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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, RE
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3889/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15704/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 12/11/2024 Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055225252 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055225252 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055225252 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055225252 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901882055395575 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7922/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Resistente_1 ha impugnato nei confronti di Municipia s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi di competenza del Comune di
Giugliano in Campania, nonché del Comune medesimo, i due atti di preavviso di fermo amministrativo, notificati entrambi in data 2.11.2023, il primo con riferimento a quattro avvisi di accertamento IMU relativi rispettivamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per un complessivo debito tributario di euro 17.942,43,
e il secondo con riferimento ad altro avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014 per un complessivo debito di euro 5.588,83, imposte, interessi e sanzioni comprese.
3. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la ricorrente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:
1) omessa notifica di preventiva cartella esattoriale e intimazione di pagamento, nonché omessa notifica degli stessi avvisi di accertamento indicati;
2) intervenuta decadenza;
3) estinzione dei debiti per prescrizione;
4) carenza di legittimazione ad agire di Municipia s.p.a.;
5) carenza di titolo sui veicoli oggetto della minaccia di fermo;
6) assenza di elementi essenziali degli atti.
Ha concluso pertanto la ricorrente chiedendo l'annullamento dei due atti impugnati dichiarandosi estinte le obbligazioni in essi indicate, con condanna degli intimati controparte al rimborso delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
4. Nel procedimento così introdotto nessuno si è costituito per le controparti.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 15704/2024, ha accolto il ricorso, annullando le due comunicazioni preventive di iscrizione di fermo amministrativo impugnate, e dichiarando estinte le obbligazioni per IMU in esse indicate. Ha condannato Municipia s.p.a. e il Comune di
Giugliano, in solido tra loro, al rimborso in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro duemila,00 spese generali comprese, oltre C.U. e accessori di legge se spettanti, con attribuzione al difensore anticipatario, sulla base della seguente motivazione: «il ricorso deve ritenersi fondato e meritevole pertanto di accoglimento Ed invero ricorre senza dubbio l'illegittimità degli atti impugnati per l'assorbente motivo del mancato assolvimento da parte degli intimati, dell'onere della prova in ordine alla esistenza di titoli validi a sostegno dell'attività di espropriazione intrapresa da Municipia s.p.a. con la notifica dei provvedimenti di preavviso.
In accoglimento dell'ulteriore domanda proposta dalla contribuente deve inoltre dichiararsi l'intervenuta estinzione delle obbligazioni di cui agli atti impugnati, per decadenza ex art. 1 c.1 61 G. n. 296/2006 non avendo l'Ente impositore fornito prova alcuna della regolare tempestiva notifica degli avvisi di accertamento richiamati in quei provvedimenti nel termine quinquennale previsto dalla suddetta norma».
6. Ha interposto appello l'Ufficio, sostenendo che gli Avvisi di Accertamento sottesi all'impugnato Preavviso
n. 202374051901852055225252 sono stati correttamente notificati indicato nel preavviso impugnato e come da documentazione depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. Consente la delibazione della documentazione prodotta solo in questo grado di giudizio, stante la contumacia in primo grado dell'Ufficio, l'applicazione del precedente testo dell'art. 58 del d. lgs. 546/92, tanto più nel testo della novella conseguente alla pronuncia n. 36 del 2025 della Corte costituzionale.
3. Infatti, il presente giudizio è principiato in primo grado il 27 dicembre 2023: in data anteriore all'entrata in vigore della novella: il 4 gennaio 2024.
4. Ne segue che, stante la documentazione depositata innanzi a questa Corte dall'ente impositore, non residuano dubbi in tal senso richiamando le osservazioni svolte relativamente alle notifiche dei prodromici accertamenti sottesi al preavviso n.202374051901852055225252 alle pg.
4-5 dell'atto di appello.
5. Non resta che ad accogliere l'atto di appello e dichiarare legittime le comunicazioni preventive di iscrizione del fermo Amministrativo impugnate
6. Spese e competenze del grado a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
o Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara legittime le comunicazioni preventive di iscrizione del fermo
Amministrativo impugnate;
o Condanna la parte privata al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 1500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, RE
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3889/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15704/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 12/11/2024 Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055225252 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055225252 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055225252 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901852055225252 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901882055395575 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7922/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Resistente_1 ha impugnato nei confronti di Municipia s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi di competenza del Comune di
Giugliano in Campania, nonché del Comune medesimo, i due atti di preavviso di fermo amministrativo, notificati entrambi in data 2.11.2023, il primo con riferimento a quattro avvisi di accertamento IMU relativi rispettivamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per un complessivo debito tributario di euro 17.942,43,
e il secondo con riferimento ad altro avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014 per un complessivo debito di euro 5.588,83, imposte, interessi e sanzioni comprese.
3. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la ricorrente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:
1) omessa notifica di preventiva cartella esattoriale e intimazione di pagamento, nonché omessa notifica degli stessi avvisi di accertamento indicati;
2) intervenuta decadenza;
3) estinzione dei debiti per prescrizione;
4) carenza di legittimazione ad agire di Municipia s.p.a.;
5) carenza di titolo sui veicoli oggetto della minaccia di fermo;
6) assenza di elementi essenziali degli atti.
Ha concluso pertanto la ricorrente chiedendo l'annullamento dei due atti impugnati dichiarandosi estinte le obbligazioni in essi indicate, con condanna degli intimati controparte al rimborso delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
4. Nel procedimento così introdotto nessuno si è costituito per le controparti.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 15704/2024, ha accolto il ricorso, annullando le due comunicazioni preventive di iscrizione di fermo amministrativo impugnate, e dichiarando estinte le obbligazioni per IMU in esse indicate. Ha condannato Municipia s.p.a. e il Comune di
Giugliano, in solido tra loro, al rimborso in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro duemila,00 spese generali comprese, oltre C.U. e accessori di legge se spettanti, con attribuzione al difensore anticipatario, sulla base della seguente motivazione: «il ricorso deve ritenersi fondato e meritevole pertanto di accoglimento Ed invero ricorre senza dubbio l'illegittimità degli atti impugnati per l'assorbente motivo del mancato assolvimento da parte degli intimati, dell'onere della prova in ordine alla esistenza di titoli validi a sostegno dell'attività di espropriazione intrapresa da Municipia s.p.a. con la notifica dei provvedimenti di preavviso.
In accoglimento dell'ulteriore domanda proposta dalla contribuente deve inoltre dichiararsi l'intervenuta estinzione delle obbligazioni di cui agli atti impugnati, per decadenza ex art. 1 c.1 61 G. n. 296/2006 non avendo l'Ente impositore fornito prova alcuna della regolare tempestiva notifica degli avvisi di accertamento richiamati in quei provvedimenti nel termine quinquennale previsto dalla suddetta norma».
6. Ha interposto appello l'Ufficio, sostenendo che gli Avvisi di Accertamento sottesi all'impugnato Preavviso
n. 202374051901852055225252 sono stati correttamente notificati indicato nel preavviso impugnato e come da documentazione depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. Consente la delibazione della documentazione prodotta solo in questo grado di giudizio, stante la contumacia in primo grado dell'Ufficio, l'applicazione del precedente testo dell'art. 58 del d. lgs. 546/92, tanto più nel testo della novella conseguente alla pronuncia n. 36 del 2025 della Corte costituzionale.
3. Infatti, il presente giudizio è principiato in primo grado il 27 dicembre 2023: in data anteriore all'entrata in vigore della novella: il 4 gennaio 2024.
4. Ne segue che, stante la documentazione depositata innanzi a questa Corte dall'ente impositore, non residuano dubbi in tal senso richiamando le osservazioni svolte relativamente alle notifiche dei prodromici accertamenti sottesi al preavviso n.202374051901852055225252 alle pg.
4-5 dell'atto di appello.
5. Non resta che ad accogliere l'atto di appello e dichiarare legittime le comunicazioni preventive di iscrizione del fermo Amministrativo impugnate
6. Spese e competenze del grado a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
o Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara legittime le comunicazioni preventive di iscrizione del fermo
Amministrativo impugnate;
o Condanna la parte privata al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 1500,00, oltre accessori di legge.