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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17062 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 40856 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
con domicilio eletto in Roma, al Viale Liegi 14, presso lo studio dell'Avvocato Di Parte_1
AT TE, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato.
-attore –
E
con domicilio eletto in Largo degli Eroi n. 6, Roma e rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Lanza Calogero e dall'Avv. Matteo Giarratana, per procura allegata all'atto di costituzione.
- convenuto–
OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
Nel merito, dalla verifica del rapporto effettuata dal CTU sono emersi elementi effettivamente riscontrabili dai documenti in atti che devono portare ad una riduzione dell'importo effettivamente dovuto da parte attrice.
La CTU, in primo luogo, rispondendo al quesito posto in merito alla pattuizione scritta del contratto e delle clausole contrattuali relative alla carta revolving Compass n. 55430062700066406 e della pattuizione scritta del TAN e/o del TAEG del contratto, ha evidenziato che in atti non risultava rinvenuto alcun contratto inerente la carta di credito revolving e le relative condizioni economiche sulla base dell'estratto conto prodotto dalla convenuta che copre il più ampio periodo temporale dal novembre 2004 al febbraio 2021, rispetto al periodo documentato da parte attrice che copriva il periodo dal luglio 2019 al giugno 2020. Ne deriva che il CTU ha escluso dall'estratto conto “tutte le spese, le commissioni e gli interessi con la conseguenza che il saldo finale della carta di credito revolving alla data dell'ultimo estratto conto disponibile (ovvero febbraio 2021) risulta pari a 1.036,82 a credito della ”. Controparte_1
In merito al secondo quesito, il CTU era tenuto a verificare il TAEG del finanziamento inserendo nel calcolo dello stesso tutte le spese indicate dalla normativa di settore nonché le spese obbligatorie imposte per l'ottenimento del credito, tra cui le assicurazioni ed, in caso di difformità del TAEG, avrebbe dovuto ricalcolare l'intero piano di ammortamento del finanziamento sostituendo agli interessi determinati dalla finanziaria gli interessi corrispondenti al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò posto deve rilevarsi come il CTU abbia rilevato discordanza tra il TAEG contrattuale ed il tasso effettivamente applicato al contratto.
Sul punto sin d'ora vale la pena rilevare che rispetto alla mancata ricomprensione nei costi del finanziamento delle polizze assicurative ai fini della determinazione del TAEG, in quanto ritenute non obbligatorie, come la Suprema Corte non abbia mancato di rilevare che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Ma per quel che qui interessa la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo
(Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, n.3025; Cassazione civile sez. I, 05/04/2017, n.8806) come nel caso in esame.
Ciò posto il CTU nel proprio elaborato, che sul punto non presenta vizi logici o errori, ha evidenziato che dalle ricostruzioni esaminate si evince come le grandezze Tan e TAEG riportate nel contratto non coincidono con quelle effettivamente applicate.
Data la natura del contratto come sopra indicata è stato eseguito nella integrazione della relazione peritale il ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB ai sensi dell'art. 125-bis c.p.c.
Va detto che il comma 6 del citato articolo, prevede che: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121 comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124“.
In questi casi, infatti, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò posto appare corretta la ricostruzione effettuata dal CTU che ha pertanto provveduto a “ricalcolare il piano di ammortamento del finanziamento utilizzando il tasso minimo dei BOT emesso nei 12 mesi antecedenti il contratto pari allo 0% (tassi BOT negativi).” Da ciò è emerso che “la rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB determina una rata mensile di rimborso pari ad € 293,86. Tenuto conto dei pagamenti effettuati e delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine
(15.01.2021) il credito della ammonta ad euro 9.155,52”. CP_1
Concludendo la domanda di parte attrice va accolta parzialmente accertando come illegittimamente riscossa dalla banca la somma di € 6.608,11.
In ordine alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta si rileva che, con la missiva del
15.12.20, la ha comunicato al debitore la decadenza dal beneficio del termine intimandole altresì CP_1
l'immediato pagamento della somma residua di € 22.506,83 (v. doc. 7 fascicolo parte convenuta).
Quindi, considerata la domanda riconvenzionale avanzata dalla banca per l'importo di €. 26.629,52, di cui euro 22.455,10 oltre ad interessi legali ex art. 1284 c.c. per il contratto n. 17965834 ed euro 4.174,42 per la carta di credito revolving, si evidenzia che il saldo finale della carta di credito revolving alla data dell'ultimo estratto conto disponibile risulta pari a 1.036,82 euro mentre il credito della relativo al contratto CP_1 di finanziamento in oggetto risulta pari a 9.155,52 euro, tenuto conto dell'eccedenza delle rate pagate dal ispetto alla rata ricalcolata di importo pari a € 6.608,11. Pt_1
Ne consegue che parte attrice va condannata al pagamento della somma di 10.192,23 euro (risultante dalla somma di €. 9.155,51 e € 1.036,82) oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ragione della reciproca soccombenza si ritiene equa l'interale compensazione delle spese di lite.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1.-Accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto accerta come illegittimamente riscossa dalla la somma di €. 6.608,11. CP_1
2.- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta siccome rideterminata alla luce della precedente pronuncia e per l'effetto, accertata l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta della minor somma di €. 10.192,33 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3.- compensa interamente tra le parti le spese di lite ponendo le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna.
Così deciso in Roma il giorno 03/12/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 40856 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
con domicilio eletto in Roma, al Viale Liegi 14, presso lo studio dell'Avvocato Di Parte_1
AT TE, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato.
-attore –
E
con domicilio eletto in Largo degli Eroi n. 6, Roma e rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Lanza Calogero e dall'Avv. Matteo Giarratana, per procura allegata all'atto di costituzione.
- convenuto–
OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
Nel merito, dalla verifica del rapporto effettuata dal CTU sono emersi elementi effettivamente riscontrabili dai documenti in atti che devono portare ad una riduzione dell'importo effettivamente dovuto da parte attrice.
La CTU, in primo luogo, rispondendo al quesito posto in merito alla pattuizione scritta del contratto e delle clausole contrattuali relative alla carta revolving Compass n. 55430062700066406 e della pattuizione scritta del TAN e/o del TAEG del contratto, ha evidenziato che in atti non risultava rinvenuto alcun contratto inerente la carta di credito revolving e le relative condizioni economiche sulla base dell'estratto conto prodotto dalla convenuta che copre il più ampio periodo temporale dal novembre 2004 al febbraio 2021, rispetto al periodo documentato da parte attrice che copriva il periodo dal luglio 2019 al giugno 2020. Ne deriva che il CTU ha escluso dall'estratto conto “tutte le spese, le commissioni e gli interessi con la conseguenza che il saldo finale della carta di credito revolving alla data dell'ultimo estratto conto disponibile (ovvero febbraio 2021) risulta pari a 1.036,82 a credito della ”. Controparte_1
In merito al secondo quesito, il CTU era tenuto a verificare il TAEG del finanziamento inserendo nel calcolo dello stesso tutte le spese indicate dalla normativa di settore nonché le spese obbligatorie imposte per l'ottenimento del credito, tra cui le assicurazioni ed, in caso di difformità del TAEG, avrebbe dovuto ricalcolare l'intero piano di ammortamento del finanziamento sostituendo agli interessi determinati dalla finanziaria gli interessi corrispondenti al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò posto deve rilevarsi come il CTU abbia rilevato discordanza tra il TAEG contrattuale ed il tasso effettivamente applicato al contratto.
Sul punto sin d'ora vale la pena rilevare che rispetto alla mancata ricomprensione nei costi del finanziamento delle polizze assicurative ai fini della determinazione del TAEG, in quanto ritenute non obbligatorie, come la Suprema Corte non abbia mancato di rilevare che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
Ma per quel che qui interessa la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo
(Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, n.3025; Cassazione civile sez. I, 05/04/2017, n.8806) come nel caso in esame.
Ciò posto il CTU nel proprio elaborato, che sul punto non presenta vizi logici o errori, ha evidenziato che dalle ricostruzioni esaminate si evince come le grandezze Tan e TAEG riportate nel contratto non coincidono con quelle effettivamente applicate.
Data la natura del contratto come sopra indicata è stato eseguito nella integrazione della relazione peritale il ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB ai sensi dell'art. 125-bis c.p.c.
Va detto che il comma 6 del citato articolo, prevede che: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121 comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124“.
In questi casi, infatti, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò posto appare corretta la ricostruzione effettuata dal CTU che ha pertanto provveduto a “ricalcolare il piano di ammortamento del finanziamento utilizzando il tasso minimo dei BOT emesso nei 12 mesi antecedenti il contratto pari allo 0% (tassi BOT negativi).” Da ciò è emerso che “la rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB determina una rata mensile di rimborso pari ad € 293,86. Tenuto conto dei pagamenti effettuati e delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine
(15.01.2021) il credito della ammonta ad euro 9.155,52”. CP_1
Concludendo la domanda di parte attrice va accolta parzialmente accertando come illegittimamente riscossa dalla banca la somma di € 6.608,11.
In ordine alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta si rileva che, con la missiva del
15.12.20, la ha comunicato al debitore la decadenza dal beneficio del termine intimandole altresì CP_1
l'immediato pagamento della somma residua di € 22.506,83 (v. doc. 7 fascicolo parte convenuta).
Quindi, considerata la domanda riconvenzionale avanzata dalla banca per l'importo di €. 26.629,52, di cui euro 22.455,10 oltre ad interessi legali ex art. 1284 c.c. per il contratto n. 17965834 ed euro 4.174,42 per la carta di credito revolving, si evidenzia che il saldo finale della carta di credito revolving alla data dell'ultimo estratto conto disponibile risulta pari a 1.036,82 euro mentre il credito della relativo al contratto CP_1 di finanziamento in oggetto risulta pari a 9.155,52 euro, tenuto conto dell'eccedenza delle rate pagate dal ispetto alla rata ricalcolata di importo pari a € 6.608,11. Pt_1
Ne consegue che parte attrice va condannata al pagamento della somma di 10.192,23 euro (risultante dalla somma di €. 9.155,51 e € 1.036,82) oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ragione della reciproca soccombenza si ritiene equa l'interale compensazione delle spese di lite.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1.-Accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto accerta come illegittimamente riscossa dalla la somma di €. 6.608,11. CP_1
2.- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta siccome rideterminata alla luce della precedente pronuncia e per l'effetto, accertata l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta della minor somma di €. 10.192,33 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3.- compensa interamente tra le parti le spese di lite ponendo le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna.
Così deciso in Roma il giorno 03/12/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari