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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1620/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4244/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Sistema Ambiente Provincia Di Napoli S.p.a. - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200076606910000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19393/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/12/2024 al signor Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificata l' l'intimazione di pagamento n. 07120249046174190000, sottesa alla cartella di pagamento n.
07120200076606910000 asseritamente notificata il 26/02/2022, per un importo di euro 597,66, riguardante la Tarsu anno di imposta 2012. Il ricorso veniva notificato all' Agenzia Entrate Riscossione ed alla Resistente_1 SPA per il Comune di Napoli, in data 7 Febbraio 2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05/03/2025.
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva:
- l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici;
- nullità per intervenuta prescrizione.
In data 05/03/2025 si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, ritenendo di aver notificato correttamente la cartella oggetto di impugnazione in data 26/02/2022. Inoltre affermava di aver notificato in data 30/10/2024, alla parte ricorrente preavviso di fermo amministrativo n. 07180202400042587 contenente la stessa e che pertanto il ricorso fosse inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 comma 3 e 21 del decreto legislativo 546/92.
Non si costituiva in giudizio la Resistente_1 SPA. In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L' Agenzia delle Entrate Riscossione non dà prova della regolarità delle notifiche della cartella di pagamento avvenuta in data 26/02/2024 e dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 30/10/2024 in quanto queste riportano la firme del portiere dello stabile. non vi è prova della raccomandata informativa successiva CAN.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi nel presente giudizio allegava alle proprie controdeduzione avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella, ritenendole ritualmente notificata.
Questo Organo Giudicante in via principale ed assorbente degli altri motivi di contestazione accerta che, la notifica della cartella di pagamento risulta irregolare non essendo perfezionato il procedimento notificatorio, che, come è noto, è un procedimento a formazione progressiva, proprio a tutela della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, nonché del conseguente diritto alla difesa ex art. 24 della Costituzione. Il signor Ricorrente_1 , deduceva di non aver ricevuto la notificazione della richiamata cartella di pagamento e che la prova di tanto incombe sull'Agente della riscossione, il quale non adempiva a tale onere, depositando documentazione parziale ed insufficiente a provare la intervenuta notifica. Appare opportuno rappresentare che in più occasioni la giurisprudenza si è pronunciata ribadendo il principio secondo il quale in caso di notifica a soggetto addetto alla ricezione, è necessaria la produzione in giudizio, a pena della nullità dell'intero procedimento notificatorio, dell'avviso di ricevimento della raccomandata con il quale l'ufficiale notificatore abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento della consegna del plico a persona incaricata della ricezione o familiare convivente.
Nel caso di specie, dunque, l'agente della riscossione non ha depositato alcunché che documenti la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, successiva al deposito della notifica a mani di persona incaricata alla ricezione, la cui assenza si ribadisce, rende nullo l'intero procedimento notificatorio.
La Suprema Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, con sentenza n. 8700 del 11 maggio 2020, ha evidenziato che, come più volte ribadito da conforme giurisprudenza di legittimità, l'esattore in caso di contestazione della notifica, deve produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata successiva informativa inviata al destinatario, pena la nullità dell'intero procedimento notificatorio. A tal proposito si richiamata una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione con la quale gli ermellini, testualmente dichiarano: “… dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso (Cass. VI sez. Ord. 17235/2018), il suo difetto in questo caso rende illegittimo il procedimento stesso...proseguivano, altresì, ...aderendo alla giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03.02.2017) che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte...”, chiarendo definitivamente la illegittima della notifica della cartella di pagamento al familiare convivente o altra persona addetta, se non accompagnata dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto, di cui il notificante deve necessariamente dare prova documentale nel giudizio in caso di contestazione. ( Sesta Sezione della Corte di Cassazione, Ordinanza 4 maggio 2022, n. 14093).
Sulla prescrizione questa Corte ritiene che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata non essendo mai stata notificata alla ricorrente fa si che si prescriva l' imposizione. L' intimazione contiene la data 26/02/2022 in cui Agenzia delle Entrate – Riscossione sostiene di aver provveduto alla notificazione della cartella ,risalente all'anno 2012, dalla quale data sono trascorsi oltre dieci anni, in assenza di idonei atti interruttivi, atteso che l'atto di intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso è intervenuta in data 13/12/2024, quindi a distanza di dodici anni. Nella dinamica degli oneri a carico dell'Ente impositore
Comune di Napoli, ricorre la decadenza dal diritto alla riscossione della Tarsu ed, in ogni caso, risulta prescritta la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso e prescritto il diritto di credito, non meno risulta documentato nelle stesse evidenze l'atto di fermo amministrativo.
Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato. Le spese di lite seguono la soccombenza, cosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l' atto impugnato. Spese di lite a carico dell' AdER, che si liquidano in euro 300,00 oltre oneri di legge, a favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4244/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Sistema Ambiente Provincia Di Napoli S.p.a. - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200076606910000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19393/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/12/2024 al signor Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificata l' l'intimazione di pagamento n. 07120249046174190000, sottesa alla cartella di pagamento n.
07120200076606910000 asseritamente notificata il 26/02/2022, per un importo di euro 597,66, riguardante la Tarsu anno di imposta 2012. Il ricorso veniva notificato all' Agenzia Entrate Riscossione ed alla Resistente_1 SPA per il Comune di Napoli, in data 7 Febbraio 2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05/03/2025.
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva:
- l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti prodromici;
- nullità per intervenuta prescrizione.
In data 05/03/2025 si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, ritenendo di aver notificato correttamente la cartella oggetto di impugnazione in data 26/02/2022. Inoltre affermava di aver notificato in data 30/10/2024, alla parte ricorrente preavviso di fermo amministrativo n. 07180202400042587 contenente la stessa e che pertanto il ricorso fosse inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 comma 3 e 21 del decreto legislativo 546/92.
Non si costituiva in giudizio la Resistente_1 SPA. In data 03/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L' Agenzia delle Entrate Riscossione non dà prova della regolarità delle notifiche della cartella di pagamento avvenuta in data 26/02/2024 e dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 30/10/2024 in quanto queste riportano la firme del portiere dello stabile. non vi è prova della raccomandata informativa successiva CAN.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi nel presente giudizio allegava alle proprie controdeduzione avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella, ritenendole ritualmente notificata.
Questo Organo Giudicante in via principale ed assorbente degli altri motivi di contestazione accerta che, la notifica della cartella di pagamento risulta irregolare non essendo perfezionato il procedimento notificatorio, che, come è noto, è un procedimento a formazione progressiva, proprio a tutela della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, nonché del conseguente diritto alla difesa ex art. 24 della Costituzione. Il signor Ricorrente_1 , deduceva di non aver ricevuto la notificazione della richiamata cartella di pagamento e che la prova di tanto incombe sull'Agente della riscossione, il quale non adempiva a tale onere, depositando documentazione parziale ed insufficiente a provare la intervenuta notifica. Appare opportuno rappresentare che in più occasioni la giurisprudenza si è pronunciata ribadendo il principio secondo il quale in caso di notifica a soggetto addetto alla ricezione, è necessaria la produzione in giudizio, a pena della nullità dell'intero procedimento notificatorio, dell'avviso di ricevimento della raccomandata con il quale l'ufficiale notificatore abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento della consegna del plico a persona incaricata della ricezione o familiare convivente.
Nel caso di specie, dunque, l'agente della riscossione non ha depositato alcunché che documenti la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, successiva al deposito della notifica a mani di persona incaricata alla ricezione, la cui assenza si ribadisce, rende nullo l'intero procedimento notificatorio.
La Suprema Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, con sentenza n. 8700 del 11 maggio 2020, ha evidenziato che, come più volte ribadito da conforme giurisprudenza di legittimità, l'esattore in caso di contestazione della notifica, deve produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata successiva informativa inviata al destinatario, pena la nullità dell'intero procedimento notificatorio. A tal proposito si richiamata una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione con la quale gli ermellini, testualmente dichiarano: “… dal momento che la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso (Cass. VI sez. Ord. 17235/2018), il suo difetto in questo caso rende illegittimo il procedimento stesso...proseguivano, altresì, ...aderendo alla giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03.02.2017) che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte...”, chiarendo definitivamente la illegittima della notifica della cartella di pagamento al familiare convivente o altra persona addetta, se non accompagnata dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto, di cui il notificante deve necessariamente dare prova documentale nel giudizio in caso di contestazione. ( Sesta Sezione della Corte di Cassazione, Ordinanza 4 maggio 2022, n. 14093).
Sulla prescrizione questa Corte ritiene che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata non essendo mai stata notificata alla ricorrente fa si che si prescriva l' imposizione. L' intimazione contiene la data 26/02/2022 in cui Agenzia delle Entrate – Riscossione sostiene di aver provveduto alla notificazione della cartella ,risalente all'anno 2012, dalla quale data sono trascorsi oltre dieci anni, in assenza di idonei atti interruttivi, atteso che l'atto di intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso è intervenuta in data 13/12/2024, quindi a distanza di dodici anni. Nella dinamica degli oneri a carico dell'Ente impositore
Comune di Napoli, ricorre la decadenza dal diritto alla riscossione della Tarsu ed, in ogni caso, risulta prescritta la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso e prescritto il diritto di credito, non meno risulta documentato nelle stesse evidenze l'atto di fermo amministrativo.
Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato. Le spese di lite seguono la soccombenza, cosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l' atto impugnato. Spese di lite a carico dell' AdER, che si liquidano in euro 300,00 oltre oneri di legge, a favore del difensore antistatario della parte ricorrente.