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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCOBENE PE SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 621/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004622969000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso rilevando la tardività delle controdeduzioni da parte di ER e si oppone alla chiamata in causa del terzo.
Resistente/Appellato: regolarmente chiamata risult assente alle ore 9:28
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 24.10.2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120239004622969/000, notificata in data 01.09.2023, dell'importo 523,85, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nella cartella di pagamento n.
29120190009731781000, notificata il 08/10/2019, per tasse auto per l'anno 2014 iscritte a ruolo dalla
Regione Puglia.
In data 20.02.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
la nullità dell'intimazione di pagamento, per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e degli atti precedenti presupposti;
l'illegittimità dell'atto impugnato in conseguenza dell'intervenuta prescrizione della pretesa.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza.
In data 18.10.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni poste avverso la cartella di pagamento sottesa, stante che la stessa era stata legittimamente notificata e non impugnata.
Chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art.14, comma 6 bis del D.Lgs. N°546/92, avendo il ricorrente eccepito vizi attinenti all'operato dell'Ente impositore e non averlo citato in giudizio.
Chiedeva che venisse disposta la chiamata in causa della Regione Sicilia.
Eccepiva la mancanza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti all'operato dell'ente impositore;
contestava le eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione ed insisteva nella legittimità della procedura di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa della Regione Sicilia non è meritevole di accoglimento.
Osserva questo Giudice che l'ente impositore, creditore della pretesa, non è la Regione Sicilia, bensì la
Regione Puglia, così come si rileva dall'intimazione di pagamento impugnata;
inoltre, l'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento è riferibile ad un'azione compiuta dall'Agente della riscossione e non dell'Ente impositore, così pure l'intervenuta prescrizione della pretesa.
L'art.26 comma 1 del D.P.R. N°602/73 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso e che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Trattasi in quest'ultimo caso dell'ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9/4/2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...” , mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”. Dunque le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Nell'ipotesi in cui il destinatario della raccomandata postale è assente, l'ufficiale postale lascia nella cassetta delle lettere il cosiddetto “avviso di giacenza”, mediante il quale avvisa il destinatario del tentativo di recapito della raccomandata e indica l'ufficio postale ed il termine entro cui può essere ritirata;
trascorso il termine di giacenza, la busta viene rispedita al mittente, con l'apposizione della dicitura
“compiuta giacenza”.
L'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia della ricevuta della raccomandata a.r. recapitata in data 08.10.2019, con la quale il contribuente è stato portato a conoscenza della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, fornendo prova della sua regolare notifica.
Detta cartella di pagamento non è stata impugnata e si è resa definitiva. Conseguentemente, l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento, per mancata notifica dell'atto presupposto è infondata.
In ordine all'eccepita prescrizione della pretesa, va osservato che la pretesa riguarda tasse automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto della statuizione dell'art.5, comma
51 del D.L. N°953/1982, convertito con modificazioni, dalla Legge N°53/1983 e modificato dall'art.3 del D.
L. N°2/1986, convertito con modificazioni, dalla Legge N°60/1986.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza N°23397/2016, hanno sancito il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la così detta “conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
In adesione al suddetto principio, il termine prescrizionale applicabile al caso di specie è quello triennale, decorrente dalla data di definitività della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata.
La cartella di pagamento 29120190009731781000 è stata notificata il 08/10/2019, si è resa definitiva per mancata impugnazione in data 07.12.2019 e l'ordinario termine della prescrizione andava a scadere il 06.12.2022. Tuttavia, per effetto dell'art.68 del D.L. N°18/2020 ha disposto: col primo comma, che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; col secondo comma ha disposto che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e col comma 4-bis ha disposto che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Conseguentemente, la prescrizione andava a scadere il 06.12.2024.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 01.09.2023, prima del maturare del termine della prescrizione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato e, per effetto della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che si liquidano in € 222,40.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 222,40. Agrigento, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCOBENE PE SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 621/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004622969000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso rilevando la tardività delle controdeduzioni da parte di ER e si oppone alla chiamata in causa del terzo.
