Art. 26.
Sono abrogati gli articoli 8 , 9 , 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 marzo 1968, n. 399 ha disposto (con l'art. 25) che "La disposizione dell' articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , deve essere interpretata nel senso che lo articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e' abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi".
Sono abrogati gli articoli 8 , 9 , 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361 , ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 marzo 1968, n. 399 ha disposto (con l'art. 25) che "La disposizione dell' articolo 26 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , deve essere interpretata nel senso che lo articolo 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e' abrogato esclusivamente per quanto si riferisce ai mangimi".