TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/07/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4502/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4502/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 BI (NA) il 18.05.1967, residente in [...] rappresentata ed assistita dall'Avv. Micol Raffaella Gianquintieri (C.F. C.F._2
del foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in
[...] MA OM (VA) alla Via G. Giusti n. 29 Ricorrente contro
(C.F. , residente in [...] C.F._3 n. 1 Resistente contumace
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentirne accertare l'inadempimento al contratto di mandato (o in subordine, l'ingiustificato
[...] arricchimento ex art. 2041 c.c. o l'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) e per sentirlo condannare alla restituzione in favore della ricorrente di euro 12.500,00.
non si costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Istruita la causa su base documentale, il Giudice invitava le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e alla precisazione delle conclusioni.
***
Reputa il Tribunale che la domanda svolta da debba essere dichiarata Parte_1 inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Conduce a tale conclusione, in via assorbente, l'assenza di prova in ordine alla acquisizione della qualifica di erede in capo alla parte ricorrente.
A quanto si evince dal testamento per atto pubblico di cui al doc. 1 di parte ricorrente e dalla richiesta di pubblicazione, è stata nominata quale unica erede universale da Parte_1
, nata il [...] in [...]. Persona_1
Nella documentazione dimessa in atti, non è tuttavia prodotta documentazione comprovante l'accettazione di tale eredità, né in forma espressa né in forma tacita.
Risulta invero attestato il compimento da parte della ricorrente di taluni atti conservativi e di natura fiscale, alcuni dei quali dichiaratamente attuati nella qualità di erede universale.
Si allude: all'Atto di denuncia querela di cui al doc. 7 di parte ricorrente;
alla raccomandata di cui al doc. 6, avente ad oggetto diffida alla restituzione del denaro;
alla richiesta di registrazione del testamento di cui al doc. 1.
Detti atti, quand'anche posti in essere da chi si dichiari erede, non esprimono l'inequivoca volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., perché hanno natura conservativa (diffida alla restituzione e querela) e fiscale (richiesta di registrazione) e possono essere posti in essere anche dal chiamato all'eredità.
Pertanto la legittimazione attiva è insussistente e il ricorso inammissibile.
Qualunque questione inerente al merito della controversia non viene esaminata dallo Scrivente e risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente. Considerata la contumacia del convenuto, esse vengono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite di parte convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 10 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4502/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 BI (NA) il 18.05.1967, residente in [...] rappresentata ed assistita dall'Avv. Micol Raffaella Gianquintieri (C.F. C.F._2
del foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in
[...] MA OM (VA) alla Via G. Giusti n. 29 Ricorrente contro
(C.F. , residente in [...] C.F._3 n. 1 Resistente contumace
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentirne accertare l'inadempimento al contratto di mandato (o in subordine, l'ingiustificato
[...] arricchimento ex art. 2041 c.c. o l'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) e per sentirlo condannare alla restituzione in favore della ricorrente di euro 12.500,00.
non si costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Istruita la causa su base documentale, il Giudice invitava le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e alla precisazione delle conclusioni.
***
Reputa il Tribunale che la domanda svolta da debba essere dichiarata Parte_1 inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Conduce a tale conclusione, in via assorbente, l'assenza di prova in ordine alla acquisizione della qualifica di erede in capo alla parte ricorrente.
A quanto si evince dal testamento per atto pubblico di cui al doc. 1 di parte ricorrente e dalla richiesta di pubblicazione, è stata nominata quale unica erede universale da Parte_1
, nata il [...] in [...]. Persona_1
Nella documentazione dimessa in atti, non è tuttavia prodotta documentazione comprovante l'accettazione di tale eredità, né in forma espressa né in forma tacita.
Risulta invero attestato il compimento da parte della ricorrente di taluni atti conservativi e di natura fiscale, alcuni dei quali dichiaratamente attuati nella qualità di erede universale.
Si allude: all'Atto di denuncia querela di cui al doc. 7 di parte ricorrente;
alla raccomandata di cui al doc. 6, avente ad oggetto diffida alla restituzione del denaro;
alla richiesta di registrazione del testamento di cui al doc. 1.
Detti atti, quand'anche posti in essere da chi si dichiari erede, non esprimono l'inequivoca volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., perché hanno natura conservativa (diffida alla restituzione e querela) e fiscale (richiesta di registrazione) e possono essere posti in essere anche dal chiamato all'eredità.
Pertanto la legittimazione attiva è insussistente e il ricorso inammissibile.
Qualunque questione inerente al merito della controversia non viene esaminata dallo Scrivente e risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente. Considerata la contumacia del convenuto, esse vengono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite di parte convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 10 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina