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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N. 5/e 07100
Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9017L00830 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione provinciale di Sassari, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell' avviso di accertamento n.
TW9017L00830/2025 per l'anno 2019, notificatogli in data 02/04/2025 per un ammontare complessivo pari a € 87.515,04 comprensivo di: € 41.735,00 per imposte sui redditi, €
37.561,50 per sanzione pecuniaria, € 8.209,79 per interessi sino al 30/05/2025, € 8,75 per spese di notifica. Il ricorrente ha anzitutto eccepito l'illegittimità dell'avviso per la violazione dell'art. 15 della Convenzione n. 20/1992 per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
In via subordinata ha eccepito la violazione dell'art. 25 della Convenzione n. 20/1992 per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Francia nonché l'errata applicazione degli artt. 41-bis e 75 del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 3 e 169 del D.P.R. 917/1986.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 13/06/2025 il ricorrente ha dato atto che l'Ufficio aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato ed ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'AGENZIA delle ENTRATE si è costituita in giudizio e preso atto della richiesta del ricorrente si è unita alla domanda di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese id lite.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE La Corte preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e della rinuncia al giudizio del ricorrente non può che dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate. Sassari, 13.02.2026
Il Presidente-Relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N. 5/e 07100
Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9017L00830 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione provinciale di Sassari, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell' avviso di accertamento n.
TW9017L00830/2025 per l'anno 2019, notificatogli in data 02/04/2025 per un ammontare complessivo pari a € 87.515,04 comprensivo di: € 41.735,00 per imposte sui redditi, €
37.561,50 per sanzione pecuniaria, € 8.209,79 per interessi sino al 30/05/2025, € 8,75 per spese di notifica. Il ricorrente ha anzitutto eccepito l'illegittimità dell'avviso per la violazione dell'art. 15 della Convenzione n. 20/1992 per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
In via subordinata ha eccepito la violazione dell'art. 25 della Convenzione n. 20/1992 per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Francia nonché l'errata applicazione degli artt. 41-bis e 75 del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 3 e 169 del D.P.R. 917/1986.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 13/06/2025 il ricorrente ha dato atto che l'Ufficio aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato ed ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'AGENZIA delle ENTRATE si è costituita in giudizio e preso atto della richiesta del ricorrente si è unita alla domanda di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese id lite.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE La Corte preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e della rinuncia al giudizio del ricorrente non può che dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate. Sassari, 13.02.2026
Il Presidente-Relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)