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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11639/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti WA EL, AB GA e VA LD;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 novembre 2022 ha chiesto che il Parte_1
venga condannato al pagamento di € 2.701,59 a Controparte_1 titolo di retribuzione professionale docenti maturata negli anni scolastici dal 2017/2018 al
2020/21 e di € 1.052,16 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. A sostegno della prima pretesa la ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo
1 determinato (cfr. pagina due del ricorso), ha argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti); a sostegno della seconda pretesa, invece, ha dedotto che nel periodo indicato aveva prestato servizio come docente a tempo determinato, non usufruendo complessivamente di 16,41 giorni di ferie (cfr. prospetto a pagine 3 e 4 del ricorso), così calcolati sottraendo dai giorni di ferie maturati i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico della regione Siciliana
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1
contumace.
Sull'istanza di emendatio libelli.
Prima di esaminare il merito della lite, va osservato che la ricorrente all'udienza del 31 gennaio 2025 ha chiesto la modifica della domanda relativa alle ferie non godute (cfr. verbale: “L'avv. GA insiste nel ricorso, ma chiede di essere autorizzato alla emendatio libelli in relazione alle domande formulate. In quanto la corte di cassazione con ordinanza 16715/2024 ha chiarito che durante i giorni di sospensione delle lezioni i docenti sono in servizio e non in ferie
d'ufficio. Nel ricorso (depositato anteriormente a suddetta pronuncia), invece, sulla base della giurisprudenza all'epoca maggioritaria, venivano indicati nel calcolo die giorni di ferie residue i giorni di sospensione come giorni di ferie goduti d'ufficio”).
In questa sede le ragioni già esposte nell'ordinanza del 31 gennaio 2025 meritano di essere integralmente confermate.
Premesso che la ricorrente, all'udienza ex art. 420 c.p.c., ha chiesto di essere autorizzata a modificare la domanda proposta con l'atto introduttivo condannando il al CP_1
pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute senza detrarre i giorni di sospensione delle lezioni (visto che, contrariamente a quanto esplicitamente ritenuto al momento dell'introduzione del giudizio, i docenti non sarebbero da considerarsi in ferie d'ufficio durante tali periodi), va considerato che secondo la Corte di Cassazione la modifica delle domande che il giudice, su istanza di parte, è legittimato ad autorizzare ai sensi dell'art. 420 c.p.c. è soltanto quella relativa ad una mera “emendatio libelli”, consistente in una modifica che, da un lato, incida “sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul
2 petitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio” (Cass., sez. lav., sentenza n. 21017 dell'8 ottobre 2007) e, dall'altro lato, non introduca “un tema di indagine completamente nuovo perché concernente presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo” (Cass., sez. lav., sentenza n. 13997 del 15 giugno 2007).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente con l'atto introduttivo ha espressamente dichiarato di aver usufruito, seppur obbligatoriamente, di alcuni giorni di ferie in coincidenza con i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale. E' del tutto evidente, dunque, che alla luce dell'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso la modificazione della domanda richiesta all'udienza di trattazione comporti uno stravolgimento dei presupposti fattuali su cui si basa la domanda azionata in giudizio
(d'altra parte, è pacifico che nei giorni della sospensione delle lezioni la ricorrente non lavorava, così come confessato nell'atto introduttivo, perché sia lei che la datrice di lavoro consideravano tale periodo destinato alle ferie ed al riposo): per tale ragione la richiesta di modifica della domanda vada dichiarata inammissibile, concretizzandosi in una vera e propria mutatio libelli.
Ciò detto, può procedersi all'esame del merito della lite.
La retribuzione professionale docenti.
La prima pretesa della ricorrente, concernente la retribuzione professionale docenti, va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui
“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n.
20015 del 27 luglio 2018).
3 Il convenuto, dunque, va condannato al pagamento dell'importo correttamente calcolato e richiesto dalla lavoratrice.
L'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Anche la seconda pretesa, concernente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, poi, merita di trovare accoglimento, visto che, in ossequio agli insegnamenti della Corte di
Cassazione, il non ha dimostrato di essersi attivato al fine di assicurare CP_1
l'effettivo godimento delle ferie: nella giurisprudenza, infatti, si è ormai definitivamente affermato il principio generale secondo cui il dipendente non perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare l'effettivo godimento delle ferie (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 29844 del 12 ottobre 2022, nonché Cass., sez. lav., sentenza n. 21780 dell'8 luglio 2022, secondo cui “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”).
L'Amministrazione, dunque, va condannato al pagamento dell'importo esattamente calcolato e richiesto nell'atto introduttivo.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il
[...]
va condannato al pagamento delle spese di lite di parte Controparte_1
ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 2.701,59, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo fino al
[...]
saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti;
4 condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.052,16, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo fino al
[...]
saldo, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute;
condanna il al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_1
VA LD, WA EL e AB GA, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di quest'ultima, che liquida Parte_1
complessivamente in € 1.049,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00, per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11639/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti WA EL, AB GA e VA LD;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 novembre 2022 ha chiesto che il Parte_1
venga condannato al pagamento di € 2.701,59 a Controparte_1 titolo di retribuzione professionale docenti maturata negli anni scolastici dal 2017/2018 al
2020/21 e di € 1.052,16 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. A sostegno della prima pretesa la ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo
1 determinato (cfr. pagina due del ricorso), ha argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti); a sostegno della seconda pretesa, invece, ha dedotto che nel periodo indicato aveva prestato servizio come docente a tempo determinato, non usufruendo complessivamente di 16,41 giorni di ferie (cfr. prospetto a pagine 3 e 4 del ricorso), così calcolati sottraendo dai giorni di ferie maturati i giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico della regione Siciliana
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1
contumace.
Sull'istanza di emendatio libelli.
Prima di esaminare il merito della lite, va osservato che la ricorrente all'udienza del 31 gennaio 2025 ha chiesto la modifica della domanda relativa alle ferie non godute (cfr. verbale: “L'avv. GA insiste nel ricorso, ma chiede di essere autorizzato alla emendatio libelli in relazione alle domande formulate. In quanto la corte di cassazione con ordinanza 16715/2024 ha chiarito che durante i giorni di sospensione delle lezioni i docenti sono in servizio e non in ferie
d'ufficio. Nel ricorso (depositato anteriormente a suddetta pronuncia), invece, sulla base della giurisprudenza all'epoca maggioritaria, venivano indicati nel calcolo die giorni di ferie residue i giorni di sospensione come giorni di ferie goduti d'ufficio”).
In questa sede le ragioni già esposte nell'ordinanza del 31 gennaio 2025 meritano di essere integralmente confermate.
Premesso che la ricorrente, all'udienza ex art. 420 c.p.c., ha chiesto di essere autorizzata a modificare la domanda proposta con l'atto introduttivo condannando il al CP_1
pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute senza detrarre i giorni di sospensione delle lezioni (visto che, contrariamente a quanto esplicitamente ritenuto al momento dell'introduzione del giudizio, i docenti non sarebbero da considerarsi in ferie d'ufficio durante tali periodi), va considerato che secondo la Corte di Cassazione la modifica delle domande che il giudice, su istanza di parte, è legittimato ad autorizzare ai sensi dell'art. 420 c.p.c. è soltanto quella relativa ad una mera “emendatio libelli”, consistente in una modifica che, da un lato, incida “sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul
2 petitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio” (Cass., sez. lav., sentenza n. 21017 dell'8 ottobre 2007) e, dall'altro lato, non introduca “un tema di indagine completamente nuovo perché concernente presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo” (Cass., sez. lav., sentenza n. 13997 del 15 giugno 2007).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente con l'atto introduttivo ha espressamente dichiarato di aver usufruito, seppur obbligatoriamente, di alcuni giorni di ferie in coincidenza con i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale. E' del tutto evidente, dunque, che alla luce dell'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso la modificazione della domanda richiesta all'udienza di trattazione comporti uno stravolgimento dei presupposti fattuali su cui si basa la domanda azionata in giudizio
(d'altra parte, è pacifico che nei giorni della sospensione delle lezioni la ricorrente non lavorava, così come confessato nell'atto introduttivo, perché sia lei che la datrice di lavoro consideravano tale periodo destinato alle ferie ed al riposo): per tale ragione la richiesta di modifica della domanda vada dichiarata inammissibile, concretizzandosi in una vera e propria mutatio libelli.
Ciò detto, può procedersi all'esame del merito della lite.
La retribuzione professionale docenti.
La prima pretesa della ricorrente, concernente la retribuzione professionale docenti, va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui
“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n.
20015 del 27 luglio 2018).
3 Il convenuto, dunque, va condannato al pagamento dell'importo correttamente calcolato e richiesto dalla lavoratrice.
L'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Anche la seconda pretesa, concernente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, poi, merita di trovare accoglimento, visto che, in ossequio agli insegnamenti della Corte di
Cassazione, il non ha dimostrato di essersi attivato al fine di assicurare CP_1
l'effettivo godimento delle ferie: nella giurisprudenza, infatti, si è ormai definitivamente affermato il principio generale secondo cui il dipendente non perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare l'effettivo godimento delle ferie (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 29844 del 12 ottobre 2022, nonché Cass., sez. lav., sentenza n. 21780 dell'8 luglio 2022, secondo cui “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”).
L'Amministrazione, dunque, va condannato al pagamento dell'importo esattamente calcolato e richiesto nell'atto introduttivo.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il
[...]
va condannato al pagamento delle spese di lite di parte Controparte_1
ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 2.701,59, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo fino al
[...]
saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti;
4 condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.052,16, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo fino al
[...]
saldo, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute;
condanna il al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_1
VA LD, WA EL e AB GA, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di quest'ultima, che liquida Parte_1
complessivamente in € 1.049,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.000,00, per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
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