorso monitorio), dal in favore di altro Controparte_2 istituto scolastico della CP_3
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Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio
2024 (depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge:
«Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta
l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis.
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il
[...]
), e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba Parte_1 essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass.
30006/2018).
Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza
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funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di
Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite.
L'opposizione del e Parte_1 dell' indicato in epigrafe è parzialmente fondata, Controparte_9 per quanto di seguito considerato.
3.1 In via preliminare, va disaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'Avvocatura dello Stato, a contestare il diritto di azione della controparte
[...]
ciò in quanto, sostiene l'Avvocatura, il Controparte_2 CP_2 avrebbe assunto la veste di mandante e non già di Impresa mandataria che, quale capogruppo del R.T.I., addiveniva al Contratto Normativo con l' Controparte_3
[...]
L'eccezione non ha pregio, perché il sopravvenuto fallimento del ha prodotto lo scioglimento ex Controparte_2 lege del mandato conferito alla mandataria C.N.S. (Capogruppo
Nazionale Servizi Società Cooperativa), ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 l.f., con conseguente restituzione alla mandante di tutte le azioni e facoltà derivanti sia dal Contratto Normativo, concluso
(anche) in suo nome e per conto dalla mandataria, sia dal Contratto
Attuativo concluso in proprio e direttamente con l'istituto scolastico (v. in merito Cass. Sez. 1, 22/10/2013, n. 23894: «in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora sia dichiarato il fallimento della società capogruppo, costituita "ex lege" come mandataria delle altre, ai sensi dell'art. 23, ottavo comma, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n.
406, il mandato deve reputarsi sciolto a norma dell'art. 78 legge fall., applicabile anche di ufficio e non derogato dalla disciplina del menzionato decreto, sicché la curatela fallimentare è legittimata a
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riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per
l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza»; nonché Cass. Sez.
1, 06/02/2023, n. 3546: «in caso di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della mandante determina ex art. 78 l.fall. lo scioglimento del mandato collettivo con rappresentanza esistente fra le imprese associate, ciò comportando altresì il venir meno dei poteri gestori e rappresentativi affidati alla mandataria (c.d. capogruppo); ne deriva ulteriormente che, ove tale dichiarazione di fallimento intervenga prima della proposizione della domanda giudiziale, la mandataria risulta priva della legittimazione a far valere i diritti dell'impresa mandante nei confronti dell'ente committente»).
Pertanto, tali facoltà di azione, presenti nel patrimonio del fallito, sono legittimamente esperite dalla Curatela CP_2 attrice nel presente giudizio.
3.2 Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi di mora calcolati, ex d.lgs. n.231/2002, sulle fatture emesse per corrispettivo-base, e maturati a seguito del loro tardivo pagamento
(€ 38.884,82), si osserva quanto segue.
In merito, giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del 12.10.2018; trattasi di
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principio ormai tralatizio, da ultimo ripetuto da Cass. n. 13685 del
21/05/2019).
Spettava dunque alla parte ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare il titolo (fonte legale o negoziale) del suo diritto, ed il correlativo termine di scadenza, potendosi poi discorrere di fatti impeditivi, modificativi od estintivi, una volta assolto tale onere della prova.
Nel caso di specie, risultano versati in atti:
(i) il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006 dalla capogruppo (mandataria) del Raggruppamento CP_10 di cui partecipe (in qualità di mandante) il
[...] Controparte_2 in bonis, per la fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti scolastici indicati nel Capitolato tecnico allegato (all. 2 al ricorso ingiuntivo);
(ii) il relativo “capitolato tecnico”, contenente l'elenco delle istituzioni scolastiche, degli immobili di competenza e delle ore da effettuare (all. 4 e 5 alla comparsa di costituzione del in CP_2 sede di opposizione);
(iii) il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in data CP_2
15 ottobre 2007, per l'assunzione del servizio di pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (all. 4 al ricorso ingiuntivo).
Ciò posto, poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe maturato il diritto a vedersi CP_8 corrispondere il canone mensile indicato nel Capitolato a corredo del Contratto Normativo, e poiché le opponenti non hanno contestato l'effettiva fornitura del servizio, nel numero delle ore previste in contratto, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione che la ingiungente ha dedotto non tempestivamente assolta nel ricorso monitorio, portata dalle fatture in dettaglio indicate nel ricorso ingiuntivo.
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D'altronde, la richiesta ingiuntiva risulta rispettosa delle tempistiche di pagamento previste dal Contratto Normativo e correlativo Capitolato Tecnico (v. art. 15), né può negarsi l'applicazione, al caso considerato, del saggio previsto dall'art. 5,
d.lgs. n. 231/2002, trattandosi senza meno di fattispecie (appalto di servizi) annoverabile tra quelle contemplate nel predetto testo di legge, e prim'ancora nella direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Conclusivamente, la domanda ingiuntiva risulta fondata per quanto concerne il credito vantato a titolo di interessi di mora a saldo delle fatture indicate in ricorso, e tardivamente onorate dall'Amministrazione (€38.884,82).
3.3 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla maggior voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per l'importo di € 81.745,97, preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso.
Difatti, la ingiungente ha richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2027 (v. doc. 1 allegato alla II memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti ex SU (lavoratori socialmente utili) e ex PU (impiegati in lavori di pubblica utilità).
Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l'
[...]
, avrebbero incrementato Controparte_3
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l'orario di lavoro da 35 a 36 ore settimanali (così il primo paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, intesi a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite.
Sostiene il che il maggior costo sostenuto per la CP_2 remunerazione dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto Normativo, sia dal Contratto Attuativo, nonché facendo applicazione della Circolare del Ministero del
Lavoro n.93 del 1997.
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
Nella fattispecie non si discute dell'andamento di mercato e dell'incremento del costo delle retribuzioni dovute dall'appaltatore (in qualità di datore di lavoro) ai propri dipendenti, bensì del maggiore corrispettivo richiesto, dall'appaltatore nei riguardi della committenza, per avere fornito delle ore lavorative maggiori di quelle previste nel contratto di appalto, per il servizio di pulizia presso gli istituti scolastici regionali: tale profilo attiene allo ius variandi asseritamente esercitato dall'appaltatore, e alla sua conseguente incidenza economica, sul corrispettivo ab origine pattuito.
Tanto premesso, la domanda in scrutinio va disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. §-3.2).
Ebbene, va escluso che il abbia assolto l'onere della CP_2 prova del titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato.
Difatti:
(i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica
Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n.
2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 21/11/2023, n. 32337),
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e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6,
d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie);
(ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti, e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (all. 2 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la
Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nell'Allegato A al medesimo documento negoziale (all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto a quello previsto e pattuito nel ridetto
“Allegato A”, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente, per il servizio di pulizia;
(iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4),
l' si impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio CP_8 nella misura e con le modalità specificate nel Contratto Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11 r.d. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare
l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di
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1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente
Contratto normativo e del Contratto attuativo»;
(v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par.
8) l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all' Controparte_3 un piano di ottimizzazione del servizio», che avrebbe potuto
«comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex SU, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»;
(vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell' fattasalva la Controparte_3 doverosa verifica della sua «compatibilità finanziaria» (sempre
l'art. 4, par. 9, Contratto Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all' «la facoltà di CP_11 proporre motivate modifiche al piano, da comunicare entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi»
(art. 4, par. 9, a seguire);
(vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla ratifica, addivenendo alla stipula di nuovi contratti attuativi in tutti i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica
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dell'orario settimanale di servizio, l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni».
Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto
Attuativo versato in atti (all. 4 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato.
Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo proporzionalmente incrementato, a fronte dell'aumento delle ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore. Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della
Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore avrebbe necessitato, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, di uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria.
Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti.
D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (v. doc. 1 allegato alla II memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex SU ed ex PU, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere imputare tale negozio anche alle Amministrazioni opponenti (in termini di ratifica o
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di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui
l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del 06/10/2016; conf. Cass. n. 5112 del
05/03/2018; Cass n. 14444 del 22/06/2006, Cass. n. 2216 del
05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta
"ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del
13/03/1992: «l'oggetto e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf. Cass. n. 817 del 16/01/2014;
Cass. n. 3398 del 05/06/1984; Cass. n. 6588 del
08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi
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essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la
Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n. 6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»).
Infine, la difesa di parte opposta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655
c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatta salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per la remunerazione dei propri dipendenti (in ragione dell'incremento delle ore lavorative). Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per la voce di credito di cui alla lett. (ii) al par.
§-1.1, ossia a titolo di interessi di mora sulle fatture analiticamente indicate in ricorso, e tardivamente onorate dall'Amministrazione (€
38.884,82); diversamente va respinta per quanto concerne il
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credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” (€ 81.745,97).
Si provvede quindi come a seguire;
considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal e dall' Parte_1 Parte_2
(già ) avverso il
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 503/2023, emesso in data 12 gennaio 2023, e per l'effetto:
(a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento della somma di € 38.884,82, per le causali e i titoli indicati in narrativa;
(c) respinge nel resto la domanda giudiziale formulata dal
Fallimento odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 74889/2022 r.g., ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti.
