Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2025, proposto da
TO OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania), Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Corpo Forestale della Regione Siciliana, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali n. 11231 del 21 marzo 2025; b) della nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 2565 del 19 febbraio 2024; c) della nota del Corpo Forestale n. 34 del 9 febbraio 2024.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. IE HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in quanto segue: a) il ricorrente è proprietario di un fondo in Viagrande contraddistinto al foglio di mappa 4, particelle 28, 29 e 30, e ha presentato istanza di riclassificazione del vincolo boschivo insistente sull’area, definito nella consistenza attuale nell’anno 2015, deducendo che il terreno, già al momento dell’acquisto, versava in stato di abbandono ed era massicciamente occupato da Ailanthus altissima, specie alloctona invasiva oggetto di misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida; b) nell’anno 2020 il Corpo Forestale aveva accertato la presenza di numerose piante di ailanto ed erano stati autorizzati interventi di taglio e pulizia, mentre nell’anno 2021, a seguito di ricorso gerarchico avverso una riperimetrazione fondata su cartografie risalenti e non riscontrata tramite sopralluogo, il competente Assessorato Regionale aveva ricondotto i limiti del bosco alla perimetrazione dell’anno 2015 e aveva geolocalizzato ceppaie e specie arboree, escludendo la sussistenza di ogni condotta illecita, in parte perché tali comportamenti erano stati effettuati su aree non vincolate, in parte perché essi erano stati autorizzati; c) il procedimento di riclassificazione sollecitato dall’interessato non si è tuttavia concluso e il ricorrente ha adito questo Tribunale, il quale, con sentenza n. 903 in data 14 marzo 2025, ha accolto il ricorso proposto averso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione; d) l’Assessorato Regionale ha quindi comunicato l’esito negativo del procedimento, richiamando due note istruttorie della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania e del Corpo Forestale.
Con il presente gravame sono state impugnate: a) la nota dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali n. 11231 del 21 marzo 2025, con cui è stata respinta l’istanza di riclassificazione; b) la nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 2565 del 19 febbraio 2024, in cui si afferma la sussistenza di un bosco di castagno e roverella secondo i requisiti contemplati dalla legge regionale n. 16/1996 e l’irrilevanza degli interventi antropici ai fini della qualifica dell’area come boschiva; c) la nota del Corpo Forestale n. 34 del 9 febbraio 2024, la quale esclude la perdita della qualificazione giuridica di bosco a seguito di intervenute manomissioni antropiche.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’unico accertamento effettivamente volto a qualificare la composizione vegetazionale dell’area risale al mese di novembre 2020 ed è stato svolto dal Corpo Forestale, il quale ha attestato la presenza estesa di Ailanthus altissima e la correttezza degli interventi di pulizia che erano stati effettuati; b) nell’anno 2021 un controllo cartografico aveva ampliato il vincolo senza un adeguato confronto con lo stato dei luoghi, ma all’esito del ricorso gerarchico era stata ripristinata la perimetrazione dell’anno 2015 ed erano state geolocalizzate le ceppaie, concludendosi per l’assenza di illeciti e per la regolarità dei tagli che erano stati effettuati; c) le note istruttorie dell’anno 2024 si limitano a richiamare generiche manomissioni antropiche e, senza alcuna puntuale verifica botanica sulla presenza dell’ailanto, hanno negato la richiesta riclassificazione; d) l’Assessorato Regionale si è acriticamente appiattito su tali note, senza effettuare una valutazione autonoma e senza alcun confronto procedimentale con la parte interessata; e) per effetto del decreto legislativo n. 230/2017 le aree soggette a misure e piani di eradicazione di specie invasive non rientrano nella definizione di bosco, sicché la presenza dell’ailanto comporta ex lege il venir meno del vincolo boschivo e impone la riclassificazione dell’area; f) l’Amministrazione non ha esaminato il puntuale oggetto dell’istanza dell’interessato, concentrandosi su presunti interventi antropici e su perimetrazioni ormai superate in luogo di accertare, con idonea istruttoria e in contraddittorio, la reale composizione floristico‐forestale del sito; g) emerge una contraddizione rispetto all’accertamento effettuato nell’anno 2020 e alle verifiche conseguenti al ricorso gerarchico; h) è stato violato il contraddittorio procedimentale e non è stato inviato, in particolare, il prescritto preavviso di rigetto, imprescindibile nel caso di specie tenuto conto della complessità dei fatti; i) l’Amministrazione ha insistito sull’asserito intervento antropico, ma ciò non costituisce valida ragione per non effettuare l’accertamento botanico richiesto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 34/2018.
L’Amministrazione intimata, con memoria data 22 agosto 2025, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il fondo ricade in parte all’interno di un’area boscata dotata dei requisiti di cui alla legge regionale n. 16/1996 e costituita da castagno e roverella, con superficie accertata pari a circa 16.022 metri quadri; b) l’area è stata oggetto di plurimi sopralluoghi congiunti; c) nell’anno 2015 è stato perimetrato un bosco di metri quadri 13.414, con fascia di rispetto di 75 metri, come risulta dal verbale e dalla relativa comunicazione n. 8264 del 7 maggio 2015 e dalla cartografia del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania; d) nell’anno 2021 è intervenuto il verbale n. 47170 del 26 maggio 2021, che ha confermato e ampliato l’area boscata e ha attestato una superficie di metri quadri 16.635; e) un terzo sopralluogo (n. 96350 del 27 settembre 2021) ha riscontrato interventi di taglio a raso e spianamento su circa 4.000 metri quadri, confermando nondimeno la sussistenza del bosco ai sensi della normativa regionale; f) la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, con nota n. 2562 del 19 febbraio 2024, ha escluso la necessità di ulteriori verifiche, ribadendo la natura boschiva dell’area; g) il Corpo Forestale, con nota n. 34 del 9 febbraio 2024, ha rilevato che gli interventi antropici non determinavano il venir meno della giuridica di bosco; h) nell’anno 2021 il ricorrente aveva comunicato il proprio intendimento di operare tagli colturali su cedui misti di castagno e roverella maturi taglio e tale circostanza comprova la presenza in loco di specie forestali da lungo tempo; i) è stato effettuato un sequestro penale in data il 31 ottobre 2023 a seguito della trasformazione dell’area mediante estirpazione del bosco e realizzazione di un maneggio, di terrazzamenti e di un box per cavalli in assenza dei prescritti titoli abilitativi, a fronte anche di un precedente diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali in data 23 giugno 2022 che ha vietato l’installazione di paddock nell’area vincolata; l) si rammenta che il compendio è gravato da vincolo paesaggistico ex art. 142, lettera g, del decreto legislativo n. 42/2004, richiamandosi altresì il contenuto del Piano forestale regionale approvato con decreto in data 10 aprile 2012 e del Piano Paesaggistico adottato con decreto n. 31/2018; m) l’operato dell’Amministrazione appare legittimo e coerente con gli esiti dei plurimi accertamenti tecnici, posto che l’area presenta, per estensione, densità e composizione, i requisiti del bosco ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 16/1996 e che, in conformità al medesimo quadro normativo e all’art. 4, lettera d, del decreto legislativo n. 34/2018, i boschi temporaneamente privi della copertura arborea, sia per cause naturali sia per intervento antropico, non perdono tale qualificazione giuridica; n) da ciò discende l’irrilevanza dei tagli e delle manomissioni che sono stati effettuati, i quali, lungi dal trasformare la natura del fondo, integrano condotte vietate in un ambito paesaggisticamente tutelato, come anche comprovato dall’intervenuto sequestro penale; o) la perimetrazione dell’anno 2015 è stata recepita negli elaborati del Piano Paesaggistico e la ricognizione dell’anno 2021, condivisa anche dal tecnico incaricato dal Comune per lo studio agricolo-forestale, ha semplicemente affinato il tracciato, confermando che trattasi di castagneto-querceto; p) la verifica effettuata nel mese di settembre 2021 ha dato conto degli interventi eseguiti, ma ha ribadito la persistenza della qualificazione giuridica dell’area come bosco; q) le censure avversarie sulla pretesa invasione da specie alloctone o sull’asserita perdita della qualità per effetto di opere antropiche sono smentite dal dato tecnico e dalla norma che mantiene la qualifica dell’area come bosco anche in caso di temporanea assenza di copertura; r) deve anche valorizzarsi il vincolo paesaggistico vigente, con divieti e prescrizioni che ostano all’edificazione delle strutture e dell’impianto realizzati (già espressamente vietati dalla Soprintendenza con provvedimento del 23 giugno 2022).
Con memoria in data 1 ottobre 2025 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, che l’area era stata successivamente dissequestrata ed il procedimento penale era stato archiviato.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Non appare dubbio, in prima battuta, che il terreno debba considerarsi “bosco” ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. Sicilia n. 16/1996, atteso che, pur dopo il disboscamento di circa 4.000 metri quadri (con spianamenti meccanici e successiva trasformazione in campo di equitazione con box per cavalli non autorizzati), l’area mantiene comunque tale connotazione giuridica, poiché il comma 4 del citato art. 4 stabilisce che i terreni temporaneamente privi di vegetazione arborea, per cause naturali o antropiche, non perdono la loro qualifica.
Va però tenuto presente che, con l’istanza in data 29 gennaio 2024 (depositata nel ricorso n. 88/2025, proposto avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione), il ricorrente aveva chiesto - non di valutare il rilievo giuridico dell’intervento antropico sull’area, ma - di tener conto della diffusa presenza dell’ailanto e della circostanza che l’art. 5, lettera d), del decreto legislativo n. 34/2018 esclude che rientrino nella nozione di bosco le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento UE n. 1143/2014.
In questa sede non importa stabilire se la richiesta dell’interessato sia fondata in fatto o in diritto, rilevando piuttosto la circostanza che l’Amministrazione non si sia espressa al riguardo, posto che essa ha affrontato un diverso profilo della vicenda (cioè la questione dell’irrilevanza dell’intervento antropico ai fini della perdita della qualificazione giuridica di bosco).
Quindi, se appare corretto quanto affermato dall’Amministrazione (cioè che la qualifica di bosco non si perde se il bosco è venuto mento a causa di interventi antropici), è altresì vero che l’interessato aveva chiesto all’Amministrazione di esprimersi su una questione diversa, valutando se la presenza della specie infestante da egli indicata giustificasse misure o piani di eradicazione in attuazione del regolamento europeo e determinasse il venir meno, per tale distinta ragione, della qualificazione giuridica di bosco.
Ovviamente ciò non implica che l’Amministrazione debba esprimersi in senso favorevole all’interessato, ma essa è nondimeno tenuta a formulare la propria statuizione sulla base del contenuto obiettivo dell’istanza del ricorrente.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto con riferimento all’impugnazione della nota dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali n. 11231 del 21 marzo 2025, con cui è stata respinta l’istanza di riclassificazione.
Il ricorso è invece inammissibile quanto all’impugnazione della nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 2565 del 19 febbraio 2024 e della la nota del Corpo Forestale n. 34 del 9 febbraio 2024, poiché tali atti presentano natura endoprocedimentale.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie quanto all’impugnazione della nota dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali n. 11231 del 21 marzo 2025 e per l’effetto annulla tale provvedimento; 2) lo dichiara inammissibile quanto all’impugnazione della nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 2565 del 19 febbraio 2024 e della la nota del Corpo Forestale n. 34 del 9 febbraio 2024; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE HE, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE HE |
IL SEGRETARIO