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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Roma
1 Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249011805778000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 05720249011805778000; Declaratoria di prescrizione triennale della pretesa tributaria per tassa automobilistica;
vittoria di spese, competenze e onorari, oltre ad ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, alla cifra che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Resistente Agenzia delle Entrate-IO: Dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
nel merito, rigetto del ricorso;
con vittoria di spese, competenze e onorari
Resistente Regione Lazio: incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Latina;
nel merito, rigetto del ricorso, con vittoria delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13 aprile 2025, Ricorrente_2 CINTYA ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
05720249011805778000 notificata il 13 febbraio 2025 limitatamente a 5 cartelle esattoriali per omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2014, 2015, 2016, 2019 e 2020, per un importo complessivo di € 2.562,52 al netto di interessi e sanzioni.
Le cartelle oggetto di impugnazione sono:
• Cartella n. 05720170018991882000 (€ 262,82) - tassa automobilistica 2014, asseritamente notificata il
20.05.2019
• Cartella n. 05720170037595021000 (€ 501,01) - tassa automobilistica 2015, asseritamente notificata il
19.05.2019
• Cartella n. 05720190008718277000 (€ 493,48) - tassa automobilistica 2016, asseritamente notificata il
06.02.2020
• Cartella n. 05720210029967228000 (€ 619,21) - tassa automobilistica 2019, asseritamente notificata il
10.11.2022
• Cartella n. 05720220009423915000 (€ 583,20) - tassa automobilistica 2020, asseritamente notificata il
09.12.2022
2 La ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento né degli eventuali avvisi di accertamento precedenti.
Sostiene inoltre che, qualora fosse prodotta documentazione comprovante le notifiche, occorrerebbe verificarne la regolarità.
Eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione triennale del diritto a riscuotere le tasse automobilistiche.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate – IO deducendo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso.
L'Agenzia eccepisce l'impedimento all'impugnazione, rilevando che alla ricorrente erano stati precedentemente notificati, in data 14.03.2023, l'intimazione di pagamento n. 05720229004615607000 e il preavviso di fermo amministrativo n. 05780202200001572000, rimasti inoppugnati.
Rileva, inoltre, sia la regolare notifica di tutte le cartelle, depositando la documentazione attestante la notifica delle cartelle impugnate e dei successivi atti di intimazione e/o cautelari (cfr. all.ti n. 4 e n. 6), sia che con precedente ricorso Rg. 691/2022 la ricorrente aveva impugnato due cartelle di pagamento, una delle quali (n.
05720190028418311000) risulta essere tra quelle oggetto di odierna impugnazione. La predetta controversia è stata definita con sentenza n. 168/2023 del 27.03.2023, di inammissibilità del ricorso.
Contesta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che il termine prescrizionale è stato interrotto:
- per le cartelle n. 05720170189918200, n. 05720170037595021000, n. 05720190008718277000, n.
05720190028418311000, dalla notifica in data 14.03.2023 dell'intimazione di pagamento n.
05720229004615607000 e del preavviso di fermo amministrativo n. 05780202200001572000;
- per le cartelle n. 05720210029967228000 e n. 05720220009423915000, notificate rispettivamente il
10.11.2022 e 09.12.2022, dalla notificazione in data 13.02.2025 dell' intimazione di pagamento qui impugnata.
Si è regolarmente costituita anche la Regione Lazio, che eccepisce l'incompetenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di Latina, sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto davanti alla Corte di
Roma, nella cui circoscrizione ha sede legale la Regione.
Nel merito, osserva che le cartelle sono state notificate ai sensi della L.R. Lazio n. 12/2011, art. 1, comma 85, che consente l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione tramite avviso di accertamento.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/92, con la quale insiste nei motivi di ricorso ed afferma la competenza di questa Corte.
All'udienza del 23.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Regione Lazio.
3 L'originaria versione dell'art.
4 - comma 1 - del D.Lgs. n. 546 del 1992 disciplinava la competenza delle commissioni tributarie provinciali, radicandola in base alla sede dell'ufficio delle entrate o del territorio, del
Ministero delle finanze ovvero dell'ente locale ovvero del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti veniva proposta la controversia.
Tale disposizione, sostituita dall'articolo 9 - comma 1, lettera b) - del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, attualmente fa riferimento alle controversie proposte nei confronti "degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997" (v. Ora
l'art. 48 D.Lgs. N. 175/2024)
Con riferimento a tali situazioni, è intervenuta la sentenza n. 44 del 10/02/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 4 comma 1 - nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione gli stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
Tuttavia, in base agli artt. 3 e 4 del TUEL, gli Enti locali sono i Comuni e le Province;
al contrario, la Regione appartiene al novero degli Enti territoriali.
Dunque, non possono operare i principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le cartelle:
• n. 05720170018991882000 (€ 262,82) - tassa automobilistica 2014, asseritamente notificata il
20.05.2019
• n. 05720170037595021000 (€ 501,01) - tassa automobilistica 2015, asseritamente notificata il
19.05.2019
• n. 05720190008718277000 (€ 493,48) - tassa automobilistica 2016, asseritamente notificata il
06.02.2020 sono state oggetto dell'intimazione di pagamento n. 05720229004615607000 notificata a mezzo di consegna a mani il 14 marzo 2023 e non impugnata.
Al riguardo, la S.C. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024 in materia di iscrizione ipotecaria) ha chiarito che un atto della riscossione che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
4 Ne consegue che ogni vizio ipoteticamente afferente alle predette cartelle nonché l'ipotetica prescrizione precedentemente maturatasi, non possono essere fatti valere in questa sede.
In tutti i casi, dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate IO risulta quanto segue:
- la prima, riscontrata la temporanea assenza della destinataria, è stata regolarmente notificata con spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale;
- la seconda e la terza, riscontrata la temporanea assenza della destinataria, sono state notificate con consegna della raccomandata informativa alla destinataria
Per quanto, poi, attiene alle cartelle:
• n. 05720210029967228000 (€ 619,21) - tassa automobilistica 2019, asseritamente notificata il
10.11.2022
• n. 05720220009423915000 (€ 583,20) - tassa automobilistica 2020, asseritamente notificata il
09.12.2022 sono state regolarmente notificate con consegna a mani alle date indicate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletate dalle parti vittoriose ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014), rispettivamente:
- Per l'Agenzia delle Entrate IO in complessivi E. 923 (Fase di studio € 284,00; Fase introduttiva
€ 179,00; fase decisionale € 460,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA
- Per la Regione Lazio, in complessivi E. 738,40 (Fase di studio € 284,00; Fase introduttiva € 179,00; fase decisionale € 460,00; con successiva riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15 co. 2 sexies D.Lgs. 546/92), oltre alle spese generali (spettanti anche all'Ente difeso da uno dei suoi funzionari, cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5957 del
2007).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate IO e della Regione Lazio, che liquida, rispettivamente, in euro 923 oltre spese generali IVA e
CPA ed in euro 738,40 oltre spese generali.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
23.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
5
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Roma
1 Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249011805778000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 05720249011805778000; Declaratoria di prescrizione triennale della pretesa tributaria per tassa automobilistica;
vittoria di spese, competenze e onorari, oltre ad ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, alla cifra che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Resistente Agenzia delle Entrate-IO: Dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
nel merito, rigetto del ricorso;
con vittoria di spese, competenze e onorari
Resistente Regione Lazio: incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Latina;
nel merito, rigetto del ricorso, con vittoria delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13 aprile 2025, Ricorrente_2 CINTYA ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
05720249011805778000 notificata il 13 febbraio 2025 limitatamente a 5 cartelle esattoriali per omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2014, 2015, 2016, 2019 e 2020, per un importo complessivo di € 2.562,52 al netto di interessi e sanzioni.
Le cartelle oggetto di impugnazione sono:
• Cartella n. 05720170018991882000 (€ 262,82) - tassa automobilistica 2014, asseritamente notificata il
20.05.2019
• Cartella n. 05720170037595021000 (€ 501,01) - tassa automobilistica 2015, asseritamente notificata il
19.05.2019
• Cartella n. 05720190008718277000 (€ 493,48) - tassa automobilistica 2016, asseritamente notificata il
06.02.2020
• Cartella n. 05720210029967228000 (€ 619,21) - tassa automobilistica 2019, asseritamente notificata il
10.11.2022
• Cartella n. 05720220009423915000 (€ 583,20) - tassa automobilistica 2020, asseritamente notificata il
09.12.2022
2 La ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento né degli eventuali avvisi di accertamento precedenti.
Sostiene inoltre che, qualora fosse prodotta documentazione comprovante le notifiche, occorrerebbe verificarne la regolarità.
Eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione triennale del diritto a riscuotere le tasse automobilistiche.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate – IO deducendo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso.
L'Agenzia eccepisce l'impedimento all'impugnazione, rilevando che alla ricorrente erano stati precedentemente notificati, in data 14.03.2023, l'intimazione di pagamento n. 05720229004615607000 e il preavviso di fermo amministrativo n. 05780202200001572000, rimasti inoppugnati.
Rileva, inoltre, sia la regolare notifica di tutte le cartelle, depositando la documentazione attestante la notifica delle cartelle impugnate e dei successivi atti di intimazione e/o cautelari (cfr. all.ti n. 4 e n. 6), sia che con precedente ricorso Rg. 691/2022 la ricorrente aveva impugnato due cartelle di pagamento, una delle quali (n.
05720190028418311000) risulta essere tra quelle oggetto di odierna impugnazione. La predetta controversia è stata definita con sentenza n. 168/2023 del 27.03.2023, di inammissibilità del ricorso.
Contesta l'eccezione di prescrizione, evidenziando che il termine prescrizionale è stato interrotto:
- per le cartelle n. 05720170189918200, n. 05720170037595021000, n. 05720190008718277000, n.
05720190028418311000, dalla notifica in data 14.03.2023 dell'intimazione di pagamento n.
05720229004615607000 e del preavviso di fermo amministrativo n. 05780202200001572000;
- per le cartelle n. 05720210029967228000 e n. 05720220009423915000, notificate rispettivamente il
10.11.2022 e 09.12.2022, dalla notificazione in data 13.02.2025 dell' intimazione di pagamento qui impugnata.
Si è regolarmente costituita anche la Regione Lazio, che eccepisce l'incompetenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di Latina, sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto davanti alla Corte di
Roma, nella cui circoscrizione ha sede legale la Regione.
Nel merito, osserva che le cartelle sono state notificate ai sensi della L.R. Lazio n. 12/2011, art. 1, comma 85, che consente l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione tramite avviso di accertamento.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/92, con la quale insiste nei motivi di ricorso ed afferma la competenza di questa Corte.
All'udienza del 23.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Regione Lazio.
3 L'originaria versione dell'art.
4 - comma 1 - del D.Lgs. n. 546 del 1992 disciplinava la competenza delle commissioni tributarie provinciali, radicandola in base alla sede dell'ufficio delle entrate o del territorio, del
Ministero delle finanze ovvero dell'ente locale ovvero del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti veniva proposta la controversia.
Tale disposizione, sostituita dall'articolo 9 - comma 1, lettera b) - del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, attualmente fa riferimento alle controversie proposte nei confronti "degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997" (v. Ora
l'art. 48 D.Lgs. N. 175/2024)
Con riferimento a tali situazioni, è intervenuta la sentenza n. 44 del 10/02/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 4 comma 1 - nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione gli stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
Tuttavia, in base agli artt. 3 e 4 del TUEL, gli Enti locali sono i Comuni e le Province;
al contrario, la Regione appartiene al novero degli Enti territoriali.
Dunque, non possono operare i principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le cartelle:
• n. 05720170018991882000 (€ 262,82) - tassa automobilistica 2014, asseritamente notificata il
20.05.2019
• n. 05720170037595021000 (€ 501,01) - tassa automobilistica 2015, asseritamente notificata il
19.05.2019
• n. 05720190008718277000 (€ 493,48) - tassa automobilistica 2016, asseritamente notificata il
06.02.2020 sono state oggetto dell'intimazione di pagamento n. 05720229004615607000 notificata a mezzo di consegna a mani il 14 marzo 2023 e non impugnata.
Al riguardo, la S.C. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024 in materia di iscrizione ipotecaria) ha chiarito che un atto della riscossione che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
4 Ne consegue che ogni vizio ipoteticamente afferente alle predette cartelle nonché l'ipotetica prescrizione precedentemente maturatasi, non possono essere fatti valere in questa sede.
In tutti i casi, dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate IO risulta quanto segue:
- la prima, riscontrata la temporanea assenza della destinataria, è stata regolarmente notificata con spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale;
- la seconda e la terza, riscontrata la temporanea assenza della destinataria, sono state notificate con consegna della raccomandata informativa alla destinataria
Per quanto, poi, attiene alle cartelle:
• n. 05720210029967228000 (€ 619,21) - tassa automobilistica 2019, asseritamente notificata il
10.11.2022
• n. 05720220009423915000 (€ 583,20) - tassa automobilistica 2020, asseritamente notificata il
09.12.2022 sono state regolarmente notificate con consegna a mani alle date indicate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletate dalle parti vittoriose ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014), rispettivamente:
- Per l'Agenzia delle Entrate IO in complessivi E. 923 (Fase di studio € 284,00; Fase introduttiva
€ 179,00; fase decisionale € 460,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA
- Per la Regione Lazio, in complessivi E. 738,40 (Fase di studio € 284,00; Fase introduttiva € 179,00; fase decisionale € 460,00; con successiva riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15 co. 2 sexies D.Lgs. 546/92), oltre alle spese generali (spettanti anche all'Ente difeso da uno dei suoi funzionari, cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5957 del
2007).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate IO e della Regione Lazio, che liquida, rispettivamente, in euro 923 oltre spese generali IVA e
CPA ed in euro 738,40 oltre spese generali.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
23.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
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