Roma, 14 dicembre 2025 il giudice
Alessandra AT
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
AT, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., dato atto che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, chiedendo la decisione della lite, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto
"opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, nonché Parte_2
(già ),
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei
Portoghesi n. 12 attori opponenti e
Controparte_2
, in persona dei Curatori, elettivamente
[...] domiciliati in Roma, Corso d'Italia n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Bruno Sed, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la
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comparsa di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n.74889/2022 r.g., il Parte_3
, in persona del curatore, ha chiesto la condanna in
[...] solido del e dell'Istituto scolastico indicato Parte_1 in epigrafe, al pagamento della somma di € 120.630,79, di cui:
(i) € 81.745,97, a titolo di “compenso revisionale -
adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso;
(ii) € 38.884,82, a titolo di interessi di mora maturati, ex d.lgs.
n. 231/2002, per il ritardato pagamento delle fatture analiticamente indicate in ricorso.
A motivo della domanda, ha esposto che:
(a) quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il C.N.S. (Capogruppo Nazionale Servizi Società Cooperativa) in qualità di mandataria, il in bonis si vedeva Controparte_2 aggiudicare, dall' , Controparte_3
l'appalto di fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità;
(b) a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento
Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l' il “Contratto normativo”, volto a Controparte_3 regolamentare in via generale ed uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione;
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(c) a valle del contratto normativo anzidetto, in data 15 ottobre
2007 veniva stipulato il “Contratto attuativo” tra l'
[...]
(già Parte_2 Controparte_1
Contr
e l'allora (
[...] Controparte_5
;
[...]
(d) Il Raggruppamento Temporaneo affidava al Controparte_2
l'incarico di svolgere i servizi di pulizia presso l'
[...] [...] di Parte_2 Parte_2
(e) con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il veniva posto in fallimento;
CP_2
(f) in data 11 febbraio 2020, il G.D. del Fallimento, su istanza formulata dai curatori, autorizzava la Curatela a sciogliersi dal contratto di Raggruppamento Temporaneo, al fine di riacquisire la legittimazione attiva al recupero dei propri crediti;
(g) di avere pertanto diritto di vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso dal in bonis in Controparte_2 esecuzione del contratto attuativo.
1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 503/2023, in forma provvisoriamente esecutiva, le Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a) l'incompetenza del
Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del provvedimento opposto;
(b) il difetto di legittimazione attiva della controparte;
(c) che le fatture esibite a corredo del ricorso monitorio non fornissero prova sufficiente del credito vantato;
(d) che nulla fosse dovuto a titolo di adeguamento dei compensi per l'incremento delle ore lavorative settimanalmente impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, atteso il tenore testuale del contratto inter partes.
1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_6 si è costituito in giudizio ed ha contestato
[...] tutte le ragioni dell'opposizione. In limine, ha sostenuto di legittimato al recupero del credito de qua agitur, a seguito dello
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scioglimento, ai sensi degli artt. 78 e 72 L. Fall., del contratto di mandato conferito, al in sede di Controparte_7 costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario del contratto d'appalto; ha eccepito la nullità dell'art. 12 del contratto quadro, per contrarietà a norme imperative e alla
Circolare del Ministero del Lavoro n. 93 del 1997, la quale, atteso che il costo del lavoro nell'ambito di un contratto di appalto per servizi di pulizia grava per circa l'85% sull'economia del contratto, avrebbe imposto, in causo di aumento di tale voce di costo, una rivisitazione obbligatoria del corrispettivo. Ancora, ha sostenuto che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente, per la pulizia dei locali dell'Istituto, fosse previsto e consentito dal Contratto Normativo (art. 4), secondo cui l' (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il CP_8 mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex
SU ed ex PU”, sì da dover sottostare all'Accordo
Regionale concluso dalle Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio
2007.
Tali i fatti controversi, la causa è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; all'esito della precisazione delle conclusioni e della concorde richiesta di decisione delle parti, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. Questioni pregiudiziali.
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, è infondata e va quindi respinta, alla luce dell'ordinanza emessa, dalla Corte di cassazione, regolando la competenza in ordine a una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (all. 2 al ricorso monitorio), dal in favore di altro Controparte_2 istituto scolastico della CP_3
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Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio
2024 (depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge:
«Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta
l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis.
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il
[...]
), e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba Parte_1 essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass.
30006/2018).
Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza
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funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di
Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite.
