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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5594 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa AL MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6843/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], quivi residente Parte_1
in Monreale (PA), Strada Statale 186 n.53/4, cod. fisc.: , ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Dante n.58/A, presso e nello studio dell'Avv. Raffaele Carrà che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento e disabilità grave
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
ART. 127 TER CPC DEL 12.12.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 05.05.2025, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, censurando genericamente le valutazioni espresse dal CTU del procedimento sommario.
L' convenuto, regolarmente citato in giudizio, si costituiva e chiedeva il CP_2
rigetto della domanda.
All'udienza di discussione, parte ricorrente chiedeva rinnovarsi la ctu.
Ritenuta esaustiva la relazione peritale resa nel procedimento sommario e la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza di discussione del 12.12.2025 da svolgersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Parte ricorrente depositava note di trattazione insistendo nel ricorso. Non
CP_ depositava note scritte l'
* * *
Il ricorso va rigettato.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto le patologie da cui era affetta la parte ricorrente (cfr. relazione del consulente tecnico) non riducono nel complesso l'autonomia della ricorrente. Ricordiamo infatti che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento presuppone l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e l'impossibilità di deambulare.
L'esame obiettivo condotto sulla ricorrente ha escluso la ricorrenza dei presupposti essendo capace a deambulare autonomamente e a Parte_1
compiere gli atti quotidiani. La percentuale di invalidità alla stessa riconosciuta infatti è del 78%.
Analogamente ha escluso il CTU la condizione di disabilità grave.
Parte ricorrente ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario.
Tuttavia, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni sopra riportate, la ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e da giustificare, pertanto, l'ammissione di nuova consulenza tecnica.
Va quindi rammentato il disposto dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a tenore del quale “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali attesa la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
Come in epigrafe
.Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 12.12.2025
Il Giudice onorario
AL MI
Firmato digitalmente