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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1881/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13477/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088923956000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1571/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 , ha impugnato la cartella di pagamento 071 2025 0088923956/000 notificata il 05/06/2025 in materia di tasse automobilistiche anno 2020, emessa da Agenzia delle Entrate IO di Napoli su ruolo della Regione Campania.
Oppone la prescrizione del diritto e la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento menzionato in cartella.
Il ricorso è stato regolarmente introdotto nei confronti dell'DE e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha resistito eccependo la carenza di legittimazione passiva in considerazione alle eccezioni proposte che deduce relative alla omessa notifica degli atti di competenza della regione Campania, ritualmente evocata in giudizio.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la iscrizione a ruolo di un giudizio di opposizione le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. (di attore) ed al ricorrente (di convenuto).
Spetta pertanto alla P.A. la prova della legittimità dei propri atti.
La mancata costituzione della Regione Campania, evocata in giudizio, in uno al mancato deposito della documentazione attestante la legittimità dei propri atti, rende contezza della fondatezza della opposizione.
Si precisa che la cartella per la sua validità necessita di essere preceduto dalla notifica dall'atto presupposto.
Va richiamata la sentenza della Cassazione n. 5791/2008 secondo la quale “…l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti alle spese, in solido, che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT spese generali al 15% e oneri accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Napoli, 29 gennaio 2026 ll Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13477/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088923956000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1571/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 , ha impugnato la cartella di pagamento 071 2025 0088923956/000 notificata il 05/06/2025 in materia di tasse automobilistiche anno 2020, emessa da Agenzia delle Entrate IO di Napoli su ruolo della Regione Campania.
Oppone la prescrizione del diritto e la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento menzionato in cartella.
Il ricorso è stato regolarmente introdotto nei confronti dell'DE e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha resistito eccependo la carenza di legittimazione passiva in considerazione alle eccezioni proposte che deduce relative alla omessa notifica degli atti di competenza della regione Campania, ritualmente evocata in giudizio.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la iscrizione a ruolo di un giudizio di opposizione le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. (di attore) ed al ricorrente (di convenuto).
Spetta pertanto alla P.A. la prova della legittimità dei propri atti.
La mancata costituzione della Regione Campania, evocata in giudizio, in uno al mancato deposito della documentazione attestante la legittimità dei propri atti, rende contezza della fondatezza della opposizione.
Si precisa che la cartella per la sua validità necessita di essere preceduto dalla notifica dall'atto presupposto.
Va richiamata la sentenza della Cassazione n. 5791/2008 secondo la quale “…l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti alle spese, in solido, che si liquidano in euro 250,00 oltre CUT spese generali al 15% e oneri accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Napoli, 29 gennaio 2026 ll Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri