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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1504/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230075952581000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1402/2025 depositato il
09/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AVV. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 29620230075952581000 (vd. all. n. 1), notificato via P.E.C. l'1.02.2024, e il sottostante ruolo d'imposta ordinario n. 2023/00805 con cui si richiede il pagamento di € 400,00 a titolo di imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 2259/2023 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo il 15.05.2023.
CONVIENE IN GIUDIZIO
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO , con sede in Palermo, al Indirizzo_1 (domicilio digitale: Email_2), in persona del suo Direttore provinciale pro tempore, costituita.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (c.f. e part. I.V.A. n. P.IVA_1), con sede in Roma, al Indirizzo_2 (domicilio digitale: Email_4), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita.
FATTO
Con ricorso depositato il 09.05.2023 il ricorrente adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo al fine di ottenere la pronuncia di formale decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute dal Ministero della
Giustizia per alcune prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (vd. all.
n. 2).
Il Giudice di Pace adito riconosceva la bontà delle pretese dello scrivente e, pertanto, rendeva il decreto ingiuntivo n. 2259/2023, che veniva notificato il 24.05.2023 e diveniva definitivo per mancata opposizione
(vd. all. n. 3).
Nonostante la condanna, in via definitiva, del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite contenuta nel decreto in questione e nonostante le disposizioni di cui all'art. 158 del d.P.R. n. 115/2002 e all'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, l'Agenzia delle Entrate formava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro qui allegato (vd. all. n. 4), nonostante il fatto che tale imposta non sia dovuta, riguardando atto giudiziario emesso in un procedimento in cui è parte un'amministrazione dello Stato che è risultata definitivamente soccombente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di liquidazione in via di autotutela con missiva inoltrata via P.
E.C. il 29.08.2023 (vd. all. n. 5 e 6), ingiustamente respinta con la nota di riscontro dell'Agenzia fiscale del giorno successivo (vd. all. n. 7), in palese contraddizione con la sua precedente prassi (vd. all. n. 8). In considerazione di quanto precede lo scrivente si vedeva costretto ad impugnare il suddetto avviso di liquidazione davanti a codesta Corte, notificando, in data 30.08.2023, il ricorso iscritto al n. 5187/2023 R.G.
R. (vd. all. n. 9, n. 10 e n. 11).
Nonostante l'impugnazione dell'atto impositivo di cui si è detto, l'Agenzia delle Entrate procedeva all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non dovuta, oltre che di una sanzione pecuniaria mai irrogata o contestata, determinando la formazione e notifica della cartella di pagamento che qui si impugna, considerato che l'istanza di annullamento in via di autotutela appositamente inviata dallo scrivente (vd. all. n. 12, n. 13
e n. 14), non ha avuto esito alcuno.
M O T I V I DI RICORSO
I) ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELL'IMPOSTA A TITOLO DEFINITIVO
1. In primo luogo si contesta l'illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento qui controversi perché
l'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad iscrizione a ruolo dell'intero ammontare dell'imposta in virtù di un atto impositivo non definitivo perché impugnato dinanzi a codesta Corte.
2. Come noto, l'iscrizione di un credito tributario in un ruolo ordinario a titolo definitivo presuppone la definitività dell'atto impositivo a monte e, tuttavia, nel caso che qui ci occupa l'atto impositivo è stato impugnato e non
è dunque mai divenuto definitivo.
II) ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI
1. A quanto precede, deve aggiungersi che la cartella di pagamento impugnata risulta illegittima – sempre in via derivata – poiché il ruolo in questione contiene anche le sanzioni amministrative che, a ben vedere, non sono mai state irrogate o anche solo contestate.
2. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, le sanzioni devono essere irrogate, a pena di nullità, con atto di contestazione, specificamente motivato e notificato al contribuente o, comunque, attraverso l'atto di accertamento dell'imposta a cui si riferiscono.
3. Inoltre deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 472/1997, l'ente impositore, in pendenza di giudizio, non può procedere ad iscrivere a ruolo una somma superiore ad un terzo delle sanzioni e, pertanto, la pretesa esplicitata con la cartella di pagamento qui impugnata risulta comunque illegittima.
III) ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE
1.
Considerato che
con l'atto impugnato viene per la prima volta formulata la pretesa di irrogare le sanzioni in questione, senza specificare a che titolo e indicare in che modo è stato individuato il relativo ammontare, si contesta, in questa sede l'illegittimità di tale pretesa, tanto sotto il profilo formale, quanto sotto il profilo sostanziale.
2. In primo luogo, sotto il profilo formale, si ribadisce che ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. n. 472/1997 le sanzioni devono essere irrogate con atto specificamente motivato – in conformità agli artt. 6 e 7 della L.
n. 212/2000 – che può coincidere o meno con l'atto di accertamento dell'imposta cui si riferiscono.
3. Inoltre, sotto il profilo sostanziale, si deve eccepire che nella fattispecie di causa non vi è alcun motivo che legittimi l'irrogazione delle sanzioni de quibus, considerato che, a ben vedere, nella fattispecie di causa le stesse riguardano l'applicazione di un'imposta di registro non dovuta.
4. In via di estremo subordine si rileva, poi, che la normativa appena richiamata circa la prenotazione a debito dell'imposta ha ingenerato nello scrivente il ragionevole convincimento che la stessa non sia dovuta, anche in considerazione del fatto che, in precedenza, analoga pretesa è stata oggetto di annullamento di altro atto impositivo in via di autotutela (vd. all. n. 8). Peraltro, la conferma del legittimo affidamento di cui sopra è data dalla pendenza della lite circa l'avviso di liquidazione da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo che oggi si contesta, ed esclude la sussistenza del necessario requisito della colpevolezza, indispensabile per l'irrogazione di qualsivoglia sanzione a mente degli artt. 5 e 6 del d.lg.s. n. 546/1992, giustificando, in ultima istanza, anche la loro disapplicazione ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni
L'ufficio rappresenta che in data 25.08.2023 ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di liquidazione n.
TXT2023005DI0000022590001 richiedendo il pagamento dell'imposta dovuta in seguito alla registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 2259/2023 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo il 15.05.2023. In data 09.05.2023 l'Avv. Ric._1 impugnava il predetto avviso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, ad oggi pendente, in cui richiedeva l'annullamento del predetto avviso per violazione dell'art. 158 del
DPR 115/2002 e dell'art. 59 del DPR 131/1986. In quella sede l'Ufficio chiariva il fondamento del recupero oggetto dell'avviso impugnato. Più nello specifico, si confermava la legittimità della pretesa poiché l'autorità giudiziaria che aveva trasmesso l'atto non aveva dato alcuna indicazione in merito ai fini della registrazione.
Inoltre, in quella sede si precisava che, l'art. 57 comma 1 del citato DPR 131/1986 indica tra i sono soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt.
633, 796, 800 e 825 del c.p.c. La ratio della norma risiede nel fatto che nel caso dei procedimenti monitori ed, in particolare, nel caso dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (emessi senza instaurazione di contraddittorio) il debitore non può essere qualificato parte in causa e non si realizza, pertanto la condizione di cui all'art. 59 comma 1 lettera A del T.U.R.
Nei motivi di ricorso il contribuente lamenta che l'Ufficio avrebbe indebitamente iscritto a ruolo l'intera imposta in virtù di un atto non definitivo (l'avviso di liquidazione impugnato separatamente), nonché le sanzioni invero mai irrogate. Tuttavia, il ricorrente sembra dimenticare che ci troviamo di fronte ad un mero cavviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di un atto giudiziario ai sensi dell'art. 37 del
DPR 131/86, il quale presenta regole specifiche in tema di riscossione, trattandosi di imposta “principale” ex art. 42 del medesimo decreto. Ne consegue che tale imposta debba essere sempre versata entro i 60 gg dalla notifica dell'atto, anche in presenza di ricorso (salva la sospensione per la fase di “mediazione” vigente ratione temporis), non potendo beneficiare della riscossione frazionata.
A tal proposito, sbaglia il ricorrente a richiamare l'art. 15 del DPR 602/73, in quanto per l'imposta di registro esiste l'apposita norma dell'art. 56 del DPR 131/86, in base alla quale il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. (omissis)
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
Per le stesse ragioni, proprio in quanto trattasi di imposta principale da versare entro 60 gg dalla notifica dell'avviso, anche in presenza di ricorso, l'omesso versamento entro il suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 471/1997 pari al 30% dell'imposta non versata. Si noti, peraltro, che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro riporta nella sua intestazione anche “irrogazione della sanzione” e che al punto 2 delle avvertenze è specificato che se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, le some dovute vengono iscritte a ruolo con l'emissionedi cartella di pagamento dall'agente della riscossione. Nessun dubbio può sussistere sul fatto che, configuratosi l'omesso versamento trascorsi i 60 gg, risulta dovuta la sanzione prevista dal citato art. 13, correttamente iscritta a ruolo insieme all'intera imposta. Chiede il rigetto del ricorso
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa con cui ribadiva tutte le domande, eccezioni e difese già formulate con il ricorso introduttivo e rilevava che è ancora pendente, dinanzi alla Sez. 6 di codesta
Corte, il giudizio annotato al n. 5187/2023 R.G.R., avente ad oggetto l'atto impositivo relativo all'unico carico di ruolo presente nella cartella di pagamento impugnata. Quanto precede determinerebbe la necessità di disporre la sospensione del presente procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.lgs. n.
546/1992 con l'art. 295 c.p.c., stante il nesso di stretta pregiudizialità fra le due cause.
Con ordinanza del 7.11.24 n. 1877/24 il giudice rinviava la trattazione in attesa della definizione del procedimento riguardante l'impugnazione dell'avviso di liquidazione presupposto, richiamato nella cartella impugnata e rinviava all'udienza del 5 giugno 2025, onerando parte ricorrente di documentare l'esito del ricorso proposto nel procedimento recante il n. 5187/23 avverso l'atto impositivo relativo al carico di ruolo presupposto, richiamato nella cartella impugnata.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa con allegata la sentenza 755/25 a lui sfavorevole. Tuttavia chiedeva di:
RITENERE E DICHIARARE cessata la materia del contendere con riguardo alle somme richieste e riscosse da parte avversa a titolo di imposta;
RITENERE E DICHIARARE illegittima l'iscrizione a ruolo delle sanzioni, non preceduta da contestazione e irrogazione delle stesse nei modi e nelle forme prescritte dal d.lgs. n. 472/1997;
CONDANNARE , per l'effetto, le agenzie evocate in giudizio, in solido fra loro, alla restituzione delle sanzioni riscosse, per l'importo di € 120,00 o per il diverso importo ritenuto di Giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da porsi a carico delle agenzie fiscali evocate in giudizio, in solido fra loro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va confermata la cartella impugnata per effetto della definizione del giudizio n. 5187/23, pendente all'epoca di presentazione del ricorso e riferito all'atto prodromico.
In quel giudizio di merito il Collegio ha affermato che non può trovare applicazione la speciale disciplina prevista dal citato art. 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, dal momento che il decreto ingiuntivo da cui trae origine la pretesa impositiva non è stato pronunciato né d'ufficio, né ad istanza dell'amministrazione o nell'interesse della stessa, ma su istanza di un privato e contiene una condanna al pagamento di somme a carico del
Ministero della giustizia.
Analoghe conclusioni si traggono dall'esame dell'art. 159 del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale sancisce che nel processo in cui è parte un'amministrazione pubblica, viene prenotata a debito se a carico dell'amministrazione «c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo».
Pertanto questo giudice non può che prendere atto della sentenza ove il contribuente è soccombente, confermando la cartella impugnata, senza necessità di esaminare l'invocata sospensione del giudizio.
Estranee sono tutte le prospettazioni di merito relative alle sanzioni che non possono essere neanche esaminate in quanto affrontate nel precedente giudizio e inconferente appare la richiesta di cessazione della materia del contendere e men che meno la condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio. Infine, circa i carichi tributari posti in esecuzione con la cartella, si osserva che è inapplicabile l'art. 15 del DPR 602/73, invocato dal ricorrente, in quanto per l'imposta di registro esiste l'apposita norma dell'art. 56 del DPR 131/86, in base alla quale ill ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. (omissis)
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
In ordine alle sanzioni trattandosi di imposta principale da versare entro 60 gg dalla notifica dell'avviso, anche in presenza di ricorso, l'omesso versamento entro il suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 471/1997 pari al 30% dell'imposta non versata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in € 200,00. Palermo, 5.6.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1504/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230075952581000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1402/2025 depositato il
09/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AVV. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 29620230075952581000 (vd. all. n. 1), notificato via P.E.C. l'1.02.2024, e il sottostante ruolo d'imposta ordinario n. 2023/00805 con cui si richiede il pagamento di € 400,00 a titolo di imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 2259/2023 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo il 15.05.2023.
CONVIENE IN GIUDIZIO
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO , con sede in Palermo, al Indirizzo_1 (domicilio digitale: Email_2), in persona del suo Direttore provinciale pro tempore, costituita.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (c.f. e part. I.V.A. n. P.IVA_1), con sede in Roma, al Indirizzo_2 (domicilio digitale: Email_4), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita.
FATTO
Con ricorso depositato il 09.05.2023 il ricorrente adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo al fine di ottenere la pronuncia di formale decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute dal Ministero della
Giustizia per alcune prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (vd. all.
n. 2).
Il Giudice di Pace adito riconosceva la bontà delle pretese dello scrivente e, pertanto, rendeva il decreto ingiuntivo n. 2259/2023, che veniva notificato il 24.05.2023 e diveniva definitivo per mancata opposizione
(vd. all. n. 3).
Nonostante la condanna, in via definitiva, del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite contenuta nel decreto in questione e nonostante le disposizioni di cui all'art. 158 del d.P.R. n. 115/2002 e all'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, l'Agenzia delle Entrate formava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro qui allegato (vd. all. n. 4), nonostante il fatto che tale imposta non sia dovuta, riguardando atto giudiziario emesso in un procedimento in cui è parte un'amministrazione dello Stato che è risultata definitivamente soccombente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di liquidazione in via di autotutela con missiva inoltrata via P.
E.C. il 29.08.2023 (vd. all. n. 5 e 6), ingiustamente respinta con la nota di riscontro dell'Agenzia fiscale del giorno successivo (vd. all. n. 7), in palese contraddizione con la sua precedente prassi (vd. all. n. 8). In considerazione di quanto precede lo scrivente si vedeva costretto ad impugnare il suddetto avviso di liquidazione davanti a codesta Corte, notificando, in data 30.08.2023, il ricorso iscritto al n. 5187/2023 R.G.
R. (vd. all. n. 9, n. 10 e n. 11).
Nonostante l'impugnazione dell'atto impositivo di cui si è detto, l'Agenzia delle Entrate procedeva all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non dovuta, oltre che di una sanzione pecuniaria mai irrogata o contestata, determinando la formazione e notifica della cartella di pagamento che qui si impugna, considerato che l'istanza di annullamento in via di autotutela appositamente inviata dallo scrivente (vd. all. n. 12, n. 13
e n. 14), non ha avuto esito alcuno.
M O T I V I DI RICORSO
I) ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELL'IMPOSTA A TITOLO DEFINITIVO
1. In primo luogo si contesta l'illegittimità del ruolo e della cartella di pagamento qui controversi perché
l'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad iscrizione a ruolo dell'intero ammontare dell'imposta in virtù di un atto impositivo non definitivo perché impugnato dinanzi a codesta Corte.
2. Come noto, l'iscrizione di un credito tributario in un ruolo ordinario a titolo definitivo presuppone la definitività dell'atto impositivo a monte e, tuttavia, nel caso che qui ci occupa l'atto impositivo è stato impugnato e non
è dunque mai divenuto definitivo.
II) ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI
1. A quanto precede, deve aggiungersi che la cartella di pagamento impugnata risulta illegittima – sempre in via derivata – poiché il ruolo in questione contiene anche le sanzioni amministrative che, a ben vedere, non sono mai state irrogate o anche solo contestate.
2. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, le sanzioni devono essere irrogate, a pena di nullità, con atto di contestazione, specificamente motivato e notificato al contribuente o, comunque, attraverso l'atto di accertamento dell'imposta a cui si riferiscono.
3. Inoltre deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 472/1997, l'ente impositore, in pendenza di giudizio, non può procedere ad iscrivere a ruolo una somma superiore ad un terzo delle sanzioni e, pertanto, la pretesa esplicitata con la cartella di pagamento qui impugnata risulta comunque illegittima.
III) ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE
1.
Considerato che
con l'atto impugnato viene per la prima volta formulata la pretesa di irrogare le sanzioni in questione, senza specificare a che titolo e indicare in che modo è stato individuato il relativo ammontare, si contesta, in questa sede l'illegittimità di tale pretesa, tanto sotto il profilo formale, quanto sotto il profilo sostanziale.
2. In primo luogo, sotto il profilo formale, si ribadisce che ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. n. 472/1997 le sanzioni devono essere irrogate con atto specificamente motivato – in conformità agli artt. 6 e 7 della L.
n. 212/2000 – che può coincidere o meno con l'atto di accertamento dell'imposta cui si riferiscono.
3. Inoltre, sotto il profilo sostanziale, si deve eccepire che nella fattispecie di causa non vi è alcun motivo che legittimi l'irrogazione delle sanzioni de quibus, considerato che, a ben vedere, nella fattispecie di causa le stesse riguardano l'applicazione di un'imposta di registro non dovuta.
4. In via di estremo subordine si rileva, poi, che la normativa appena richiamata circa la prenotazione a debito dell'imposta ha ingenerato nello scrivente il ragionevole convincimento che la stessa non sia dovuta, anche in considerazione del fatto che, in precedenza, analoga pretesa è stata oggetto di annullamento di altro atto impositivo in via di autotutela (vd. all. n. 8). Peraltro, la conferma del legittimo affidamento di cui sopra è data dalla pendenza della lite circa l'avviso di liquidazione da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo che oggi si contesta, ed esclude la sussistenza del necessario requisito della colpevolezza, indispensabile per l'irrogazione di qualsivoglia sanzione a mente degli artt. 5 e 6 del d.lg.s. n. 546/1992, giustificando, in ultima istanza, anche la loro disapplicazione ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni
L'ufficio rappresenta che in data 25.08.2023 ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di liquidazione n.
TXT2023005DI0000022590001 richiedendo il pagamento dell'imposta dovuta in seguito alla registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 2259/2023 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo il 15.05.2023. In data 09.05.2023 l'Avv. Ric._1 impugnava il predetto avviso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, ad oggi pendente, in cui richiedeva l'annullamento del predetto avviso per violazione dell'art. 158 del
DPR 115/2002 e dell'art. 59 del DPR 131/1986. In quella sede l'Ufficio chiariva il fondamento del recupero oggetto dell'avviso impugnato. Più nello specifico, si confermava la legittimità della pretesa poiché l'autorità giudiziaria che aveva trasmesso l'atto non aveva dato alcuna indicazione in merito ai fini della registrazione.
Inoltre, in quella sede si precisava che, l'art. 57 comma 1 del citato DPR 131/1986 indica tra i sono soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt.
633, 796, 800 e 825 del c.p.c. La ratio della norma risiede nel fatto che nel caso dei procedimenti monitori ed, in particolare, nel caso dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (emessi senza instaurazione di contraddittorio) il debitore non può essere qualificato parte in causa e non si realizza, pertanto la condizione di cui all'art. 59 comma 1 lettera A del T.U.R.
Nei motivi di ricorso il contribuente lamenta che l'Ufficio avrebbe indebitamente iscritto a ruolo l'intera imposta in virtù di un atto non definitivo (l'avviso di liquidazione impugnato separatamente), nonché le sanzioni invero mai irrogate. Tuttavia, il ricorrente sembra dimenticare che ci troviamo di fronte ad un mero cavviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di un atto giudiziario ai sensi dell'art. 37 del
DPR 131/86, il quale presenta regole specifiche in tema di riscossione, trattandosi di imposta “principale” ex art. 42 del medesimo decreto. Ne consegue che tale imposta debba essere sempre versata entro i 60 gg dalla notifica dell'atto, anche in presenza di ricorso (salva la sospensione per la fase di “mediazione” vigente ratione temporis), non potendo beneficiare della riscossione frazionata.
A tal proposito, sbaglia il ricorrente a richiamare l'art. 15 del DPR 602/73, in quanto per l'imposta di registro esiste l'apposita norma dell'art. 56 del DPR 131/86, in base alla quale il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. (omissis)
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
Per le stesse ragioni, proprio in quanto trattasi di imposta principale da versare entro 60 gg dalla notifica dell'avviso, anche in presenza di ricorso, l'omesso versamento entro il suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 471/1997 pari al 30% dell'imposta non versata. Si noti, peraltro, che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro riporta nella sua intestazione anche “irrogazione della sanzione” e che al punto 2 delle avvertenze è specificato che se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, le some dovute vengono iscritte a ruolo con l'emissionedi cartella di pagamento dall'agente della riscossione. Nessun dubbio può sussistere sul fatto che, configuratosi l'omesso versamento trascorsi i 60 gg, risulta dovuta la sanzione prevista dal citato art. 13, correttamente iscritta a ruolo insieme all'intera imposta. Chiede il rigetto del ricorso
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa con cui ribadiva tutte le domande, eccezioni e difese già formulate con il ricorso introduttivo e rilevava che è ancora pendente, dinanzi alla Sez. 6 di codesta
Corte, il giudizio annotato al n. 5187/2023 R.G.R., avente ad oggetto l'atto impositivo relativo all'unico carico di ruolo presente nella cartella di pagamento impugnata. Quanto precede determinerebbe la necessità di disporre la sospensione del presente procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.lgs. n.
546/1992 con l'art. 295 c.p.c., stante il nesso di stretta pregiudizialità fra le due cause.
Con ordinanza del 7.11.24 n. 1877/24 il giudice rinviava la trattazione in attesa della definizione del procedimento riguardante l'impugnazione dell'avviso di liquidazione presupposto, richiamato nella cartella impugnata e rinviava all'udienza del 5 giugno 2025, onerando parte ricorrente di documentare l'esito del ricorso proposto nel procedimento recante il n. 5187/23 avverso l'atto impositivo relativo al carico di ruolo presupposto, richiamato nella cartella impugnata.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa con allegata la sentenza 755/25 a lui sfavorevole. Tuttavia chiedeva di:
RITENERE E DICHIARARE cessata la materia del contendere con riguardo alle somme richieste e riscosse da parte avversa a titolo di imposta;
RITENERE E DICHIARARE illegittima l'iscrizione a ruolo delle sanzioni, non preceduta da contestazione e irrogazione delle stesse nei modi e nelle forme prescritte dal d.lgs. n. 472/1997;
CONDANNARE , per l'effetto, le agenzie evocate in giudizio, in solido fra loro, alla restituzione delle sanzioni riscosse, per l'importo di € 120,00 o per il diverso importo ritenuto di Giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da porsi a carico delle agenzie fiscali evocate in giudizio, in solido fra loro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va confermata la cartella impugnata per effetto della definizione del giudizio n. 5187/23, pendente all'epoca di presentazione del ricorso e riferito all'atto prodromico.
In quel giudizio di merito il Collegio ha affermato che non può trovare applicazione la speciale disciplina prevista dal citato art. 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, dal momento che il decreto ingiuntivo da cui trae origine la pretesa impositiva non è stato pronunciato né d'ufficio, né ad istanza dell'amministrazione o nell'interesse della stessa, ma su istanza di un privato e contiene una condanna al pagamento di somme a carico del
Ministero della giustizia.
Analoghe conclusioni si traggono dall'esame dell'art. 159 del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale sancisce che nel processo in cui è parte un'amministrazione pubblica, viene prenotata a debito se a carico dell'amministrazione «c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo».
Pertanto questo giudice non può che prendere atto della sentenza ove il contribuente è soccombente, confermando la cartella impugnata, senza necessità di esaminare l'invocata sospensione del giudizio.
Estranee sono tutte le prospettazioni di merito relative alle sanzioni che non possono essere neanche esaminate in quanto affrontate nel precedente giudizio e inconferente appare la richiesta di cessazione della materia del contendere e men che meno la condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio. Infine, circa i carichi tributari posti in esecuzione con la cartella, si osserva che è inapplicabile l'art. 15 del DPR 602/73, invocato dal ricorrente, in quanto per l'imposta di registro esiste l'apposita norma dell'art. 56 del DPR 131/86, in base alla quale ill ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. (omissis)
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
In ordine alle sanzioni trattandosi di imposta principale da versare entro 60 gg dalla notifica dell'avviso, anche in presenza di ricorso, l'omesso versamento entro il suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 471/1997 pari al 30% dell'imposta non versata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in € 200,00. Palermo, 5.6.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO