CASS
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 26241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26241 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/smatA-e- le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26241 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/04/2024 Il Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IN AN ricorre contro l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 28 dicembre 2023 che - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza diretta alla sospensione dell'ordine di esecuzione e alla determinazione della pena da espiare per il reato ex art. 73 T.U. stup., di cui alla sentenza indicata sub 5 (n. 235/20 reg. sent. emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari e poi confermata dalla Corte di appello di Bari nell'ambito del procedimento n. 12967/2009 r.g.n.r. divenuta irrevocabile). 2. Il ricorrente deduce la violazione di legge per l'omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza per le sue determinazioni su eventuali periodi di liberazione anticipata spettanti al condannato, prima di mettere in esecuzione la pena risultante nel provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero. Nel caso in esame, invece, il giudice ha rigettato l'istanza evidenziando che era in esecuzione la pena di anni cinque di reclusione, relativa a un reato (art. 74 T.U. stup.) ostativo alla concessione di eventuali misure alternative alla detenzione e altri benefici di legge, ai sensi dell'art.
4-bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla denunciata omissione di trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza. 1.1. In base all'art, 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, è tenuto a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen.; ciò all'evidente finalità di determinare se l'entità della pena effettivamente espianda soddisfi o meno le condizioni indicate dal legislatore. Il provvedimento della Corte di appello appare viziato da carenza di motivazione sul tema dell'omessa sospensione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero, perché tale questione era stata sottoposta dalla difesa al vaglio del giudice dell'esecuzione nel corso dell'udienza camerale del 14.12.2023. Il provvedimento impugnato, invece, all'ultima riga della motivaziY si è limitato a richiamare genericamente la "pena irrogata per titolo ostativo" enza affrontare in modo congruo il tema della valutazione preliminare da parte del magistrato di sorveglianza per la concessione della liberazione anticipata e della preliminare necessità di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, o esplicare adeguatamente le ragioni giuridiche del rigetto di tale tesi, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio limitatamente alla prospettata necessità di sospensione dell'esecuzione per la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, al fine di consentire la valutazione sulla eventuale concessione della liberazione anticipata. 1.2. Manifestamente infondato è, invece, il motivo inerente la mancata determinazione della porzione di pena inflitta con la sentenza indicata sub 5 nell'istanza introduttiva, in quanto risulta dalle sentenze di primo e secondo grado suindicate che il giudice della cognizione, pur pronunciando condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non ha in modo conseguenziale aumentato la pena determinata per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. con riferimento a detto specifico reato di cessione di sostanza stupefacente, sicché, essendo passata in giudicato tale statuizione sul trattamento sanzionatorio sia pure con un errore commesso dal giudice in favore dell'imputato, il giudice dell'esecuzione ha correttamente risposto alla domanda di determinazione di tale pena, evidenziando sia tale omissione da parte del giudice della cognizione , sia l'impossibilità di sopperire alla stessa nel giudizio di esecuzione. 2. A seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio limitatamente alla liberazione anticipata, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sul secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 11/04/2024.
lette/smatA-e- le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26241 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/04/2024 Il Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IN AN ricorre contro l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 28 dicembre 2023 che - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza diretta alla sospensione dell'ordine di esecuzione e alla determinazione della pena da espiare per il reato ex art. 73 T.U. stup., di cui alla sentenza indicata sub 5 (n. 235/20 reg. sent. emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari e poi confermata dalla Corte di appello di Bari nell'ambito del procedimento n. 12967/2009 r.g.n.r. divenuta irrevocabile). 2. Il ricorrente deduce la violazione di legge per l'omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza per le sue determinazioni su eventuali periodi di liberazione anticipata spettanti al condannato, prima di mettere in esecuzione la pena risultante nel provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero. Nel caso in esame, invece, il giudice ha rigettato l'istanza evidenziando che era in esecuzione la pena di anni cinque di reclusione, relativa a un reato (art. 74 T.U. stup.) ostativo alla concessione di eventuali misure alternative alla detenzione e altri benefici di legge, ai sensi dell'art.
4-bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla denunciata omissione di trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza. 1.1. In base all'art, 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, è tenuto a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen.; ciò all'evidente finalità di determinare se l'entità della pena effettivamente espianda soddisfi o meno le condizioni indicate dal legislatore. Il provvedimento della Corte di appello appare viziato da carenza di motivazione sul tema dell'omessa sospensione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero, perché tale questione era stata sottoposta dalla difesa al vaglio del giudice dell'esecuzione nel corso dell'udienza camerale del 14.12.2023. Il provvedimento impugnato, invece, all'ultima riga della motivaziY si è limitato a richiamare genericamente la "pena irrogata per titolo ostativo" enza affrontare in modo congruo il tema della valutazione preliminare da parte del magistrato di sorveglianza per la concessione della liberazione anticipata e della preliminare necessità di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, o esplicare adeguatamente le ragioni giuridiche del rigetto di tale tesi, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio limitatamente alla prospettata necessità di sospensione dell'esecuzione per la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, al fine di consentire la valutazione sulla eventuale concessione della liberazione anticipata. 1.2. Manifestamente infondato è, invece, il motivo inerente la mancata determinazione della porzione di pena inflitta con la sentenza indicata sub 5 nell'istanza introduttiva, in quanto risulta dalle sentenze di primo e secondo grado suindicate che il giudice della cognizione, pur pronunciando condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non ha in modo conseguenziale aumentato la pena determinata per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. con riferimento a detto specifico reato di cessione di sostanza stupefacente, sicché, essendo passata in giudicato tale statuizione sul trattamento sanzionatorio sia pure con un errore commesso dal giudice in favore dell'imputato, il giudice dell'esecuzione ha correttamente risposto alla domanda di determinazione di tale pena, evidenziando sia tale omissione da parte del giudice della cognizione , sia l'impossibilità di sopperire alla stessa nel giudizio di esecuzione. 2. A seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio limitatamente alla liberazione anticipata, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sul secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 11/04/2024.