Art. 8.
L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, e, ove essa sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche cui compete di provvedere. L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche ne da' comunicazione al richiedente il sussidio, assegnando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori medesimi dovranno essere iniziati entro il termine massimo di mesi sei dalla data di ricevimento della presente comunicazione ed ultimati entro quello di mesi dodici se trattisi di riparazione ed entro quello di mesi ventiquattro se trattisi di ricostruzione.
Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sara' revocata, ove non sussistano comprovati legittimi impedimenti.
Quando i lavori siano stati iniziati nel termine assegnato e non sia scaduto il termine per l'ultimazione si possono, per giustificati motivi, concedere proroghe dall'ufficio del Genio civile su richiesta del beneficiario del sussidio. Tali proroghe possono essere concesse, nel complesso, per un periodo non superiore a quello originariamente accordato.
Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 10.000, e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.
Il residuo a saldo e' pagato dopo il collaudo sempre che i lavori risultino ultimati nel termine fissato. Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.
Trascorso il termine fissato senza che i lavori siano stati completamente ultimati, il beneficiario perde il diritto al sussidio per quella parte che non gli sia stata corrisposta.
L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, e, ove essa sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche cui compete di provvedere. L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche ne da' comunicazione al richiedente il sussidio, assegnando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori medesimi dovranno essere iniziati entro il termine massimo di mesi sei dalla data di ricevimento della presente comunicazione ed ultimati entro quello di mesi dodici se trattisi di riparazione ed entro quello di mesi ventiquattro se trattisi di ricostruzione.
Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sara' revocata, ove non sussistano comprovati legittimi impedimenti.
Quando i lavori siano stati iniziati nel termine assegnato e non sia scaduto il termine per l'ultimazione si possono, per giustificati motivi, concedere proroghe dall'ufficio del Genio civile su richiesta del beneficiario del sussidio. Tali proroghe possono essere concesse, nel complesso, per un periodo non superiore a quello originariamente accordato.
Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 10.000, e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.
Il residuo a saldo e' pagato dopo il collaudo sempre che i lavori risultino ultimati nel termine fissato. Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.
Trascorso il termine fissato senza che i lavori siano stati completamente ultimati, il beneficiario perde il diritto al sussidio per quella parte che non gli sia stata corrisposta.