Resistente/Appellato: regolarmente chiamata risult assente alle ore 9:28
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 24.10.2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120239004622969/000, notificata in data 01.09.2023, dell'importo 523,85, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nella cartella di pagamento n.
29120190009731781000, notificata il 08/10/2019, per tasse auto per l'anno 2014 iscritte a ruolo dalla
Regione Puglia.
In data 20.02.2024 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
la nullità dell'intimazione di pagamento, per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e degli atti precedenti presupposti;
l'illegittimità dell'atto impugnato in conseguenza dell'intervenuta prescrizione della pretesa.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza.
In data 18.10.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni poste avverso la cartella di pagamento sottesa, stante che la stessa era stata legittimamente notificata e non impugnata.
Chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art.14, comma 6 bis del D.Lgs. N°546/92, avendo il ricorrente eccepito vizi attinenti all'operato dell'Ente impositore e non averlo citato in giudizio.
Chiedeva che venisse disposta la chiamata in causa della Regione Sicilia.
Eccepiva la mancanza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti all'operato dell'ente impositore;
contestava le eccezioni di intervenuta decadenza e prescrizione ed insisteva nella legittimità della procedura di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa della Regione Sicilia non è meritevole di accoglimento.
Osserva questo Giudice che l'ente impositore, creditore della pretesa, non è la Regione Sicilia, bensì la
Regione Puglia, così come si rileva dall'intimazione di pagamento impugnata;
inoltre, l'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento è riferibile ad un'azione compiuta dall'Agente della riscossione e non dell'Ente impositore, così pure l'intervenuta prescrizione della pretesa.
L'art.26 comma 1 del D.P.R. N°602/73 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso e che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Trattasi in quest'ultimo caso dell'ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9/4/2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...” , mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”. Dunque le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Nell'ipotesi in cui il destinatario della raccomandata postale è assente, l'ufficiale postale lascia nella cassetta delle lettere il cosiddetto “avviso di giacenza”, mediante il quale avvisa il destinatario del tentativo di recapito della raccomandata e indica l'ufficio postale ed il termine entro cui può essere ritirata;
trascorso il termine di giacenza, la busta viene rispedita al mittente, con l'apposizione della dicitura
“compiuta giacenza”.
L'Agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia della ricevuta della raccomandata a.r. recapitata in data 08.10.2019, con la quale il contribuente è stato portato a conoscenza della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, fornendo prova della sua regolare notifica.
Detta cartella di pagamento non è stata impugnata e si è resa definitiva. Conseguentemente, l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento, per mancata notifica dell'atto presupposto è infondata.
In ordine all'eccepita prescrizione della pretesa, va osservato che la pretesa riguarda tasse automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto della statuizione dell'art.5, comma
51 del D.L. N°953/1982, convertito con modificazioni, dalla Legge N°53/1983 e modificato dall'art.3 del D.
L. N°2/1986, convertito con modificazioni, dalla Legge N°60/1986.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza N°23397/2016, hanno sancito il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la così detta “conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
In adesione al suddetto principio, il termine prescrizionale applicabile al caso di specie è quello triennale, decorrente dalla data di definitività della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata.
La cartella di pagamento 29120190009731781000 è stata notificata il 08/10/2019, si è resa definitiva per mancata impugnazione in data 07.12.2019 e l'ordinario termine della prescrizione andava a scadere il 06.12.2022. Tuttavia, per effetto dell'art.68 del D.L. N°18/2020 ha disposto: col primo comma, che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; col secondo comma ha disposto che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e col comma 4-bis ha disposto che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Conseguentemente, la prescrizione andava a scadere il 06.12.2024.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 01.09.2023, prima del maturare del termine della prescrizione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento e va rigettato e, per effetto della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che si liquidano in € 222,40.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 222,40. Agrigento, 13.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)