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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2480/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 25.11.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avvocati Marida Nicodemo e Gerardo Nicodemo
E
, nato il [...] in [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Mastrolia
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2025, e premettevano Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio in data 05.04.1997 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 39 parte II serie A - anno 1997 e che dalla loro unione erano nati
(29.09.1997) e (19.01.1999). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha Per_1 Per_2 dichiarato la loro separazione personale con sentenza n. 4431/2023 pubbl. il 16/10/2023 ed al 1 R.V.G. 2480/2025
contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “Entrambi i coniugi, sigg. e corrisponderanno Parte_1 Controparte_2 ciascuno, direttamente alla figlia per il suo mantenimento, la somma di euro 300,00 (trecento) Per_1 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat;
b. Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nell'interesse della figlia ”. Persona_3
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
25.11.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.04.1997 nel comune
2 R.V.G. 2480/2025
di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 39 parte II serie A - anno
1997 tra , nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2480/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 25.11.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avvocati Marida Nicodemo e Gerardo Nicodemo
E
, nato il [...] in [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Mastrolia
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2025, e premettevano Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio in data 05.04.1997 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 39 parte II serie A - anno 1997 e che dalla loro unione erano nati
(29.09.1997) e (19.01.1999). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha Per_1 Per_2 dichiarato la loro separazione personale con sentenza n. 4431/2023 pubbl. il 16/10/2023 ed al 1 R.V.G. 2480/2025
contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “Entrambi i coniugi, sigg. e corrisponderanno Parte_1 Controparte_2 ciascuno, direttamente alla figlia per il suo mantenimento, la somma di euro 300,00 (trecento) Per_1 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat;
b. Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nell'interesse della figlia ”. Persona_3
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
25.11.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.04.1997 nel comune
2 R.V.G. 2480/2025
di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 39 parte II serie A - anno
1997 tra , nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3