Art. 12.
Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Provincie in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126 , per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.
Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Provincie in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126 , per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.