L'opposizione del e Parte_1 dell' indicato in epigrafe è parzialmente fondata, Controparte_9 per quanto di seguito considerato.
3.1 In via preliminare, va disaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dall'Avvocatura dello Stato, a contestare il diritto di azione della controparte
[...]
ciò in quanto, sostiene l'Avvocatura, il Controparte_2 CP_2 avrebbe assunto la veste di mandante e non già di Impresa mandataria che, quale capogruppo del R.T.I., addiveniva al Contratto Normativo con l' Controparte_3
[...]
L'eccezione non ha pregio, perché il sopravvenuto fallimento del ha prodotto lo scioglimento ex Controparte_2 lege del mandato conferito alla mandataria C.N.S. (Capogruppo
Nazionale Servizi Società Cooperativa), ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 l.f., con conseguente restituzione alla mandante di tutte le azioni e facoltà derivanti sia dal Contratto Normativo, concluso
(anche) in suo nome e per conto dalla mandataria, sia dal Contratto
Attuativo concluso in proprio e direttamente con l'istituto scolastico (v. in merito Cass. Sez. 1, 22/10/2013, n. 23894: «in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora sia dichiarato il fallimento della società capogruppo, costituita "ex lege" come mandataria delle altre, ai sensi dell'art. 23, ottavo comma, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n.
406, il mandato deve reputarsi sciolto a norma dell'art. 78 legge fall., applicabile anche di ufficio e non derogato dalla disciplina del menzionato decreto, sicché la curatela fallimentare è legittimata a
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riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per
l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza»; nonché Cass. Sez.
1, 06/02/2023, n. 3546: «in caso di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della mandante determina ex art. 78 l.fall. lo scioglimento del mandato collettivo con rappresentanza esistente fra le imprese associate, ciò comportando altresì il venir meno dei poteri gestori e rappresentativi affidati alla mandataria (c.d. capogruppo); ne deriva ulteriormente che, ove tale dichiarazione di fallimento intervenga prima della proposizione della domanda giudiziale, la mandataria risulta priva della legittimazione a far valere i diritti dell'impresa mandante nei confronti dell'ente committente»).
Pertanto, tali facoltà di azione, presenti nel patrimonio del fallito, sono legittimamente esperite dalla Curatela CP_2 attrice nel presente giudizio.
3.2 Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi di mora calcolati, ex d.lgs. n.231/2002, sulle fatture emesse per corrispettivo-base, e maturati a seguito del loro tardivo pagamento
(€ 38.884,82), si osserva quanto segue.
In merito, giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del 12.10.2018; trattasi di
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principio ormai tralatizio, da ultimo ripetuto da Cass. n. 13685 del
21/05/2019).
Spettava dunque alla parte ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare il titolo (fonte legale o negoziale) del suo diritto, ed il correlativo termine di scadenza, potendosi poi discorrere di fatti impeditivi, modificativi od estintivi, una volta assolto tale onere della prova.
Nel caso di specie, risultano versati in atti:
(i) il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006 dalla capogruppo (mandataria) del Raggruppamento CP_10 di cui partecipe (in qualità di mandante) il
[...] Controparte_2 in bonis, per la fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti scolastici indicati nel Capitolato tecnico allegato (all. 2 al ricorso ingiuntivo);
(ii) il relativo “capitolato tecnico”, contenente l'elenco delle istituzioni scolastiche, degli immobili di competenza e delle ore da effettuare (all. 4 e 5 alla comparsa di costituzione del in CP_2 sede di opposizione);
(iii) il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in data CP_2
15 ottobre 2007, per l'assunzione del servizio di pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (all. 4 al ricorso ingiuntivo).
Ciò posto, poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe maturato il diritto a vedersi CP_8 corrispondere il canone mensile indicato nel Capitolato a corredo del Contratto Normativo, e poiché le opponenti non hanno contestato l'effettiva fornitura del servizio, nel numero delle ore previste in contratto, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione che la ingiungente ha dedotto non tempestivamente assolta nel ricorso monitorio, portata dalle fatture in dettaglio indicate nel ricorso ingiuntivo.
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D'altronde, la richiesta ingiuntiva risulta rispettosa delle tempistiche di pagamento previste dal Contratto Normativo e correlativo Capitolato Tecnico (v. art. 15), né può negarsi l'applicazione, al caso considerato, del saggio previsto dall'art. 5,
d.lgs. n. 231/2002, trattandosi senza meno di fattispecie (appalto di servizi) annoverabile tra quelle contemplate nel predetto testo di legge, e prim'ancora nella direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Conclusivamente, la domanda ingiuntiva risulta fondata per quanto concerne il credito vantato a titolo di interessi di mora a saldo delle fatture indicate in ricorso, e tardivamente onorate dall'Amministrazione (€38.884,82).
