Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1881
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto

    La Corte ha ritenuto fondata l'opposizione, annullando l'atto impugnato. La mancata costituzione della Regione Campania e il mancato deposito della documentazione attestante la legittimità degli atti sono stati considerati elementi a sostegno della fondatezza dell'opposizione.

  • Accolto
    Nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 5791/2008, secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. La mancata costituzione della Regione Campania e il mancato deposito della documentazione attestante la legittimità degli atti sono stati considerati elementi a sostegno della fondatezza dell'opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1881
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1881
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo