TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2461
TAR
Ordinanza cautelare 9 giugno 2023
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 92, co. 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 e eccesso di potere per sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto che l'omissione del contraddittorio fosse giustificata da particolari esigenze di celerità e dal quadro fattuale già chiaro, evidenziando la sostanziale comunanza di interessi tra la società ricorrente e un'altra società già destinataria di un'interdittiva antimafia, gestite di fatto dalla stessa persona. La partecipazione procedimentale non avrebbe apportato elementi utili a modificare l'esito.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 e eccesso di potere per difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, poiché il forte legame tra la società ricorrente e un'altra impresa già colpita da interdittiva, gestite di fatto dalla stessa persona, esclude la possibilità di un "contagio" occasionale e preclude l'accesso a misure di prevenzione collaborativa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 91 e 93 del d.l.gs. n. 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, affermando che le deduzioni della ricorrente sono smentite dal sostanziale legame tra le società, in cui una persona svolge un ruolo direzionale esclusivo e decisivo, facendo ritenere simulata la preposizione di altri soggetti alla gestione. Le criticità emerse a carico di detta persona si riversano sulla società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2461
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2461
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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