3.3 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla maggior voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per l'importo di € 81.745,97, preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso.
Difatti, la ingiungente ha richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2027 (v. doc. 1 allegato alla II memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti ex SU (lavoratori socialmente utili) e ex PU (impiegati in lavori di pubblica utilità).
Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l'
[...]
, avrebbero incrementato Controparte_3
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l'orario di lavoro da 35 a 36 ore settimanali (così il primo paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, intesi a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite.
Sostiene il che il maggior costo sostenuto per la CP_2 remunerazione dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto Normativo, sia dal Contratto Attuativo, nonché facendo applicazione della Circolare del Ministero del
Lavoro n.93 del 1997.
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
Nella fattispecie non si discute dell'andamento di mercato e dell'incremento del costo delle retribuzioni dovute dall'appaltatore (in qualità di datore di lavoro) ai propri dipendenti, bensì del maggiore corrispettivo richiesto, dall'appaltatore nei riguardi della committenza, per avere fornito delle ore lavorative maggiori di quelle previste nel contratto di appalto, per il servizio di pulizia presso gli istituti scolastici regionali: tale profilo attiene allo ius variandi asseritamente esercitato dall'appaltatore, e alla sua conseguente incidenza economica, sul corrispettivo ab origine pattuito.
Tanto premesso, la domanda in scrutinio va disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. §-3.2).
Ebbene, va escluso che il abbia assolto l'onere della CP_2 prova del titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato.
Difatti:
(i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica
Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n.
2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 21/11/2023, n. 32337),
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e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6,
d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie);
(ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti, e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (all. 2 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la
Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nell'Allegato A al medesimo documento negoziale (all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto a quello previsto e pattuito nel ridetto
“Allegato A”, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente, per il servizio di pulizia;
(iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4),
l' si impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio CP_8 nella misura e con le modalità specificate nel Contratto Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11 r.d. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare
l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di
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1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente
Contratto normativo e del Contratto attuativo»;
(v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par.
8) l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all' Controparte_3 un piano di ottimizzazione del servizio», che avrebbe potuto
«comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex SU, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»;
(vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell' fattasalva la Controparte_3 doverosa verifica della sua «compatibilità finanziaria» (sempre
l'art. 4, par. 9, Contratto Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all' «la facoltà di CP_11 proporre motivate modifiche al piano, da comunicare entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi»
(art. 4, par. 9, a seguire);
(vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla ratifica, addivenendo alla stipula di nuovi contratti attuativi in tutti i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica
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dell'orario settimanale di servizio, l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni».
Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto
Attuativo versato in atti (all. 4 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato.
Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo proporzionalmente incrementato, a fronte dell'aumento delle ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore. Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della
Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore avrebbe necessitato, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, di uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria.
Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti.
D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (v. doc. 1 allegato alla II memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex SU ed ex PU, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere imputare tale negozio anche alle Amministrazioni opponenti (in termini di ratifica o
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di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui
l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del 06/10/2016; conf. Cass. n. 5112 del
05/03/2018; Cass n. 14444 del 22/06/2006, Cass. n. 2216 del
05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta
"ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del
13/03/1992: «l'oggetto e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf. Cass. n. 817 del 16/01/2014;
Cass. n. 3398 del 05/06/1984; Cass. n. 6588 del
08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi
14 15
essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la
Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n. 6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»).
Infine, la difesa di parte opposta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655
c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatta salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per la remunerazione dei propri dipendenti (in ragione dell'incremento delle ore lavorative). Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per la voce di credito di cui alla lett. (ii) al par.
§-1.1, ossia a titolo di interessi di mora sulle fatture analiticamente indicate in ricorso, e tardivamente onorate dall'Amministrazione (€
38.884,82); diversamente va respinta per quanto concerne il
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credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” (€ 81.745,97).
Si provvede quindi come a seguire;
considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal e dall' Parte_1 Parte_2
(già ) avverso il
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 503/2023, emesso in data 12 gennaio 2023, e per l'effetto:
(a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento della somma di € 38.884,82, per le causali e i titoli indicati in narrativa;
(c) respinge nel resto la domanda giudiziale formulata dal
Fallimento odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 74889/2022 r.g., ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti.
Roma, 14 dicembre 2025 il giudice
Alessandra AT
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