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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6553/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 6553/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025, sostituita con il deposito di note, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Faratro Dario per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Bailo CP_1 C.F._2
Federico e Riolo Alessandra per procura allegata alla comparsa di costituzione
appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1103/2023 emessa dal Tribunale di Velletri pubblicata il giorno 05.06.2023 Conclusioni Parte appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1103/2023, emessa il 31.05.2023, pubbl. il 05/06/2023 RG n. 3481/2019, non notificata, resa inter partes dal Tribunale di Velletri, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “- confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale con la Sentenza del Tribunale di Roma, n. 21/2016, pubblicata il 04/01/2016, nel giudizio RG n. 240/2012, relativamente alla casa coniugale e all'affidamento del figlio minore, nonché alle modalità di visita del minore da parte del padre - determinare: nell'importo non superiore ad € 250,00, il contributo mensile al mantenimento del figlio, , oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese Per_1 straordinarie, secondo il llo del Tribunale di Velletri. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: - rigettare l'avverso gravame;
- confermare per l'effetto ogni statuizione contenuta nella impugnata sentenza;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite.”
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, dopo avere dichiarato in corso di giudizio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 26.09.1998 in Roma (sentenza n. 1671/20 pubblicata il 1.12.2020), CP_1
pronunciandosi in via definitiva sulle domande connesse a quella sullo status, determinava nell'importo mensile di 500,00 euro l'assegno dovuto da Parte_1
a per il mantenimento ordinario del figlio (maggiorenne, non
[...] CP_1
ancora economicamente indipendente e convivente con la madre) ripartendo al 50% tra i genitori le spese straordinarie;
compensava le spese processuali;
con ricorso depositato il 29.12.2023 il ha proposto appello censurando Parte_1
l'entità del contributo al mantenimento a lui imposto per il figlio;
ha Per_1
argomentato, in particolare, un'erronea valutazione del Tribunale delle effettive risorse nella disponibilità delle parti con riferimento a circostanze emerse nell'istruttoria quali la riduzione delle proprie entrate e il sopraggiunto onere di mantenimento di un secondo figlio;
in riforma della decisione, riproponendo le conclusioni formulate in primo grado, ha pertanto chiesto la riduzione del contributo paterno ad un importo non superiore a 250,00 euro mensili;
la costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 29.05.2024, ha contestato CP_1
il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
le parti sono state invitate ad integrare l'istruttoria per l'aggiornamento delle rispettive situazioni economico-patrimoniali e autorizzate al deposito di note e repliche successive alle produzioni documentali;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
l'udienza del 20.3.2025, cui la causa è pervenuta a seguito del rinvio d'ufficio dell'originaria udienza di trattazione (17.10.2024) determinato da esigenze riorganizzative della sezione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti hanno ribadito le conclusioni già precisate in atti;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è infondato e viene perciò rigettato.
Il Tribunale, considerato il contributo al mantenimento ordinario del figlio corrisposto dal padre come stabilito in sede di separazione (pari a 400,00 euro mensili oltre adeguamento Istat annuale decorrente dal 2016), ha elevato l'importo alla somma di
500,00 euro mensili tenendo conto delle accresciute esigenze del ragazzo rispetto all'epoca della separazione e valutando le risorse economiche del genitore superiori a quelle dal medesimo indicate, ritenute inattendibili ove parametrate ai movimenti di denaro documentati dagli estratti di conto corrente bancari prodotti.
La decisione non è censurabile.
E' riscontrabile dagli atti che il figlio, undicenne all'epoca della sentenza di separazione
(Tribunale di Roma n. 21/2016 pubblicata il 4.1.2016), è divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado ed ha oggi venti anni. Che le esigenze di vita di un ragazzo ventenne siano significativamente superiori rispetto a quelle di un preadolescente, ed ampiamente oltre il mero adeguamento dell'assegno al costo della vita previsto in sede di separazione, è circostanza notoria che si basa su comuni nozioni di esperienza e non necessita di riscontri. Vero è che con il crescere dell'età accrescono maggiormente esigenze che rientrano prevalentemente nelle spese straordinarie da ripartire al 50% tra i genitori ma è incontestabile che anche le esigenze ordinarie da soddisfare e le relative spese (vitto, vestiario, vita sociale, uscite in autonomia) non sono per nulla paragonabili tra le diverse età in questione. E' poi sufficiente una mera operazione contabile per verificare che l'importo stabilito dal giudice di primo grado con decorrenza dalla sentenza corrisponde ad una somma di poco superiore all'importo prescritto in sede di separazione rivalutato all'attualità.
Né risultano fondate le contestazioni mosse dall'appellante.
Ed invero la presenza di un secondo figlio (nato nel 2014), al cui mantenimento il
[...]
è tenuto a provvedere, è circostanza già presente e considerata all'epoca della Pt_1
previsione dell'assegno in sede di separazione (vedi relativa sentenza). Nulla cambia, al riguardo, se l'onere di mantenimento di tale secondo figlio sia -rispetto ad allora- stabilito giudizialmente nell'ammontare di 300,00 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Anche le risorse nella disponibilità dell'appellante devono ritenersi, rispetto a detta epoca, quantomeno inalterate. Nel ricostruire la propria storia lavorativa e personale il esponeva nell'atto introduttivo in primo grado di avere avviato un'attività Parte_1
di vendita “porta a porta” di pasticceria artigianale, nel 2001, lasciando il precedente lavoro dipendente presso una nota azienda privata di diverso settore commerciale, successivamente ampliata nel 2005 con l'apertura di un negozio, dapprima in Borgo
Pio, successivamente in via Gallia (due zone della città di Roma di rilevante densità commerciale). Negli stessi anni, perdurante l'unione coniugale con la acquistava CP_1
in comproprietà con la coniuge un primo immobile, successivamente rivenduto per acquistarne un altro (l'attuale casa di abitazione della in Frascati). I redditi CP_1
dichiarati dal all'epoca del giudizio di separazione (allora accertati anche Parte_1
tramite indagini patrimoniali della Guardia di Finanza) sono sostanzialmente analoghi a quelli successivi;
documentava anche allora, come ora, entrate sul proprio conto ovvero sul conto della ditta, sempre a lui stesso riconducibile, sostanzialmente sovrapponibili nel tempo e oggettivamente incompatibili con il modesto reddito netto da impresa costantemente dichiarato (che, ad esempio, difficilmente gli avrebbe consentito di accumulare fondi da investire nell'acquisito di immobili in comproprietà con la e al contempo concorrere alle spese di sostentamento di un nucleo CP_1
familiare oltre che provvedere alle proprie). E' d'altronde lo stesso a riferire Parte_1
che la sua capacità di reddito è rimasta nel tempo (sin dal 2009) inalterata (vedi deduzioni di cui al ricorso introduttivo in primo grado, pag 6). Né infine può trascurarsi, quale elemento che impedisce alcuna riduzione dell'assegno per il figlio, l'impegno economico che la ha documentato di sostenere per CP_1
assicurare la stabilità abitativa al figlio (oltre che a se stessa), facendosi carico, a seguito dell'inadempimento del per la sua quota sin dall'ottobre 2012, dell'intero Parte_1
onere relativo al mutuo gravante sull'immobile, all'epoca congiuntamente contratto dai coniugi.
Il tenore della decisione determina la condanna dell'appellante alle spese di giudizio del grado.
Sussistono altresì i presupposti perché l'appellante sia tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1103/2023 del Tribunale di Velletri, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della spese Parte_1 CP_1
che liquida nella somma complessiva di 3500,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfetarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge;
-dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte del Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 6553/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025, sostituita con il deposito di note, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Faratro Dario per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Bailo CP_1 C.F._2
Federico e Riolo Alessandra per procura allegata alla comparsa di costituzione
appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1103/2023 emessa dal Tribunale di Velletri pubblicata il giorno 05.06.2023 Conclusioni Parte appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1103/2023, emessa il 31.05.2023, pubbl. il 05/06/2023 RG n. 3481/2019, non notificata, resa inter partes dal Tribunale di Velletri, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “- confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale con la Sentenza del Tribunale di Roma, n. 21/2016, pubblicata il 04/01/2016, nel giudizio RG n. 240/2012, relativamente alla casa coniugale e all'affidamento del figlio minore, nonché alle modalità di visita del minore da parte del padre - determinare: nell'importo non superiore ad € 250,00, il contributo mensile al mantenimento del figlio, , oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese Per_1 straordinarie, secondo il llo del Tribunale di Velletri. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: - rigettare l'avverso gravame;
- confermare per l'effetto ogni statuizione contenuta nella impugnata sentenza;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite.”
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, dopo avere dichiarato in corso di giudizio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 26.09.1998 in Roma (sentenza n. 1671/20 pubblicata il 1.12.2020), CP_1
pronunciandosi in via definitiva sulle domande connesse a quella sullo status, determinava nell'importo mensile di 500,00 euro l'assegno dovuto da Parte_1
a per il mantenimento ordinario del figlio (maggiorenne, non
[...] CP_1
ancora economicamente indipendente e convivente con la madre) ripartendo al 50% tra i genitori le spese straordinarie;
compensava le spese processuali;
con ricorso depositato il 29.12.2023 il ha proposto appello censurando Parte_1
l'entità del contributo al mantenimento a lui imposto per il figlio;
ha Per_1
argomentato, in particolare, un'erronea valutazione del Tribunale delle effettive risorse nella disponibilità delle parti con riferimento a circostanze emerse nell'istruttoria quali la riduzione delle proprie entrate e il sopraggiunto onere di mantenimento di un secondo figlio;
in riforma della decisione, riproponendo le conclusioni formulate in primo grado, ha pertanto chiesto la riduzione del contributo paterno ad un importo non superiore a 250,00 euro mensili;
la costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 29.05.2024, ha contestato CP_1
il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
le parti sono state invitate ad integrare l'istruttoria per l'aggiornamento delle rispettive situazioni economico-patrimoniali e autorizzate al deposito di note e repliche successive alle produzioni documentali;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
l'udienza del 20.3.2025, cui la causa è pervenuta a seguito del rinvio d'ufficio dell'originaria udienza di trattazione (17.10.2024) determinato da esigenze riorganizzative della sezione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti hanno ribadito le conclusioni già precisate in atti;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
L'appello è infondato e viene perciò rigettato.
Il Tribunale, considerato il contributo al mantenimento ordinario del figlio corrisposto dal padre come stabilito in sede di separazione (pari a 400,00 euro mensili oltre adeguamento Istat annuale decorrente dal 2016), ha elevato l'importo alla somma di
500,00 euro mensili tenendo conto delle accresciute esigenze del ragazzo rispetto all'epoca della separazione e valutando le risorse economiche del genitore superiori a quelle dal medesimo indicate, ritenute inattendibili ove parametrate ai movimenti di denaro documentati dagli estratti di conto corrente bancari prodotti.
La decisione non è censurabile.
E' riscontrabile dagli atti che il figlio, undicenne all'epoca della sentenza di separazione
(Tribunale di Roma n. 21/2016 pubblicata il 4.1.2016), è divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado ed ha oggi venti anni. Che le esigenze di vita di un ragazzo ventenne siano significativamente superiori rispetto a quelle di un preadolescente, ed ampiamente oltre il mero adeguamento dell'assegno al costo della vita previsto in sede di separazione, è circostanza notoria che si basa su comuni nozioni di esperienza e non necessita di riscontri. Vero è che con il crescere dell'età accrescono maggiormente esigenze che rientrano prevalentemente nelle spese straordinarie da ripartire al 50% tra i genitori ma è incontestabile che anche le esigenze ordinarie da soddisfare e le relative spese (vitto, vestiario, vita sociale, uscite in autonomia) non sono per nulla paragonabili tra le diverse età in questione. E' poi sufficiente una mera operazione contabile per verificare che l'importo stabilito dal giudice di primo grado con decorrenza dalla sentenza corrisponde ad una somma di poco superiore all'importo prescritto in sede di separazione rivalutato all'attualità.
Né risultano fondate le contestazioni mosse dall'appellante.
Ed invero la presenza di un secondo figlio (nato nel 2014), al cui mantenimento il
[...]
è tenuto a provvedere, è circostanza già presente e considerata all'epoca della Pt_1
previsione dell'assegno in sede di separazione (vedi relativa sentenza). Nulla cambia, al riguardo, se l'onere di mantenimento di tale secondo figlio sia -rispetto ad allora- stabilito giudizialmente nell'ammontare di 300,00 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Anche le risorse nella disponibilità dell'appellante devono ritenersi, rispetto a detta epoca, quantomeno inalterate. Nel ricostruire la propria storia lavorativa e personale il esponeva nell'atto introduttivo in primo grado di avere avviato un'attività Parte_1
di vendita “porta a porta” di pasticceria artigianale, nel 2001, lasciando il precedente lavoro dipendente presso una nota azienda privata di diverso settore commerciale, successivamente ampliata nel 2005 con l'apertura di un negozio, dapprima in Borgo
Pio, successivamente in via Gallia (due zone della città di Roma di rilevante densità commerciale). Negli stessi anni, perdurante l'unione coniugale con la acquistava CP_1
in comproprietà con la coniuge un primo immobile, successivamente rivenduto per acquistarne un altro (l'attuale casa di abitazione della in Frascati). I redditi CP_1
dichiarati dal all'epoca del giudizio di separazione (allora accertati anche Parte_1
tramite indagini patrimoniali della Guardia di Finanza) sono sostanzialmente analoghi a quelli successivi;
documentava anche allora, come ora, entrate sul proprio conto ovvero sul conto della ditta, sempre a lui stesso riconducibile, sostanzialmente sovrapponibili nel tempo e oggettivamente incompatibili con il modesto reddito netto da impresa costantemente dichiarato (che, ad esempio, difficilmente gli avrebbe consentito di accumulare fondi da investire nell'acquisito di immobili in comproprietà con la e al contempo concorrere alle spese di sostentamento di un nucleo CP_1
familiare oltre che provvedere alle proprie). E' d'altronde lo stesso a riferire Parte_1
che la sua capacità di reddito è rimasta nel tempo (sin dal 2009) inalterata (vedi deduzioni di cui al ricorso introduttivo in primo grado, pag 6). Né infine può trascurarsi, quale elemento che impedisce alcuna riduzione dell'assegno per il figlio, l'impegno economico che la ha documentato di sostenere per CP_1
assicurare la stabilità abitativa al figlio (oltre che a se stessa), facendosi carico, a seguito dell'inadempimento del per la sua quota sin dall'ottobre 2012, dell'intero Parte_1
onere relativo al mutuo gravante sull'immobile, all'epoca congiuntamente contratto dai coniugi.
Il tenore della decisione determina la condanna dell'appellante alle spese di giudizio del grado.
Sussistono altresì i presupposti perché l'appellante sia tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1103/2023 del Tribunale di Velletri, così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della spese Parte_1 CP_1
che liquida nella somma complessiva di 3500,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfetarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge;
-dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte del Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari