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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2024, n. 20018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20018 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
tiedt SENTENZA sul ricorso proposto da: SO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita, la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
c__ £‘ • ti 4- nretX ~Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20018 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 20/03/2024 5101/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I1sig. IN GA ricorre per l'annullamento della sentenza del 28 settembre 2023 del Tribunale di Pordenone che, per quanto di interesse, lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 165, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, e lo ha condannato alla pena di 2400 euro di ammenda. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo della non ostatività alla sua applicazione dei due precedenti specifici quando però l'offesa sia particolarmente tenue e l'imputato abbia tenuto una condotta encomiabile successiva al fatto (nel caso di specie l'ammissione dell'addebito e l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza). 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.anche a seguito delle rilevanti modifiche introdotte dall'art. 1, lett. c, d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia), i requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento devono concorrere ai fini della applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non potendo la sola particolare tenuità dell'offesa escludere la punibilità pur a fronte di un comportamento abituale;
3.2.1a condotta susseguente al reato rileva ai soli fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa ma non della abitualità del comportamento che osta alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche quando l'offesa è di particolare tenuità; 3.3.non è requisito che, secondo la postulazione difensiva, possa essere "annullato" dalla prevalenza della tenuità dell'offesa; 3.4.I'abitualità presuppone che l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure che abbia commesso reati della stessa indole;
3.5.correttamente Sez. 6, n. 37666 del 26/06/2023, Azzi Assaghir, non mass., richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni, ha escluso la abitualità del comportamento in presenza del generico richiamo ai precedenti dell'imputato; 3.6.nel caso di specie, invece, il Tribunale ha fatto specifico riferimento a precedenti condanne per reati della stessa indole per fatti avvenuti nello stesso arco temporale di quello oggetto di odierna regiudicanda;
3.7.non ricorre, dunque, nemmeno un'ipotesi di cd. "tempo silente" che, pure, può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (così Sez. 5, n. 34380 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397 - 01, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all'ultimo precedente, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed "ex se" indicativa di una serialità); 3.8.il ricorrente, peraltro, non deduce il travisamento del dato utilizzato dal Tribunale per escludere l'occasionalità della condotta. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20/03/2024.
udita, la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
c__ £‘ • ti 4- nretX ~Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20018 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 20/03/2024 5101/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I1sig. IN GA ricorre per l'annullamento della sentenza del 28 settembre 2023 del Tribunale di Pordenone che, per quanto di interesse, lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 165, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, e lo ha condannato alla pena di 2400 euro di ammenda. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo della non ostatività alla sua applicazione dei due precedenti specifici quando però l'offesa sia particolarmente tenue e l'imputato abbia tenuto una condotta encomiabile successiva al fatto (nel caso di specie l'ammissione dell'addebito e l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza). 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.anche a seguito delle rilevanti modifiche introdotte dall'art. 1, lett. c, d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia), i requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento devono concorrere ai fini della applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non potendo la sola particolare tenuità dell'offesa escludere la punibilità pur a fronte di un comportamento abituale;
3.2.1a condotta susseguente al reato rileva ai soli fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa ma non della abitualità del comportamento che osta alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche quando l'offesa è di particolare tenuità; 3.3.non è requisito che, secondo la postulazione difensiva, possa essere "annullato" dalla prevalenza della tenuità dell'offesa; 3.4.I'abitualità presuppone che l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure che abbia commesso reati della stessa indole;
3.5.correttamente Sez. 6, n. 37666 del 26/06/2023, Azzi Assaghir, non mass., richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni, ha escluso la abitualità del comportamento in presenza del generico richiamo ai precedenti dell'imputato; 3.6.nel caso di specie, invece, il Tribunale ha fatto specifico riferimento a precedenti condanne per reati della stessa indole per fatti avvenuti nello stesso arco temporale di quello oggetto di odierna regiudicanda;
3.7.non ricorre, dunque, nemmeno un'ipotesi di cd. "tempo silente" che, pure, può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (così Sez. 5, n. 34380 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397 - 01, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all'ultimo precedente, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed "ex se" indicativa di una serialità); 3.8.il ricorrente, peraltro, non deduce il travisamento del dato utilizzato dal Tribunale per escludere l'occasionalità della condotta. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20/03/2024.