Art. 21.
Dopo la lettera d) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunta la seguente lettera:
"e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro".
Dopo la lettera d) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunta la seguente lettera:
"e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro".