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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 12165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12165 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
), in proprio (C.F. P.IVA_2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Cardilli C.F._2
PARTE OPPONENTE
e
n qualità di cessionaria di , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Flavio
Rocchio, Francesca Mottola e Teodoro Carsillo
PARTE CONVENUTA nonchè
2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale CP_3 mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Controparte_4
Solinas
PARTE CONVENUTA
e liquidazione, CONDOMINIO VIA Controparte_5 Controparte_6
BRUXELLES 59, AVV. GIUSEPPE RUSSO, DOTT. CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, Controparte_10
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi – Giudizio di merito (art. 617 – 618 c.p.c.)
FATTO – creditrice intervenuta nell'esecuzione immobiliare R.G.Es. Parte_4
n. 213/2008, unitamente ai Sigg.ri e alla Parte_2 Parte_3 [...] quali terzi fideiussori dei debiti ipotecari di cui Parte_5 alla procedura esecutiva, surrogatisi ai rispettivi creditori originari, proponevano opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E., resa in data 09.11.2021, con cui, a conclusione di detta esecuzione imm.re R.G.E. n. 213/2008, veniva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione proposto dal professionista delegato, ipotesi n. 2, e dichiarata chiusa la procedura esecutiva. Nel contestare l'ordinanza, i ricorrenti ne chiedevano in via cautelare l'immediata sospensione e, nel merito, la revoca della disposta chiusura della procedura esecutiva, insistendo affinché venisse urgentemente avviato, a cura del legale nominato nella procedura, il recupero dell'indennità di occupazione dovuta dall'occupante abusivo dell'immobile subastato, già in parte liquidata nel D.I. n. 177615/2014 emesso dal Tribunale di Roma. Il G.E. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17.02.2022, per la fase cautelare, assegnando alla ricorrente termine perentorio di giorni 40 per la notifica del ricorso e del decreto.
L'opponente provvedeva in data 14.01.2022 alla notifica a tutti i destinatari, depositando in pari data fascicolo telematico della procedura (precisamente nel fascicolo del subprocedimento n. 2) gli atti notificati e relative relate e ricevute. All'udienza del
17.02.2022 il G.E. riservava la decisione e con ordinanza 29.08.2022 dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione rubricata al R.G.E.N. 213/2008 sub 3, rilevando che l'opponente “non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all'avvenuta notificazione del ricorso de quo alle parti in osservanza al termine perentorio assegnato dal G.E. con proprio decreto del 07/12/2021 di fissazione di udienza di discussione”, assegnando il termine di 90 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2022 la unitamente ai Parte_1 fideiussori, introducevano la fase di merito dell'opposizione e a sostegno della proposta opposizione deducevano:
- l'erroneità del “Progetto di distribuzione finale” - Ipotesi n. 2, nella parte in cui risulta ripartito in favore di l'importo di € 535.491,58. Controparte_2
Contestavano, in particolare, che la precisazione del credito di Controparte_2 del 22.05.2020 sarebbe del tutto erronea e calcolata in eccesso, in quanto
[...] non terrebbe conto di tutti i pagamenti effettuati medio-tempore per lo stesso titolo esecutivo, in favore dell'originario creditore (Capitalia S.p.A.) e delle società
Pag. 2 di 9 cessionarie del credito ( poi ed ora Controparte_11 Controparte_2 CP_1
;
[...]
- la revoca della dichiarazione di esecutività del riparto finale e del provvedimento di chiusura della procedura esecutiva anche in relazione al recupero delle somme ingiunte alla Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale per indennità di occupazione abusiva. Nel corso della procedura è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. 017765 (R.G. n. 36613/2014) del 23/04/2014 (definitivamente passato in giudicato) con cui il Tribunale di Roma ha intimato alla predetta
Ambasciata il pagamento dell'importo di € 610.000,00 oltre interessi e spese, quale indennità di occupazione “sine titulo” dell'immobile pignorato, dovuta sino alla data del 25/02/2014. A tale credito andrebbero aggiunte le ulteriori indennità, medio tempore maturate, sino al trasferimento di proprietà (febbraio 2020), per l'ulteriore importo di € 720.000,00 (in totale € 1.310.000,00).
Tanto premesso, così parte attrice concludeva in atto di citazione: “Voglia l'adito
Tribunale, contrariis reiectis, e in accoglimento dell'opposizione 1) Previo accertamento della effettiva titolarità del diritto di credito azionato nell'esecuzione e della legittimazione delle società cessionarie succedutesi nel processo ( - Controparte_11 [...]
- - eventualmente escludere la Controparte_2 Controparte_12 Controparte_1 creditrice procedente e le successive cessionarie dal progetto di distribuzione, in difetto di specifica prova dell'avvenuta cessione del credito di cui è causa. 2) In parziale modifica del “Progetto di distribuzione finale - Ipotesi 2”, ed in subordine, rettificare
l'importo assegnato in privilegio in favore di indicato in € Controparte_2
502.033,44, a parziale soddisfo del credito ipotecario di cui al D.I. n. 5246/97 del
02/12/1997 del Tribunale di Roma, dando atto che, per la medesima causale, la stessa società a fronte del precisato suo complessivo credito, ha già in precedenza riscosso, in via privilegiata ed ipotecaria, anche tramite le precedenti società cedenti il credito, la complessiva somma di € 1.919.913,09, a totale (o parziale) estinzione di sorte ed interessi dello stesso azionato credito. Con revoca dei pagamenti medio tempore eventualmente eseguiti in esecuzione dello stesso Progetto di distribuzione, ed ordine di restituzione delle relative somme erogate, nei confronti dei soggetti percipienti. 3) Per l'effetto, dato atto dei pagamenti e riscossioni in favore di detti creditori per i medesimi titoli di cui
Pag. 3 di 9 all'odierna procedura, e della surroga legale ex art. 1203, co.
2-2 c.c., nei diritti di
[...]
(da escludersi quale creditore ipotecario dovendosi considerare Controparte_2 eventualmente solo quale chirografario), e di Banca delle Marche S.p.A., dei fideiussori garanti (con grado ipotecario) , Parte_2 [...]
in parziale modifica del menzionato Progetto Controparte_13 di distribuzione, assegnare in favore degli stessi, in ragione dei rispettivi esborsi come precisati in premessa (v. paragr. A-B-C-D-E del presente atto) le somme ricavate dalla vendita (v. Cass. n. 6082/2015; n. 28061/2013), nonché quelle ulteriormente acquisibili alla procedura per il recupero dell'indennità di occupazione dovuta dall'Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale. Si riportano, di seguito, gli importi riferibili
a ciascun garante-fideiussore, riscossi dai creditori, e per i quali è richiesta la surroga:
Per il credito di A) (v. pagam. di cui ai prec. Controparte_2 Parte_3 nn. 1 e 4) per € 1.226.034,89 B) (v. pagam. di cui al n. 2) per € Parte_2
529.455,00 C) (v. pagam. di cui al n. 3) per € Parte_3
164.424,00 Totale € 1.919.913,09 Per il credito Banca delle Marche S.p.A.: D)
(v. Progetto Distribuzione proc. n. 107/2004 Trib. Roma all. n. 6) € Parte_2
366.684,40 E) (v. Piano di Riparto proc. n. Parte_3
209/1/2005 all. n. 7) € 17.860,85 Totale € 386.365,25 4) Revocare in ogni caso
l'ordinanza di chiusura dell'odierna procedura esecutiva, adottando ogni opportuno, urgente provvedimento affinché, tramite il Delegato alla vendita, venga, a cura della procedura stessa, data immediata esecuzione al D.I. n. 177615/14 relativo all'indennità di occupazione non pagata dall'occupante abusivo dell'immobile, e comunque vengano poste in essere tutte le più idonee iniziative, sia giudiziali che extragiudiziali, per il recupero di detto credito, nonché delle ulteriori indennità dovute dal marzo 2014. Salvo ogni diritto, anche in ordine alle responsabilità ravvisabili nella fattispecie, per eventuali ingiustificate omissioni e/o ritardi. Con vittoria di spese di lite”.
In data 6.12.2022 si è costituita in giudizio la in qualità di Controparte_1 cessionaria di chiedendo il rigetto della proposta opposizione. In Controparte_2 merito all'eccepito difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, depositava unitamente alla comparsa di costituzione copia della documentazione comprovante la cessione del credito. Evidenziava, peraltro, come nell'atto introduttivo della fase
Pag. 4 di 9 cautelare propedeutica al presente giudizio di merito non vi era alcuna contestazione in merito alla lamentata carenza di prova della titolarità del credito della Controparte_2
Contestava, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione per mancata comparizione all'udienza di approvazione del progetto di distribuzione da parte di
[...]
e dei sigg.ri e Parte_3 Parte_2 Parte_3
, nonché per carenza di contestazioni alla medesima udienza da parte di
[...] Parte_1
Rilevava, ancora, la tardività dell'intervento di
[...] Parte_3 ed i sigg.ri e , poiché
[...] Parte_2 Parte_3 successivo all'udienza tenutasi in data 13.11.2020, fissata ai fini dell'art. 596 c.p.c., per la discussione del progetto di distribuzione. Quanto a rilevava come la Parte_1 stessa non avesse depositato, nei termini concessi dal professionista delegato, la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del progetto di distribuzione.
Osservava, infine, che dal parziale pagamento da parte della e dei sigg.ri Parte_3
e non può conseguire alcuna legittimazione Parte_2 Parte_3 in surroga. Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta:
“Rigettare l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA e con condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.”
In data 30.12.2022 si costituiva in giudizio la la quale, insistendo per CP_14
l'accoglimento dei motivi formulati da parte attrice, così concludeva: “nel merito: i)
Previo accertamento della effettiva titolarità del diritto di credito azionato nell'esecuzione e della legittimazione delle società cessionarie succedutesi nel processo
( - - - Controparte_11 Controparte_2 Controparte_12 Controparte_1 eventualmente escludere la creditrice procedente e le successive cessionarie dal progetto di distribuzione, in difetto di specifica prova dell'avvenuta cessione del credito di cui è causa ed a modifica del “Progetto di distribuzione finale - Ipotesi 2”, con revoca dei pagamenti medio tempore eventualmente eseguiti in esecuzione dello stesso Progetto di distribuzione ed ordine di restituzione delle relative somme erogate, nei confronti dei soggetti percipienti, rideterminare il credito di sia in ordine all'entità Controparte_1 che in ordine alla natura sulla scorta di quanto emergerà nel presente giudizio in parziale accoglimento di quanto contestato dagli Attori con il motivo SUB A;
ii) revocare in ogni
Pag. 5 di 9 caso l'ordinanza di chiusura dell'odierna procedura esecutiva in accoglimento del motivo SUB B, adottando ogni opportuno, urgente provvedimento affinché, tramite il
Delegato alla vendita, venga, a cura della procedura stessa, data immediata esecuzione al D.I. n. 177615/14 relativo all'indennità di occupazione non pagata dall'occupante abusivo dell'immobile, e comunque vengano poste in essere tutte le più idonee iniziative, sia giudiziali che extragiudiziali, per il recupero di detto credito, nonché delle ulteriori indennità dovute dal marzo 2014; In via istruttoria: si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva 213/2008 pendente avanti al Suintestato Tribunale”.
Gli ulteriori convenuti optavano per la contumacia.
All'udienza del 17.04.2024 il presente giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Con note in sostituzione d'udienza depositate in data 13.12.2024, parte attrice confermava l'intervenuta conciliazione con la convenuta , come da “atto di transazione CP_15
e cessione di crediti” del 30-31.10.2023 (copia già depositata in atti in data 14.06.2024) rilevando, pertanto, che, con riguardo al connesso rapporto processuale, poteva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Rinunciava, altresì, alla CTU contabile precedentemente richiesta. Insisteva, invece, per la riattivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 213/2008 e la conseguente adozione di ogni opportuno provvedimento per il recupero dell'indennità di occupazione dell'immobile subastato. In considerazione delle nuove circostanze successive all'introduzione del giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis dato atto dell'intervenuto accordo transattivo 30-31/10/2023 tra parti attrici ed , CP_1 dichiarare tra gli stessi cessata la materia del contendere e, revocata l'ordinanza di chiusura dell'esecuzione R.G.E. n. 213/2008 del 09/11/2021, ordinare che il Delegato
Dott. provveda a dare urgente esecuzione al D.I. n. 17765/2014 del CP_7
Tribunale di Roma, nonché alle ulteriori iniziative giudiziarie per il recupero dell'indennità per occupazione abusiva dell'immobile subastato in Roma, Via Bruxelles
n. 59/A. Con vittoria di spese di lite”.
All'udienza del 19.02.2025 il presente giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle pari termini di legge (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse
Pag. 6 di 9 conclusionali e memorie di replica. Invitava le parti a dedurre circa la necessità di integrare il contraddittorio con la Repubblica della Guinea Equatoriale.
DIRITTO - Il presente giudizio di merito trae origine da un giudizio di opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso la procedura esecutiva iscritta al n. 213/2008 R.G.E. del
Tribunale di Roma.
Preliminarmente, avuto riguardo alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed alle note in sostituzione d'udienza depositate in data 13.12.2024, occorre dar atto dell'accordo conciliativo intercorso tra gli attori-opponenti e l'opposta e della CP_1 conseguente modifica delle domande con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere tra dette parti per intervenuta transazione, con integrale compensazione delle spese di lite. Parte attrice precisa, in particolare, nella comparsa conclusionale che “nei confronti della stessa convenuta deve intendersi CP_1 priva di effetto e rinunziata ogni precedente domanda come formulata nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio di merito e nei successivi atti”. Insiste, invece, nella richiesta di riattivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 213/2008 per il recupero dell'indennità di occupazione dell'immobile subastato. In ordine ai motivi oggetto di espressa rinuncia deve, pertanto, considerarsi cessata la materia del contendere. A riguardo, deve osservarsi come, pur non essendo normativamente disciplinato l'istituto della cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo riconosciuto l'ammissibilità di una tale pronuncia laddove siano emersi fatti sopravvenuti in ragione dei quali sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti
(Cass. n. 14775 del 2.8.2004). La Corte di Cassazione ha anche avuto modo di precisare come una tale pronuncia possa avvenire o in forza di un raggiunto accordo delle parti in ordine al venire meno della ragione del contendere, ovvero, in assenza di un tale accordo, essere rilevata d'ufficio dal giudice quando risulti acquisita agli atti del giudizio (in tal senso, Cass. n. 4017 del 27.4.1994).
Sempre in via preliminare, va poi osservato, quanto all'intervenuta come, CP_16 nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 213/2008 la stessa abbia proposto opposizione ex artt. 512-617 c.p.c. avverso l'Ordinanza 9/10.11.2021 con cui è stata dichiarata l'esecutorietà della seconda ipotesi di progetto di distribuzione redatta dal professionista delegato e che, in quella sede, non ha sollevato alcuna eccezione in merito
Pag. 7 di 9 alla titolarità del credito in capo alla . L'opposizione, peraltro, veniva rigettata in CP_1 data 28.8.2022 dal G.E., con assegnazione di termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, poi non incardinato dalla A fronte della mancata CP_14 instaurazione del giudizio di merito, le domande spiegate in questa sede dalla CP_14 devono, pertanto, dichiararsi inammissibili per non aver la stessa proposto e
[...] coltivato le domande, ora svolte in questa, introducendo il relativo giudizio di merito.
Occorre, infine, aver riguardo alla domanda, non rinunciata dagli attori, di revoca dell'ordinanza di chiusura della procedura esecutiva RGE 213/2008, formulata al fine di dare esecuzione al D.I. n. 177615/14 relativo all'indennità di occupazione dell'immobile subastato in Roma, Via Bruxelles n. 59/A, non pagata dall'Ambasciata della Nuova
Guinea.
In primo luogo, va ricordato, trattandosi di questioni rilevabili anche d'ufficio, che avverso l'ordinanza del G.E. emessa ai sensi dell'art. 512 c.p.c. le parti possono proporre opposizione agli atti esecutivi. Con l'opposizione si apre un incidente cognitivo vero e proprio regolato dalla disciplina generale prevista per le opposizioni agli atti esecutivi.
L'oggetto dell'opposizione non sarà rappresentato dal progetto di distribuzione, bensì dall'ordinanza che risolve le controversie su di esso insorte. Orbene, le odierne parti attrici, prima della approvazione del progetto di distribuzione avvenuta con il provvedimento del 9/10.11.2021, non avevano sollevato contestazioni in ordine alla mancata inclusione, nel medesimo progetto di distribuzione, del credito volto al recupero delle somme ingiunte alla Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale, per indennità di occupazione abusiva, con il decreto ingiuntivo n. 017765 (R.G. n.
36613/2014) del 23/04/2014.
Invero, poiché le contestazioni al progetto di distribuzione depositato ai sensi dell'art. 596
c.p.c., vanno avanzate all'udienza fissata per la discussione del piano di riparto ai sensi dell'art. 598 c.p.c., se non proposte a detta udienza, le contestazioni avverso il progetto di distribuzione restano precluse mentre se proposte tempestivamente, le contestazioni vanno decise dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, ai sensi dell'art. 512 c.p.c. (questa ordinanza, inoltre, va impugnata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., dalle parti che si ritengono pregiudicate).
Pag. 8 di 9 Nel caso in esame, si nota non solo la mancata presenza di contestazioni in relazione ai motivi ora non rinunciati da parte di Parte_3
e dei sigg.ri e , e della stessa
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1
, ma anche che e i sigg.ri
[...] Parte_3
e sono intervenuti tardivamente nella Parte_2 Parte_3 presente procedura in data 24.2.2021 e, cioè, ben dopo la celebrazione dell'udienza tenutasi in data 13.11.2020, fissata ai fini dell'art.596 c.p.c., per la discussione del progetto di distribuzione.
Deve, in conclusione, dichiararsi cessata la materia del contendere per i motivi oggetto di rinuncia e dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate.
Esistono giusti motivi, in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti su alcune domande e della difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento, per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai motivi oggetto di rinuncia;
✓ dichiara inammissibili le ulteriori domande;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 3 settembre 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
), in proprio (C.F. P.IVA_2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Cardilli C.F._2
PARTE OPPONENTE
e
n qualità di cessionaria di , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Flavio
Rocchio, Francesca Mottola e Teodoro Carsillo
PARTE CONVENUTA nonchè
2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale CP_3 mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Controparte_4
Solinas
PARTE CONVENUTA
e liquidazione, CONDOMINIO VIA Controparte_5 Controparte_6
BRUXELLES 59, AVV. GIUSEPPE RUSSO, DOTT. CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 [...]
, Controparte_10
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi – Giudizio di merito (art. 617 – 618 c.p.c.)
FATTO – creditrice intervenuta nell'esecuzione immobiliare R.G.Es. Parte_4
n. 213/2008, unitamente ai Sigg.ri e alla Parte_2 Parte_3 [...] quali terzi fideiussori dei debiti ipotecari di cui Parte_5 alla procedura esecutiva, surrogatisi ai rispettivi creditori originari, proponevano opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E., resa in data 09.11.2021, con cui, a conclusione di detta esecuzione imm.re R.G.E. n. 213/2008, veniva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione proposto dal professionista delegato, ipotesi n. 2, e dichiarata chiusa la procedura esecutiva. Nel contestare l'ordinanza, i ricorrenti ne chiedevano in via cautelare l'immediata sospensione e, nel merito, la revoca della disposta chiusura della procedura esecutiva, insistendo affinché venisse urgentemente avviato, a cura del legale nominato nella procedura, il recupero dell'indennità di occupazione dovuta dall'occupante abusivo dell'immobile subastato, già in parte liquidata nel D.I. n. 177615/2014 emesso dal Tribunale di Roma. Il G.E. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17.02.2022, per la fase cautelare, assegnando alla ricorrente termine perentorio di giorni 40 per la notifica del ricorso e del decreto.
L'opponente provvedeva in data 14.01.2022 alla notifica a tutti i destinatari, depositando in pari data fascicolo telematico della procedura (precisamente nel fascicolo del subprocedimento n. 2) gli atti notificati e relative relate e ricevute. All'udienza del
17.02.2022 il G.E. riservava la decisione e con ordinanza 29.08.2022 dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione rubricata al R.G.E.N. 213/2008 sub 3, rilevando che l'opponente “non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all'avvenuta notificazione del ricorso de quo alle parti in osservanza al termine perentorio assegnato dal G.E. con proprio decreto del 07/12/2021 di fissazione di udienza di discussione”, assegnando il termine di 90 gg. per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2022 la unitamente ai Parte_1 fideiussori, introducevano la fase di merito dell'opposizione e a sostegno della proposta opposizione deducevano:
- l'erroneità del “Progetto di distribuzione finale” - Ipotesi n. 2, nella parte in cui risulta ripartito in favore di l'importo di € 535.491,58. Controparte_2
Contestavano, in particolare, che la precisazione del credito di Controparte_2 del 22.05.2020 sarebbe del tutto erronea e calcolata in eccesso, in quanto
[...] non terrebbe conto di tutti i pagamenti effettuati medio-tempore per lo stesso titolo esecutivo, in favore dell'originario creditore (Capitalia S.p.A.) e delle società
Pag. 2 di 9 cessionarie del credito ( poi ed ora Controparte_11 Controparte_2 CP_1
;
[...]
- la revoca della dichiarazione di esecutività del riparto finale e del provvedimento di chiusura della procedura esecutiva anche in relazione al recupero delle somme ingiunte alla Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale per indennità di occupazione abusiva. Nel corso della procedura è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. 017765 (R.G. n. 36613/2014) del 23/04/2014 (definitivamente passato in giudicato) con cui il Tribunale di Roma ha intimato alla predetta
Ambasciata il pagamento dell'importo di € 610.000,00 oltre interessi e spese, quale indennità di occupazione “sine titulo” dell'immobile pignorato, dovuta sino alla data del 25/02/2014. A tale credito andrebbero aggiunte le ulteriori indennità, medio tempore maturate, sino al trasferimento di proprietà (febbraio 2020), per l'ulteriore importo di € 720.000,00 (in totale € 1.310.000,00).
Tanto premesso, così parte attrice concludeva in atto di citazione: “Voglia l'adito
Tribunale, contrariis reiectis, e in accoglimento dell'opposizione 1) Previo accertamento della effettiva titolarità del diritto di credito azionato nell'esecuzione e della legittimazione delle società cessionarie succedutesi nel processo ( - Controparte_11 [...]
- - eventualmente escludere la Controparte_2 Controparte_12 Controparte_1 creditrice procedente e le successive cessionarie dal progetto di distribuzione, in difetto di specifica prova dell'avvenuta cessione del credito di cui è causa. 2) In parziale modifica del “Progetto di distribuzione finale - Ipotesi 2”, ed in subordine, rettificare
l'importo assegnato in privilegio in favore di indicato in € Controparte_2
502.033,44, a parziale soddisfo del credito ipotecario di cui al D.I. n. 5246/97 del
02/12/1997 del Tribunale di Roma, dando atto che, per la medesima causale, la stessa società a fronte del precisato suo complessivo credito, ha già in precedenza riscosso, in via privilegiata ed ipotecaria, anche tramite le precedenti società cedenti il credito, la complessiva somma di € 1.919.913,09, a totale (o parziale) estinzione di sorte ed interessi dello stesso azionato credito. Con revoca dei pagamenti medio tempore eventualmente eseguiti in esecuzione dello stesso Progetto di distribuzione, ed ordine di restituzione delle relative somme erogate, nei confronti dei soggetti percipienti. 3) Per l'effetto, dato atto dei pagamenti e riscossioni in favore di detti creditori per i medesimi titoli di cui
Pag. 3 di 9 all'odierna procedura, e della surroga legale ex art. 1203, co.
2-2 c.c., nei diritti di
[...]
(da escludersi quale creditore ipotecario dovendosi considerare Controparte_2 eventualmente solo quale chirografario), e di Banca delle Marche S.p.A., dei fideiussori garanti (con grado ipotecario) , Parte_2 [...]
in parziale modifica del menzionato Progetto Controparte_13 di distribuzione, assegnare in favore degli stessi, in ragione dei rispettivi esborsi come precisati in premessa (v. paragr. A-B-C-D-E del presente atto) le somme ricavate dalla vendita (v. Cass. n. 6082/2015; n. 28061/2013), nonché quelle ulteriormente acquisibili alla procedura per il recupero dell'indennità di occupazione dovuta dall'Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale. Si riportano, di seguito, gli importi riferibili
a ciascun garante-fideiussore, riscossi dai creditori, e per i quali è richiesta la surroga:
Per il credito di A) (v. pagam. di cui ai prec. Controparte_2 Parte_3 nn. 1 e 4) per € 1.226.034,89 B) (v. pagam. di cui al n. 2) per € Parte_2
529.455,00 C) (v. pagam. di cui al n. 3) per € Parte_3
164.424,00 Totale € 1.919.913,09 Per il credito Banca delle Marche S.p.A.: D)
(v. Progetto Distribuzione proc. n. 107/2004 Trib. Roma all. n. 6) € Parte_2
366.684,40 E) (v. Piano di Riparto proc. n. Parte_3
209/1/2005 all. n. 7) € 17.860,85 Totale € 386.365,25 4) Revocare in ogni caso
l'ordinanza di chiusura dell'odierna procedura esecutiva, adottando ogni opportuno, urgente provvedimento affinché, tramite il Delegato alla vendita, venga, a cura della procedura stessa, data immediata esecuzione al D.I. n. 177615/14 relativo all'indennità di occupazione non pagata dall'occupante abusivo dell'immobile, e comunque vengano poste in essere tutte le più idonee iniziative, sia giudiziali che extragiudiziali, per il recupero di detto credito, nonché delle ulteriori indennità dovute dal marzo 2014. Salvo ogni diritto, anche in ordine alle responsabilità ravvisabili nella fattispecie, per eventuali ingiustificate omissioni e/o ritardi. Con vittoria di spese di lite”.
In data 6.12.2022 si è costituita in giudizio la in qualità di Controparte_1 cessionaria di chiedendo il rigetto della proposta opposizione. In Controparte_2 merito all'eccepito difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, depositava unitamente alla comparsa di costituzione copia della documentazione comprovante la cessione del credito. Evidenziava, peraltro, come nell'atto introduttivo della fase
Pag. 4 di 9 cautelare propedeutica al presente giudizio di merito non vi era alcuna contestazione in merito alla lamentata carenza di prova della titolarità del credito della Controparte_2
Contestava, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione per mancata comparizione all'udienza di approvazione del progetto di distribuzione da parte di
[...]
e dei sigg.ri e Parte_3 Parte_2 Parte_3
, nonché per carenza di contestazioni alla medesima udienza da parte di
[...] Parte_1
Rilevava, ancora, la tardività dell'intervento di
[...] Parte_3 ed i sigg.ri e , poiché
[...] Parte_2 Parte_3 successivo all'udienza tenutasi in data 13.11.2020, fissata ai fini dell'art. 596 c.p.c., per la discussione del progetto di distribuzione. Quanto a rilevava come la Parte_1 stessa non avesse depositato, nei termini concessi dal professionista delegato, la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del progetto di distribuzione.
Osservava, infine, che dal parziale pagamento da parte della e dei sigg.ri Parte_3
e non può conseguire alcuna legittimazione Parte_2 Parte_3 in surroga. Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta:
“Rigettare l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA e con condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.”
In data 30.12.2022 si costituiva in giudizio la la quale, insistendo per CP_14
l'accoglimento dei motivi formulati da parte attrice, così concludeva: “nel merito: i)
Previo accertamento della effettiva titolarità del diritto di credito azionato nell'esecuzione e della legittimazione delle società cessionarie succedutesi nel processo
( - - - Controparte_11 Controparte_2 Controparte_12 Controparte_1 eventualmente escludere la creditrice procedente e le successive cessionarie dal progetto di distribuzione, in difetto di specifica prova dell'avvenuta cessione del credito di cui è causa ed a modifica del “Progetto di distribuzione finale - Ipotesi 2”, con revoca dei pagamenti medio tempore eventualmente eseguiti in esecuzione dello stesso Progetto di distribuzione ed ordine di restituzione delle relative somme erogate, nei confronti dei soggetti percipienti, rideterminare il credito di sia in ordine all'entità Controparte_1 che in ordine alla natura sulla scorta di quanto emergerà nel presente giudizio in parziale accoglimento di quanto contestato dagli Attori con il motivo SUB A;
ii) revocare in ogni
Pag. 5 di 9 caso l'ordinanza di chiusura dell'odierna procedura esecutiva in accoglimento del motivo SUB B, adottando ogni opportuno, urgente provvedimento affinché, tramite il
Delegato alla vendita, venga, a cura della procedura stessa, data immediata esecuzione al D.I. n. 177615/14 relativo all'indennità di occupazione non pagata dall'occupante abusivo dell'immobile, e comunque vengano poste in essere tutte le più idonee iniziative, sia giudiziali che extragiudiziali, per il recupero di detto credito, nonché delle ulteriori indennità dovute dal marzo 2014; In via istruttoria: si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva 213/2008 pendente avanti al Suintestato Tribunale”.
Gli ulteriori convenuti optavano per la contumacia.
All'udienza del 17.04.2024 il presente giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Con note in sostituzione d'udienza depositate in data 13.12.2024, parte attrice confermava l'intervenuta conciliazione con la convenuta , come da “atto di transazione CP_15
e cessione di crediti” del 30-31.10.2023 (copia già depositata in atti in data 14.06.2024) rilevando, pertanto, che, con riguardo al connesso rapporto processuale, poteva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Rinunciava, altresì, alla CTU contabile precedentemente richiesta. Insisteva, invece, per la riattivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 213/2008 e la conseguente adozione di ogni opportuno provvedimento per il recupero dell'indennità di occupazione dell'immobile subastato. In considerazione delle nuove circostanze successive all'introduzione del giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis dato atto dell'intervenuto accordo transattivo 30-31/10/2023 tra parti attrici ed , CP_1 dichiarare tra gli stessi cessata la materia del contendere e, revocata l'ordinanza di chiusura dell'esecuzione R.G.E. n. 213/2008 del 09/11/2021, ordinare che il Delegato
Dott. provveda a dare urgente esecuzione al D.I. n. 17765/2014 del CP_7
Tribunale di Roma, nonché alle ulteriori iniziative giudiziarie per il recupero dell'indennità per occupazione abusiva dell'immobile subastato in Roma, Via Bruxelles
n. 59/A. Con vittoria di spese di lite”.
All'udienza del 19.02.2025 il presente giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle pari termini di legge (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse
Pag. 6 di 9 conclusionali e memorie di replica. Invitava le parti a dedurre circa la necessità di integrare il contraddittorio con la Repubblica della Guinea Equatoriale.
DIRITTO - Il presente giudizio di merito trae origine da un giudizio di opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso la procedura esecutiva iscritta al n. 213/2008 R.G.E. del
Tribunale di Roma.
Preliminarmente, avuto riguardo alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed alle note in sostituzione d'udienza depositate in data 13.12.2024, occorre dar atto dell'accordo conciliativo intercorso tra gli attori-opponenti e l'opposta e della CP_1 conseguente modifica delle domande con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere tra dette parti per intervenuta transazione, con integrale compensazione delle spese di lite. Parte attrice precisa, in particolare, nella comparsa conclusionale che “nei confronti della stessa convenuta deve intendersi CP_1 priva di effetto e rinunziata ogni precedente domanda come formulata nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio di merito e nei successivi atti”. Insiste, invece, nella richiesta di riattivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 213/2008 per il recupero dell'indennità di occupazione dell'immobile subastato. In ordine ai motivi oggetto di espressa rinuncia deve, pertanto, considerarsi cessata la materia del contendere. A riguardo, deve osservarsi come, pur non essendo normativamente disciplinato l'istituto della cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo riconosciuto l'ammissibilità di una tale pronuncia laddove siano emersi fatti sopravvenuti in ragione dei quali sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti
(Cass. n. 14775 del 2.8.2004). La Corte di Cassazione ha anche avuto modo di precisare come una tale pronuncia possa avvenire o in forza di un raggiunto accordo delle parti in ordine al venire meno della ragione del contendere, ovvero, in assenza di un tale accordo, essere rilevata d'ufficio dal giudice quando risulti acquisita agli atti del giudizio (in tal senso, Cass. n. 4017 del 27.4.1994).
Sempre in via preliminare, va poi osservato, quanto all'intervenuta come, CP_16 nel corso della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 213/2008 la stessa abbia proposto opposizione ex artt. 512-617 c.p.c. avverso l'Ordinanza 9/10.11.2021 con cui è stata dichiarata l'esecutorietà della seconda ipotesi di progetto di distribuzione redatta dal professionista delegato e che, in quella sede, non ha sollevato alcuna eccezione in merito
Pag. 7 di 9 alla titolarità del credito in capo alla . L'opposizione, peraltro, veniva rigettata in CP_1 data 28.8.2022 dal G.E., con assegnazione di termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, poi non incardinato dalla A fronte della mancata CP_14 instaurazione del giudizio di merito, le domande spiegate in questa sede dalla CP_14 devono, pertanto, dichiararsi inammissibili per non aver la stessa proposto e
[...] coltivato le domande, ora svolte in questa, introducendo il relativo giudizio di merito.
Occorre, infine, aver riguardo alla domanda, non rinunciata dagli attori, di revoca dell'ordinanza di chiusura della procedura esecutiva RGE 213/2008, formulata al fine di dare esecuzione al D.I. n. 177615/14 relativo all'indennità di occupazione dell'immobile subastato in Roma, Via Bruxelles n. 59/A, non pagata dall'Ambasciata della Nuova
Guinea.
In primo luogo, va ricordato, trattandosi di questioni rilevabili anche d'ufficio, che avverso l'ordinanza del G.E. emessa ai sensi dell'art. 512 c.p.c. le parti possono proporre opposizione agli atti esecutivi. Con l'opposizione si apre un incidente cognitivo vero e proprio regolato dalla disciplina generale prevista per le opposizioni agli atti esecutivi.
L'oggetto dell'opposizione non sarà rappresentato dal progetto di distribuzione, bensì dall'ordinanza che risolve le controversie su di esso insorte. Orbene, le odierne parti attrici, prima della approvazione del progetto di distribuzione avvenuta con il provvedimento del 9/10.11.2021, non avevano sollevato contestazioni in ordine alla mancata inclusione, nel medesimo progetto di distribuzione, del credito volto al recupero delle somme ingiunte alla Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale, per indennità di occupazione abusiva, con il decreto ingiuntivo n. 017765 (R.G. n.
36613/2014) del 23/04/2014.
Invero, poiché le contestazioni al progetto di distribuzione depositato ai sensi dell'art. 596
c.p.c., vanno avanzate all'udienza fissata per la discussione del piano di riparto ai sensi dell'art. 598 c.p.c., se non proposte a detta udienza, le contestazioni avverso il progetto di distribuzione restano precluse mentre se proposte tempestivamente, le contestazioni vanno decise dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, ai sensi dell'art. 512 c.p.c. (questa ordinanza, inoltre, va impugnata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., dalle parti che si ritengono pregiudicate).
Pag. 8 di 9 Nel caso in esame, si nota non solo la mancata presenza di contestazioni in relazione ai motivi ora non rinunciati da parte di Parte_3
e dei sigg.ri e , e della stessa
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_1
, ma anche che e i sigg.ri
[...] Parte_3
e sono intervenuti tardivamente nella Parte_2 Parte_3 presente procedura in data 24.2.2021 e, cioè, ben dopo la celebrazione dell'udienza tenutasi in data 13.11.2020, fissata ai fini dell'art.596 c.p.c., per la discussione del progetto di distribuzione.
Deve, in conclusione, dichiararsi cessata la materia del contendere per i motivi oggetto di rinuncia e dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate.
Esistono giusti motivi, in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti su alcune domande e della difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento, per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai motivi oggetto di rinuncia;
✓ dichiara inammissibili le ulteriori domande;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 3 settembre 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
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