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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2585/2021 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Santo Lo Pinto ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese C.so Umberto e
Margherita n. 61, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' sita in Palermo in Via CP_2
Laurana n. 59 e rappresentato e difeso dall'Avv.to Fernando Bagnasco, giusta procura generale alle liti per notar di Roma Per_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08.10.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l , deducendo di aver ricevuto una comunicazione del 01.02.2021 da CP_1
parte dell resistente, con cui quest'ultimo gli intimava il pagamento di € CP_3 15.483,97 a titolo di presunto indebito dallo stesso maturato in relazione al trattamento pensionistico cat. I.O n. 15048905 a seguito di ricalcolo a partire dal 1° febbraio 2018, lamentava l'illegittimità di detto provvedimento ex art. 52 della legge n. 88 del
09/03/1989 e art. 13 della legge n. 412 del 30/12/1991.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, eccependo, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del ricorso amministrativo e, nel merito, contestando la sua fondatezza, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
27.11.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancata presentazione del ricorso amministrativo.
Innanzitutto, infatti, solo le domande tendenti all'ottenimento di una prestazione soggiacciono all'obbligo di previa presentazione della domanda amministrativa a pena di improponibilità e di previa presentazione del ricorso a pena di improcedibilità, non anche quelle con cui l'interessato, come nel caso di specie, si difende da un'iniziativa intrapresa dall' a suo danno, come nel caso della richiesta di restituzione CP_1
dell'indebito (Cass. 1756/01).
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Nel merito il ricorso è fondato.
Va anzitutto chiarito che, a dispetto delle specifiche conclusioni attoree di ricorso, impostate in un'ottica essenzialmente impugnatoria del provvedimento di recupero in contestazione, oggetto dell'odierna vicenda di causa è la sussistenza o meno CP_1
di un diritto dell'Istituto di Previdenza alla ripetizione degli importi debitori contestati al ricorrente tramite richiesta stragiudiziale del 01.02.2021, richiesta afferente a presunte prestazioni indebite (pari a € 15.483,9) dallo stesso percepite in riferimento al trattamento pensionistico in godimento cat. IO n. 15048905.
Con il presente giudizio deve, dunque, ritenersi che parte ricorrente abbia inteso svolgere una domanda di accertamento negativo del credito stragiudizialmente vantato da , ovvero, in ogni caso, della irripetibilità delle medesime somme a lui CP_1
corrisposte.
Appare utile chiarire che l'indebito di causa, anche alla luce delle stringate deduzioni dell'Ente creditore, sarebbe da riconnettersi a un inammissibile cumulo tra una rendita
Inail, riconosciuta al ricorrente sin dal marzo 2017 e la percezione della pensione cat.
IO n. 15048905 a decorrere dal 01.02.2018.
Ora, a fondamento dell'insussistenza della pretesa vantata da , il ricorrente CP_1
evidenzia l'assoluta carenza di imputabilità, per assenza del requisito doloso e colposo, in capo al percipiente in riferimento all'indebito asseritamente dallo stesso maturato.
Il ricorrente contesta, più precisamente, non solo che la costituzione di una rendita vitalizia Inail in suo favore era ben nota all' , ma anche che lo stesso Ente CP_2
previdenziale nelle comunicazioni del 01.02.2021 e del 02.02.2021 espressamente dichiarava “il pagamento è disposto in modo unificato con le seguenti altre pensioni:
Rendita INAIL categoria INAIL numero 13528158”.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
L'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 dispone, invero, chiaramente che “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Alla luce di tale norma, dunque, è pacifica la non cumulabilità in capo al ricorrente dei due trattamenti che rilevano nella vicenda di specie – ove si fa riferimento a una rendita vitalizia Inail per infortunio, decorrente dal 27.03.2017, e a un assegno ordinario di invalidità, percepita dal ricorrente a partire dal 01.02.2018 – a meno di non fornire prova del fatto che tali trattamenti fossero da ricondurre a eventi invalidanti differenti.
Considerato, tuttavia, che, con l'atto introduttivo di giudizio, il ricorrente non ha allegato alcun elemento alla luce del quale verificare che le due prestazioni erogate fossero materialmente da ricollegare a eventi distinti a lui occorsi, deve pertanto ritenersi assodata in questa sede, in assenza di positiva dimostrazione di segno contrario a opera del ricorrente, l'insussistenza del diritto di questi alla percezione dell'assegno di invalidità cat. IO n. 15048905.
Ciò chiarito, occorre comunque vagliare, alla luce della specifica normativa operante nel settore previdenziale in materia di indebito, se il recupero degli emolumenti percepiti e non spettanti al ricorrente in forza del suddetto titolo non fosse precluso all'Ente erogatore.
Le disposizioni normative che vengono in rilievo in proposito sono l'art. 52 della L. n.
88/1989 e l'art. 13 della L. n. 412/1991.
L'art. 52 della L. n. 88/1989 dispone, in particolare, al comma 1 che “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per
i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, specificando al comma 2 che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”.
A interpretazione autentica di quest'ultimo comma è intervenuto successivamente l'art. 13 della L. n. 412/1991, chiarendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dalla lettura coordinata e sistematica delle disposizioni citate si evince allora che la peculiare disciplina legislativa di favore afferente all'irripetibilità degli emolumenti previdenziali erogati e non dovuti è destinata a operare soltanto se sussistono cumulativamente tutte le seguenti condizioni: a) che gli importi indebiti siano stati corrisposti in forza di un provvedimento definitivo, e non meramente provvisorio, emesso dall'Ente erogatore;
b) che del provvedimento in questione sia stata data formale comunicazione al soggetto percettore;
c) che il medesimo provvedimento sia affetto da un errore da imputare all;
d) che non sia ravvisabile il Controparte_4
dolo del percipiente, dolo da intendersi sussistente, non solo in ipotesi di artifici o raggiri messi in atto dal soggetto al fine di acquisire vantaggi illeciti, ma anche in caso di mero silenzio di questi relativamente a circostanze incidenti sul diritto al trattamento erogato o sulla sua quantificazione monetaria.
L'art. 13 della L. n. 412/1991, nel delineare il concetto di “dolo” rilevante in tema di indebito previdenziale, risulta infatti estendere le ipotesi di ripetibilità degli indebiti previdenziali ai casi in cui il pensionato, pur a conoscenza di informazioni non in possesso dell'Ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate all' o le abbia comunicate in CP_2
maniera inesatta.
Così intesi in via generale i presupposti per l'accertamento dell'indebito, è allora di tutta evidenza che le doglianze attoree possono trovare accoglimento nella vicenda di causa.
Nel caso di specie, infatti, è evidente accertare quanto sostenuto sul punto in ricorso ossia che l'errore nella liquidazione del trattamento cat. IO n. 15048905 in favore del ricorrente sia imputabile unicamente a . CP_1
Ed, infatti, già in seno alla domanda di pensione di inabilità del 23.01.2018 il ricorrente aveva segnalato di essere titolare di rendita INAIL, mettendo, così, l' nelle CP_1
condizioni di avere contezza della percezione di una parallela rendita vitalizia correlata a un pregresso infortunio dell'istante.
Tanto basta per ritenere accertato, all'esito dell'odierno giudizio, uno dei requisiti necessari al fine di consentire l'operatività della disciplina di favore in punto di irripetibilità di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989 e all'art. 13 della L. n. 412/1991.
Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'indebito contestato dall' con il CP_1
provvedimento del 01.02.2021;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00, ivi CP_1
compreso il rimborso spese forfetario, ed oltre accessori come per legge in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 25.02.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo