Articolo 3 della Legge 18 marzo 1989, n. 108
Articolo 2
Versione
13 aprile 1989
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 95.750 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma ordinamento agenti di custodia".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 aprile 1989