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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GN LA, Presidente e Relatore BALLARDINI BARBARA, Giudice MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020 2025 00107089 18 000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 724/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato cartella di pagamento n. 020 2025 00107089 18 000, notificata il 21/03/2025, emessa a seguito del controllo automatizzato, ex art. 54-bis del D.P.R 633/72, della Dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021). La ricorrente contesta l'illegittimità della cartella impugnata, di cui chiede l'annullamento, per i seguenti motivi:
-violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art.54-bis D.P.R. 633/72 e all'art.6, comma 5, della l. 212/2000, per non avere l'Agenzia delle Entrate provveduto al controllo nei termini prescritti dalla norma citata e alla notifica della comunicazione di irregolarità rilevate a seguito di controllo automatico della dichiarazione IVA;
-violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, della l. 212/2000 e all'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e conseguente nullità della cartella di pagamento e del sottostante ruolo per omessa motivazione e omessa notifica dell'avviso bonario;
-violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 1 ter, l. 212/2000: difetto di motivazione circa il calcolo delle somme da recuperare e gli interessi;
-violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis l. 212/2000 in tema di contraddittorio;
-indeterminatezza del recupero di imposta. L'Agenzia delle Entrate, tempestivamente costituita in giudizio, chiede, motivatamente, il rigetto di tutte le contestazioni di parte ricorrente ed il conseguente rigetto del ricorso, con conferma della legittimità del recupero e della cartella impugnata. Con ordinanza resa in data 26/9/2025 la Corte ha accolto l'istanza cautelare della contribuente e sospeso l'esecutività della cartella impugnata. Nelle more del processo le parti arrivavano alla sottoscrizione di un accordo di conciliazione con il quale si definiva l'intera controversia. A seguito della sottoscrizione di tale accordo le parti chiedevano concordemente dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate. Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza nella seduta del 5 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto della sottoscrizione in data 22/10/2025 dell'accordo conciliativo dell'intera vertenza a fronte del quale deve ritenersi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92. Le spese di lite vanno interamente compensate in aderenza agli accordi sottoscritti dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025. Il Presidente Relatore Lorella Fregnani
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GN LA, Presidente e Relatore BALLARDINI BARBARA, Giudice MALFATTI LUCIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020 2025 00107089 18 000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 724/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato cartella di pagamento n. 020 2025 00107089 18 000, notificata il 21/03/2025, emessa a seguito del controllo automatizzato, ex art. 54-bis del D.P.R 633/72, della Dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021). La ricorrente contesta l'illegittimità della cartella impugnata, di cui chiede l'annullamento, per i seguenti motivi:
-violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art.54-bis D.P.R. 633/72 e all'art.6, comma 5, della l. 212/2000, per non avere l'Agenzia delle Entrate provveduto al controllo nei termini prescritti dalla norma citata e alla notifica della comunicazione di irregolarità rilevate a seguito di controllo automatico della dichiarazione IVA;
-violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, della l. 212/2000 e all'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e conseguente nullità della cartella di pagamento e del sottostante ruolo per omessa motivazione e omessa notifica dell'avviso bonario;
-violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 1 ter, l. 212/2000: difetto di motivazione circa il calcolo delle somme da recuperare e gli interessi;
-violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis l. 212/2000 in tema di contraddittorio;
-indeterminatezza del recupero di imposta. L'Agenzia delle Entrate, tempestivamente costituita in giudizio, chiede, motivatamente, il rigetto di tutte le contestazioni di parte ricorrente ed il conseguente rigetto del ricorso, con conferma della legittimità del recupero e della cartella impugnata. Con ordinanza resa in data 26/9/2025 la Corte ha accolto l'istanza cautelare della contribuente e sospeso l'esecutività della cartella impugnata. Nelle more del processo le parti arrivavano alla sottoscrizione di un accordo di conciliazione con il quale si definiva l'intera controversia. A seguito della sottoscrizione di tale accordo le parti chiedevano concordemente dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese compensate. Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza nella seduta del 5 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto della sottoscrizione in data 22/10/2025 dell'accordo conciliativo dell'intera vertenza a fronte del quale deve ritenersi cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92. Le spese di lite vanno interamente compensate in aderenza agli accordi sottoscritti dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025. Il Presidente Relatore Lorella Fregnani