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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
- S e z i o n e L a v o r o -
composta dai magistrati:
Dr.ssa SI Liscio - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr.ssa Arianna De Martino - Consigliera
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 103 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv. Enrico D'Ambrosio
appellante
c o n t r o
CP_1
Avv. Mirella Arlotta
appellato
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 3.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli oneri previdenziali di legge.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 3 dicembre 2025.
LA PRESIDENTE
(dott.ssa SI Liscio) firma digitale
In nome del popolo italiano
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
- S e z i o n e L a v o r o -
composta dai magistrati:
Dr.ssa SI Liscio - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr.ssa Arianna De Martino - Consigliera
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 103 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv. Enrico D'Ambrosio
appellante
c o n t r o
CP_1
Avv. Mirella Arlotta
appellato
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 3.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli oneri previdenziali di legge.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 3 dicembre 2025.
LA PRESIDENTE
(dott.ssa SI Liscio) firma digitale