Ordinanza cautelare 9 giugno 2023
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02245/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2023, proposto da -O, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento
a. – dell'informativa del Prefetto della Provincia di Napoli prot. int. n.-O, con la quale si “ Informa [che] per la società, per le motivazioni sopra esposte, allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia ”; “
b. - di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PP TO e udito l'Avvocato dello Stato Antonello Membrini, con la precisazione che il difensore di parte ricorrente ha chiesto, con atto depositato il 26/1/2026, il passaggio in decisione del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La società ricorrente, con sede -O ha ad oggetto sociale la realizzazione di stazioni stradali di servizio per la distribuzione di GPL e carburanti in genere, ed è amministrata da -O, socio unico in possesso dell’intero capitale sociale di € -O.
Con l’impugnata interdittiva è stato ravvisato che, nei suoi confronti, sussistono tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011.
Il provvedimento prende le mosse dalla proposta della DIA - Centro Operativo di Napoli, rappresentando che il Gruppo Interforze presso l’U.T.G. di Caserta aveva effettuato un accesso ispettivo, in -O, presso la sede operativa -O, ivi riscontrando anche la presenza di un’unità della società ricorrente (avente sede -O).
Durante l’accesso, -O dichiarava di essere amministratore della società qui ricorrente, ma di non occuparsi della sua gestione, e di essere alle dipendenze della -O, con la mansione di rifornire di gas le auto, precisando che “ le direttive sul posto di lavoro gli vengono date da -O il quale versa l’importo della retribuzione mensile ”.
In occasione dello stesso accesso ispettivo, il -O dichiarava tuttavia agli operanti del Gruppo Interforze anche di essere, invece, operaio della -O, ugualmente ricevendo le disposizioni sul lavoro da svolgere dal -O.
Il provvedimento impugnato rimarca la contraddittorietà delle dichiarazioni del -O, ed evidenzia che il medesimo:
- dalla banca dati INPS risulta aver percepito redditi dapprima dalla ditta -O, in seguito dalla -O e indi dalla -O;
- ricopre, o ha ricoperto, la carica di amministratore unico nella -O e nella -O, in liquidazione -O).
Il provvedimento dà poi conto della relazione di accesso presso la sede di -O, occasione in cui il predetto -O si qualificava come responsabile dei trasporti della società, notando che lo stesso “ aveva padronanza dell’Ufficio ed, in particolare, era a conoscenza di dove era custodita la documentazione societaria ” (provvedendo, in seguito, personalmente a consegnare la documentazione richiesta all’atto dell’accesso presso la Guardia di Finanza di Caserta).
I dipendenti presenti all’accesso dichiaravano tutti di ricevere istruzioni sul lavoro da svolgere dal -O.
Il provvedimento dà conto, inoltre, delle controindicazioni emerse a carico di quest’ultimo, così come del -O, socio di maggioranza della -O, e dell’amministratore unico della società, che hanno condotto all’emanazione, nei confronti della -O, dell’informazione interdittiva antimafia del -O.
Sulla base di tali dati, il Gruppo Ispettivo Antimafia ha valutato quindi la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un’interdittiva anche nei confronti della società ricorrente.
La proposta del GIA è stata condivisa dal Prefetto, che ha così adottato l’impugnata informazione interdittiva antimafia.
2. Avverso tale misura la società ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso, deducendo:
A) la violazione dell’art. 92, co. 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011, oltre all’eccesso di potere per sviamento;
B) la violazione dell’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione;
C) la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 91 e 93 del d.l.gs. n. 159/2011, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’impugnativa producendo una memoria difensiva, alla quale la ricorrente ha replicato.
La domanda cautelare è stata respinta dal Tribunale con ordinanza del 9 giugno 2023 n. 981.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato, dovendosi disattendere tutte le sue censure alla stregua delle seguenti considerazioni.
1.1. Con riferimento alla lamentata omissione del contraddittorio procedimentale, va premesso che il provvedimento impugnato reca una specifica valutazione della sua superfluità, così motivata:
- per un verso, è affermato che “ è emersa in modo evidente, attese le dichiarazioni tra l’altro discordanti, rese dal sig. -O, la riconducibilità dell’indicata società al Sig. -O, parimenti ricollegabile alla -O, società destinataria del recente provvedimento interdittivo n. -O ”;
- per altro verso, viene rimarcato che, “ con riferimento a tale ultimo provvedimento ostativo già è stata avviata e svolta la procedura partecipativa di cui sopra, e le controdeduzioni fornite dalle parti non sono state ritenute idonee a superare gli elementi di controindicazione acquisiti sulla base dei quali è stato emesso il richiamato provvedimento interdittivo, e pertanto un nuovo contraddittorio non apporterebbe elementi idonei ad incidere sull’esito finale della procedura ”.
Inoltre, nel provvedimento sono rappresentate le correlate esigenze di urgenza derivanti dalla “ necessità di impedire la prosecuzione dell’attività svolta dalla citata società che si occupa di “realizzazione di stazioni stradali di servizio per la distribuzione del G.P.L., carburanti in genere…”, settore che si è rivelato particolarmente esposto al rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, come peraltro risulta da recenti evidenze giudiziarie ”.
Ciò posto, la censura articolata con il primo motivo di ricorso, al di là di generiche affermazioni astratte di principio, non offre elementi concreti tali da poter indurre a ritenere che la partecipazione procedimentale (omessa, in ragione di quanto sopra detto) avrebbe consentito all’interessato di far valere utilmente le proprie opposte ragioni.
In particolare, non sono addotti elementi specifici di sorta in merito alla sostanziale comunanza di interessi tra la -O e la -O, aventi la stessa sede e, di fatto, entrambe amministrate dal predetto -O (a carico del quale erano già emersi i fattori di controindicazione che avevano condotto all’emanazione dell’interdittiva che aveva colpito la -O).
Pertanto, il primo motivo di ricorso non si presta a favorevole considerazione.
Invero, la regola sancita dall’art. 92, co. 2- bis incontra una deroga, in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento e di un quadro fattuale talmente chiaro da giustificare l’emanazione dell’informazione interdittiva antimafia pur in assenza delle garanzie procedimentali.
Da quanto sopra si evince, invero, con notevole grado di attendibilità, che i fattori di controindicazione riscontrati a carico del -O si riversano con naturale evidenza su entrambe le società che lo stesso gestisce uti dominus , per cui la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto, nel caso di specie, apportare alcun contributo alla determinazione da assumere.
La motivazione resa dalla FE, innanzi riportata, ad avviso del Collegio si mostra pertanto corretta.
In effetti, la profonda sovrapposizione, di direzione, settore di attività e sede, della società ricorrente con la -O lascia desumere un quadro fattuale chiaro e di sicura rilevanza, idoneo ad esonerare, nel presente procedimento, da una nuova apertura del contraddittorio, stante l’univocità delle ragioni poste già a fondamento della precedente interdittiva, che la ricorrente in questa sede non si è rivelata in grado di contestare con serietà.
In un simile contesto, le ragioni che possono condurre in concreto a omettere la comunicazione di avvio del procedimento sono state poste, del resto, già in rilievo dalla giurisprudenza statuendo che:
<< La partecipazione procedimentale non ha valore assoluto e inderogabile (…) e può essere omessa, laddove sussistano “particolari esigenze di celerità del procedimento”, con la conseguenza, tuttavia, che in questo caso “il sacrificio del ruolo partecipativo del privato impone dunque all’Amministrazione uno specifico onere motivazionale: (…), con la conseguenza che “una rilevanza indiretta può darsi nella prospettiva normativa – che sarà meglio in seguito analizzata – della divaricazione fra illegittimità (intesa quale mera difformità dal parametro normativo) ed invalidità (intesa come concreta lesione dell’interesse protetto da tale parametro), tale da escludere che la mancanza del contraddittorio abbia potuto incidere sul contenuto e, dunque, sulla validità del provvedimento (in tal senso si è espressa la già citata sentenza n. 4206/2024, laddove l’Amministrazione abbia “ponderato le esigenze di celerità del procedimento in relazione alla gravità degli elementi indizianti e alla non occasionalità dell’agevolazione; fattori, quelli appena elencati, che ad un esame congiunto hanno ragionevolmente indotto a ritenere che una collaborazione procedimentale oltre che inutile fosse verosimilmente pregiudizievole (per le specifiche ragioni indicate, e sopra richiamate) per gli interessi pubblici correlati alle esigenze di prevenzione amministrativa antimafia alla cura delle quali è funzionale il potere esercitato con il provvedimento in esame)”. (Consiglio di Stato, Sezione III, 9 luglio 2024, n. 6111). (…) In altre parole, l’Amministrazione procedente ha correttamente considerato la ricorrenza dell’urgenza, che ha giustificato la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, tenendo conto non dell’obiettivo che in astratto si prefigge l’Amministrazione con il provvedimento interdittivo, ma del particolare ed oggettivo pericolo in concreto di condizionamento mafioso dell’attività della società interdetta, che il Prefetto ha ritenuto legittimamente connotato da profili di tale gravità, da rendere non irragionevole la valutazione di particolare impellenza dell’intervento interdittivo ”).
1.2. Anche le censure contenute nel secondo motivo di ricorso sono prive di pregio.
La ricorrente con tale mezzo si limita a sostenere che la FE non avrebbe motivato in ordine all’ammissibilità di alcuna delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, senza tuttavia fornire – neanche in questo caso – alcuna prova che possa valere a scindere il legame tra la -O e l’-O, il quale riposa sui concordanti elementi (identità della sede e dell’amministratore di fatto) che convergono nel far ritenere, con sufficiente grado di attendibilità, che gli elementi di controindicazione già riscontrati sul conto della -O siano estensibili de plano a carico della odierna ricorrente.
Osserva pertanto il Collegio che gli elementi appena detti, stante il forte legame esistente tra le due imprese, escludono che la possibilità di un “contagio” possa dirsi meramente occasionale.
Donde la preclusione, per la ricorrente, all’accesso a misure di prevenzione collaborativa.
1.3. Il terzo motivo, infine, è parimenti infondato.
La ricorrente lamenta un supposto difetto di istruttoria, sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente indagato il pericolo di condizionamento criminale fondato sulla posizione di -O, sul conto del quale sarebbero emerse solo criticità non meglio specificate.
Viene inoltre affermato che lo stesso e gli altri soggetti menzionati dalla FE (il -O, socio di maggioranza della -O, e l’amministratore unico della società) non rivestirebbero alcun ruolo nella società ricorrente.
Sennonché, queste deduzioni di parte sono smentite dal sostanziale legame già riscontrato tra le due società in rilievo, in ambo le quali il -O svolge un ruolo direzionale esclusivo quanto decisivo ed essenziale, tanto da far ritenere simulata la preposizione alla società ricorrente di altra persona fisica quale il -O (come palesato dalla dichiarazione resa proprio dal medesimo, solo formale amministratore unico della società, il quale, nel corso dell’accesso ispettivo, ha riconosciuto di non svolgere alcun ruolo di gestione, ma di essere un operaio con retribuzione mensile incaricato di fornire di carburante le auto).
2.- Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.
Per la serietà degli interessi incisi dall’azione amministrativa sussistono, nondimeno, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e gli enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
PP TO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP TO | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.