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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BENEDETTI GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4732/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202504301368953202951070 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4- Giudice Monocratico R.G.R. N.4732/2025 – Udienza del 12.2.2026 Ricorrente_1 – Comune di Milano Atti impugnati:
*atto di intimazione ad adempiere n. 202504301368953202951070
*atto di ingiunzione di pagamento n. 20230430758042701290454
*atto di ingiunzione di pagamento n. 20150430023270000135525.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava l'atto di intimazione ad adempiere e le due ingiunzioni, in epigrafe decritti, con le quali il Comune di Milano gli chiedeva il pagamento di euro 940,00 per la TARSU. Il ricorrente affermava l'illegittimità degli atti impugnati per le seguenti ragioni:
*l'atto di intimazione richiama i due atti di ingiunzione sopra descritti che non gli sono mai state notificati invero:
- l'atto di ingiunzione di pagamento n. 20230430758042701290454 non gli è mai stato consegnato, ma è stato restituito al mittente per compiuta giacenza il 5.2.2024;
-l'atto di ingiunzione di pagamento n. 20150430023270000135525, richiamato nel sopra descritto atto, non è mai stata notificata al ricorrente;
Il ricorrente afferma che essendo trascorsi oltre sette anni, è decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali e gli atti non gli sono mai stati notificati.
Concludeva il ricorrente chiedendo la sospensione dell'atto impugnato, la dichiarazione di illegittimità dell'atto, la vittoria del ricorso e delle spese del giudizio. Il Giudice Monocratico accoglieva l'istanza di sospensione. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano che comunicava di avere annullato, in autotutela, l'intimazione di pagamento impugnata per l'importo complessivo di euro 940,00, che il ritardo nella notifica dell'avviso era da imputarsi alle Poste Italiane e chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, preso atto dell'annullamento, in autotutela da parte del Comune di Milano, dell'atto impugnato, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere. Il Giudice Monocratico ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BENEDETTI GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4732/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202504301368953202951070 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4- Giudice Monocratico R.G.R. N.4732/2025 – Udienza del 12.2.2026 Ricorrente_1 – Comune di Milano Atti impugnati:
*atto di intimazione ad adempiere n. 202504301368953202951070
*atto di ingiunzione di pagamento n. 20230430758042701290454
*atto di ingiunzione di pagamento n. 20150430023270000135525.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava l'atto di intimazione ad adempiere e le due ingiunzioni, in epigrafe decritti, con le quali il Comune di Milano gli chiedeva il pagamento di euro 940,00 per la TARSU. Il ricorrente affermava l'illegittimità degli atti impugnati per le seguenti ragioni:
*l'atto di intimazione richiama i due atti di ingiunzione sopra descritti che non gli sono mai state notificati invero:
- l'atto di ingiunzione di pagamento n. 20230430758042701290454 non gli è mai stato consegnato, ma è stato restituito al mittente per compiuta giacenza il 5.2.2024;
-l'atto di ingiunzione di pagamento n. 20150430023270000135525, richiamato nel sopra descritto atto, non è mai stata notificata al ricorrente;
Il ricorrente afferma che essendo trascorsi oltre sette anni, è decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali e gli atti non gli sono mai stati notificati.
Concludeva il ricorrente chiedendo la sospensione dell'atto impugnato, la dichiarazione di illegittimità dell'atto, la vittoria del ricorso e delle spese del giudizio. Il Giudice Monocratico accoglieva l'istanza di sospensione. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano che comunicava di avere annullato, in autotutela, l'intimazione di pagamento impugnata per l'importo complessivo di euro 940,00, che il ritardo nella notifica dell'avviso era da imputarsi alle Poste Italiane e chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, preso atto dell'annullamento, in autotutela da parte del Comune di Milano, dell'atto impugnato, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere. Il Giudice Monocratico ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.