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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1771/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , entrambi residenti Parte_2 C.F._2
a San DO (CL) in Via Fralluciano n. 40, elettivamente domiciliati a San DO (CL) alla Via Giuseppe
Garibaldi n. 42 presso lo studio dell'avv. Lombardo DO Antonio che li rappresenta e difende come da procura in allegato al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Il difensore con le note depositate il 18.11.2024 ha insistito per l'accoglimento del ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.3.1990 in
Buonconvento (SI), atto iscritto agli atti del comune di Buonconvento, anno 1990, parte I, n. 1; che dal matrimonio sono nate due figlie, e , il 13.7.1989 e 8.9.1992, Persona_1 Per_2 rispettivamente, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
1 che i ricorrenti, con dichiarazione allegata alle note depositate in data 18.11.2024, hanno rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni del ricorso;
ritenuto che
le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge e che con le medesime i ricorrenti hanno regolato, tra di loro, aspetti patrimoniali di cui il Tribunale può prendere atto;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 7.11.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buonconvento
(SI).
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1771/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , entrambi residenti Parte_2 C.F._2
a San DO (CL) in Via Fralluciano n. 40, elettivamente domiciliati a San DO (CL) alla Via Giuseppe
Garibaldi n. 42 presso lo studio dell'avv. Lombardo DO Antonio che li rappresenta e difende come da procura in allegato al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “Il difensore con le note depositate il 18.11.2024 ha insistito per l'accoglimento del ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.3.1990 in
Buonconvento (SI), atto iscritto agli atti del comune di Buonconvento, anno 1990, parte I, n. 1; che dal matrimonio sono nate due figlie, e , il 13.7.1989 e 8.9.1992, Persona_1 Per_2 rispettivamente, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
1 che i ricorrenti, con dichiarazione allegata alle note depositate in data 18.11.2024, hanno rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni del ricorso;
ritenuto che
le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge e che con le medesime i ricorrenti hanno regolato, tra di loro, aspetti patrimoniali di cui il Tribunale può prendere atto;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 7.11.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buonconvento
(SI).
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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