Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 90
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    L'Agente della riscossione ha prodotto prova della regolare notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata A/R, avvenuta in data 08.10.2019. La cartella, non impugnata, è divenuta definitiva.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa

    La pretesa riguarda tasse automobilistiche, soggette a prescrizione triennale. La cartella è stata notificata il 08.10.2019 ed è divenuta definitiva il 07.12.2019. La prescrizione ordinaria sarebbe scaduta il 06.12.2022. Tuttavia, a causa delle sospensioni introdotte dal D.L. N°18/2020, il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 06.12.2024. L'intimazione di pagamento è stata notificata il 01.09.2023, prima della maturazione del termine prescrizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 90
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 90
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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