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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1215/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229001280044 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120005931145 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120026693803 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120026693803 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170000682317 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170013547853 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180008643807 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e si riporta agli scritti depositati.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1215/2024, depositato il 03/04/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120229001280044, limitatamente e nei confronti delle cinque sottese cartelle di pagamento n.
29120120005931145, n. 29120120026693803, n. 29120170000682317, n. 29120170013547853 e n.
29120180008643807, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 16/11/2023, e le sottese cinque cartelle di pagamento citate in epigrafe, concernenti imposte ed annualità diverse.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Prescrizione ed inesistenza giuridica della pretesa;
2) Intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
3) Mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
4) Inesistenza della notifica dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento;
5) Intervenuta decadenza dal diritto di notifica delle cartelle in violazione dell'art. 25 DPR 602/73;
6) Difetto di motivazione;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiamata in causa con ricorso notificato in data 06/12/2023 a mezzo PEC (Identificativo messaggio: jpec10889.20231206122820.23168.57.1.1@ pec.aruba.it) non risulta costituita in giudizio.
In data 04/07/2024, la parte ricorrente ha depositato ricevute di pagamento CUT.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione di parte ricorrente, di non avere avuto notificata le cartelle di pagamento sottese all'intimazione notificata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente chiamata in giudizio, non ha ritenuto di doversi costituire al fine di fornire prova contraria.
Le impugnate cartelle di pagamento, limitatamente ai ruoli rientranti nella giurisdizione tributaria, la cui notifica non risulta provata, sono venuti a conoscenza della ricorrente solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 16/11/2023, ben oltre il termine di decadenza, trattandosi di Irpef anno 2008, TARSU 2012, tasse automobilistiche 2012, 2013 e 2014.
Ne segue l'accoglimento del ricorso.
L'accoglimento dei sopraddetti motivi rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se dovuti, in favore della parte ricorrente disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1
.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
POLITI FILIPPO, Relatore
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1215/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229001280044 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120005931145 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120026693803 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120026693803 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170000682317 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170013547853 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180008643807 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e si riporta agli scritti depositati.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1215/2024, depositato il 03/04/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120229001280044, limitatamente e nei confronti delle cinque sottese cartelle di pagamento n.
29120120005931145, n. 29120120026693803, n. 29120170000682317, n. 29120170013547853 e n.
29120180008643807, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 16/11/2023, e le sottese cinque cartelle di pagamento citate in epigrafe, concernenti imposte ed annualità diverse.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Prescrizione ed inesistenza giuridica della pretesa;
2) Intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
3) Mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica;
4) Inesistenza della notifica dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento;
5) Intervenuta decadenza dal diritto di notifica delle cartelle in violazione dell'art. 25 DPR 602/73;
6) Difetto di motivazione;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiamata in causa con ricorso notificato in data 06/12/2023 a mezzo PEC (Identificativo messaggio: jpec10889.20231206122820.23168.57.1.1@ pec.aruba.it) non risulta costituita in giudizio.
In data 04/07/2024, la parte ricorrente ha depositato ricevute di pagamento CUT.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione di parte ricorrente, di non avere avuto notificata le cartelle di pagamento sottese all'intimazione notificata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente chiamata in giudizio, non ha ritenuto di doversi costituire al fine di fornire prova contraria.
Le impugnate cartelle di pagamento, limitatamente ai ruoli rientranti nella giurisdizione tributaria, la cui notifica non risulta provata, sono venuti a conoscenza della ricorrente solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 16/11/2023, ben oltre il termine di decadenza, trattandosi di Irpef anno 2008, TARSU 2012, tasse automobilistiche 2012, 2013 e 2014.
Ne segue l'accoglimento del ricorso.
L'accoglimento dei sopraddetti motivi rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se dovuti, in favore della parte ricorrente disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1
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