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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9469/2023 promossa da: Parte
(C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. GOTI Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GOTI
MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. ) - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 03/08/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Prato del 20.07.2023 e notificato in pari data con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio di titolo di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 comma 1.2 del D. Lgs. 286/98 .
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 10/06/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 Con il proprio Ricorso, nato in [...] il [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di
. CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 04-04- 2023 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
- Si evince che l'istante, giunto in Italia nel 2014, ha presentato domanda di protezione internazionale , rigettata dalla Commissione competente , ricorso rigettato dal Tribunale di
Bologna con decreto del 28.04.2022(fascicolo SA0007132-CUI:04WOVOD-reitera il fascicolo:FC0000415)
- Risiede in Italia dal 2014; parla poco la lingua italiana, dispone di una soluzione abitativa stabile e non ha un lavoro,non è coniugato, non ha figli;
la madre e la sorella vivono nel paese d'origine. Dai documenti inerenti all'attività lavorativa (controllo della banca dati interna) risulta che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con mansione di cucitore a macchina dal 21.02.2019 cessato in data 28.03.2019 per licenziamento per giusta causa, cu
2017, buste paga 2019.
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente non ha avviato un proprio percorso di vita e di emancipazione personale in Italia, infatti, rileva l'assenza di un radicamento duraturo e stabile nel tessuto sociale ed economico del paese, considerando che si trova in Italia da 8 anni;
deve considerarsi come il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale debba essere collegato ad un inserimento stabile e duraturo che nel caso di specie non si evince.
Il Questore, in data 20 luglio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto del 20 febbraio 2025, il Giudice relatore fissava udienza cartolare per il 10 giugno 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 08.09.23, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero non è intervenuto.
pagina 2 di 7 Con note scritte del 10.06.2025 il Difensore del ricorrente ha dedotto che il ricorrente ha chiesto un appuntamento con il sistema prenota facile per poter accedere alla Questura al fine di ottenere la restituzione della ricevuta avente valore sostanziale di permesso di soggiorno provvisorio che consente di svolgere attività lavorativa ma si è trovato di fatto nell'impossibilità di riprendere un appuntamento per la difficoltà nell'utilizzare il sistema prenota facile;
si è rivolto alla Questura di che ha fissato CP_2
l'appuntamento per il giorno 04/12/2025(cfr. note del 10.06.25 all.ti n.13 e 14) fino a quella data il ricorrente è impossibilitato a svolgere attività lavorativa;
la Difesa ha allegato, altresì, come le condizioni di salute del ricorrente affetto da dermatite desquamativa (cfr note del 19.07.25 all.n.12
)necessitano di cure appropriate che soltanto il servizio nazionale può effettuare, pertanto, sussiste nel caso di specie l'ipotesi del soggetto vulnerabile a causa della patologia di cui è affetto;
il ricorrente chiede, quindi, il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/98 affinché il suo diritto alla salute sia salvaguardato e tutelato nelle appropriate sedi mediche.
***
Il ricorso non merita accoglimento.
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
pagina 3 di 7 La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
pagina 4 di 7 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, ha lasciato il proprio Paese nel 2014 e vive in Italia ormai dal 11 anni;
Nell'arco temporale in cui il ricorrente è presente sul territorio italiano ovvero dal 2014 ai fini della presente procedura ha prodotto certificazione lavorativa e reddituale afferente agli anni : buste paga del 2016 giugno,luglio,novembre; buste paga del 2017,maggio,giugno, luglio;
dall'estratto conto previdenziale allegato si evincono i seguenti contratti a tempo determinato per l'anno 2016 dal 01.06.2016 al
31.08.2016 con reddito di €.3.504,00 datore di lavoro Parte_3
sede di Cesenatico, viale Carducci mansione commesso di negozio;
dal 24.10.2016 al
[...]
31.12.2016 con reddito €.1.751,00, datore di lavoro con sede in Palma Controparte_4
Campania, tipologia settore: confezione in serie di abbigliamento esterno;
per l'anno 2017 dal
01.01.2017 al 31.05.2017 con reddito €4.164.00, datore di lavoro;
dal 29.05.2017 Controparte_5 al 29.09.2017 con reddito €.2.218,00, datore di lavoro TT MI DI KA RI;
dal
13.06.2017 al 12.07.2017con reddito €836,00(cfr.all.atto del 3.08.2023) 2017,datore di lavoro Per_1
KA IA, sede di lavoro Palma Campania, via Ponte di Napoli, lavoro a tempo indeterminato, cucitore a macchina (cfr.all. atto del 3.08.23).
Altresì, considerato quanto si evince dal provvedimento della CT relativo al percorso socio lavorativo dell'istante dal momento dell'ingresso in Italia si evince che è stata presentata istanza di protezione internazionale (fascicolo SA0007132-CUI:04WOVOD -reitera il fascicolo :FC0000415) rigettata dalla
CT competente, ricorso rigettato dal Tribunale di Bologna con decreto del 28.04.2022;
Dal formulario integrativo all'istanza veniva dichiarato la permanenza sul territorio italiano dal 2014, ma l'istante parla poco la lingua italiana, con soluzione abitativa stabile e non è titolare di posizione lavorativa, non coniugato e non ha figli, mentre madre e sorella vivono nel Paese di d'origine e con le quali intrattiene rapporti;
dichiarazione di ospitalità; permesso di soggiorno;
documenti inerenti attività lavorativa (da controllo banca dati interna risulta che ha avuto un contratto a tempo indeterminato come cucitore a macchina con data inizio al 21.02.2019 cessato in data 28.03.2019 per licenziamento giusta causa;
CU 2017 ;busta paga del 2019).
Occorre rilevare come il percorso socio lavorativo del richiedente sia rimasto immutato nei successivi anni di permanenza in Italia con un andamento già in precedenza discontinuo e definitivamente interrotto nel 2017, sulla base di quanto allegato nel presente giudizio (cfr. estratto conto previdenziale allegato n.3 dell' atto introduttivo).
pagina 5 di 7 Orbene, alla luce della ratio della protezione speciale richiesta dal ricorrente, nel caso di specie non si riscontano i presupposti fondanti la suddetta misura, in quanto, operata una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, secondo il criterio precipuo del significativo percorso di integrazione sociale, declinato sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale ed altresì, considerando l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa.
Si ritiene pertanto che non sia stato dimostrato dal ricorrente, allo stato degli atti e delle produzioni allegate, l'esistenza del significativo e continuativo percorso di integrazione sociale.
Nonostante, la Difesa abbia allegato con note del 19.07.24 certificazione medica relativa ad una prescrizione di pomata per il trattamento della psoriasi, si ritiene che il diritto alla salute come declinato dalla misura de qua non sia violato nel caso di specie per il mancato accoglimento della stessa, in primis perché la patologia riferita non comporta una messa in pericolo della salute del ricorrente in punto di cure che non possano essere apprestate nel Paese d'origine; a tal proposito emerge dalle COI come il sistema sanitario del Bangladesh abbia raggiunto livelli soddisfacenti e sia in grado di soddisfare la domanda di cure e terapie della popolazione1; ma, soprattutto, perché la misura della protezione speciale va considerata, ai fini del suo accoglimento, nel complesso dei valori tutelati e scaturenti appunto dall'esistenza dell'insieme dei dati indicatori dell'integrazione sociale nel bilanciamento con il rischio individuale in caso di respingimento in un contesto che possa comprometterne i diritti inviolabili e fondamentali;
tale comparazione va effettuata alla luce della consolidata rottura con il contesto d'origine che è, per converso, conseguenza del proficuo percorso nel territorio italiano: questo percorso nel caso del ricorrente non è stato raggiunto secondo i criteri suddetti.
Pertanto, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, come attualmente vigente.
A ciò consegue il rigetto della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2 Dlgs 286/1998;
Delle spese di lite
Rapporto di ricerca COI , rilevamento Ufficio Immigrazione di Arci nazionale pagina 6 di 7 La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto all'esito del deposito della delibera di ammissione.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate sussistendo gravi motivi relativi alla condizione personale del ricorrente.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 26 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 9469/2023 promossa da: Parte
(C.F. - ) con il patrocinio dell'avv. GOTI Parte_1 C.F._1
MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GOTI
MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. ) - rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 03/08/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Prato del 20.07.2023 e notificato in pari data con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio di titolo di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 comma 1.2 del D. Lgs. 286/98 .
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 10/06/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 Con il proprio Ricorso, nato in [...] il [...], contestava il Parte_1
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di
. CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 04-04- 2023 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati:
- Si evince che l'istante, giunto in Italia nel 2014, ha presentato domanda di protezione internazionale , rigettata dalla Commissione competente , ricorso rigettato dal Tribunale di
Bologna con decreto del 28.04.2022(fascicolo SA0007132-CUI:04WOVOD-reitera il fascicolo:FC0000415)
- Risiede in Italia dal 2014; parla poco la lingua italiana, dispone di una soluzione abitativa stabile e non ha un lavoro,non è coniugato, non ha figli;
la madre e la sorella vivono nel paese d'origine. Dai documenti inerenti all'attività lavorativa (controllo della banca dati interna) risulta che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con mansione di cucitore a macchina dal 21.02.2019 cessato in data 28.03.2019 per licenziamento per giusta causa, cu
2017, buste paga 2019.
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente non ha avviato un proprio percorso di vita e di emancipazione personale in Italia, infatti, rileva l'assenza di un radicamento duraturo e stabile nel tessuto sociale ed economico del paese, considerando che si trova in Italia da 8 anni;
deve considerarsi come il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale debba essere collegato ad un inserimento stabile e duraturo che nel caso di specie non si evince.
Il Questore, in data 20 luglio 2023, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con Decreto del 20 febbraio 2025, il Giudice relatore fissava udienza cartolare per il 10 giugno 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Costituitasi l'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica in data 08.09.23, ribadiva le ragioni del diniego come espresse nel provvedimento del Questore sulla base del parere della Commissione
Territoriale di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero non è intervenuto.
pagina 2 di 7 Con note scritte del 10.06.2025 il Difensore del ricorrente ha dedotto che il ricorrente ha chiesto un appuntamento con il sistema prenota facile per poter accedere alla Questura al fine di ottenere la restituzione della ricevuta avente valore sostanziale di permesso di soggiorno provvisorio che consente di svolgere attività lavorativa ma si è trovato di fatto nell'impossibilità di riprendere un appuntamento per la difficoltà nell'utilizzare il sistema prenota facile;
si è rivolto alla Questura di che ha fissato CP_2
l'appuntamento per il giorno 04/12/2025(cfr. note del 10.06.25 all.ti n.13 e 14) fino a quella data il ricorrente è impossibilitato a svolgere attività lavorativa;
la Difesa ha allegato, altresì, come le condizioni di salute del ricorrente affetto da dermatite desquamativa (cfr note del 19.07.25 all.n.12
)necessitano di cure appropriate che soltanto il servizio nazionale può effettuare, pertanto, sussiste nel caso di specie l'ipotesi del soggetto vulnerabile a causa della patologia di cui è affetto;
il ricorrente chiede, quindi, il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/98 affinché il suo diritto alla salute sia salvaguardato e tutelato nelle appropriate sedi mediche.
***
Il ricorso non merita accoglimento.
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
pagina 3 di 7 La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
pagina 4 di 7 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, ha lasciato il proprio Paese nel 2014 e vive in Italia ormai dal 11 anni;
Nell'arco temporale in cui il ricorrente è presente sul territorio italiano ovvero dal 2014 ai fini della presente procedura ha prodotto certificazione lavorativa e reddituale afferente agli anni : buste paga del 2016 giugno,luglio,novembre; buste paga del 2017,maggio,giugno, luglio;
dall'estratto conto previdenziale allegato si evincono i seguenti contratti a tempo determinato per l'anno 2016 dal 01.06.2016 al
31.08.2016 con reddito di €.3.504,00 datore di lavoro Parte_3
sede di Cesenatico, viale Carducci mansione commesso di negozio;
dal 24.10.2016 al
[...]
31.12.2016 con reddito €.1.751,00, datore di lavoro con sede in Palma Controparte_4
Campania, tipologia settore: confezione in serie di abbigliamento esterno;
per l'anno 2017 dal
01.01.2017 al 31.05.2017 con reddito €4.164.00, datore di lavoro;
dal 29.05.2017 Controparte_5 al 29.09.2017 con reddito €.2.218,00, datore di lavoro TT MI DI KA RI;
dal
13.06.2017 al 12.07.2017con reddito €836,00(cfr.all.atto del 3.08.2023) 2017,datore di lavoro Per_1
KA IA, sede di lavoro Palma Campania, via Ponte di Napoli, lavoro a tempo indeterminato, cucitore a macchina (cfr.all. atto del 3.08.23).
Altresì, considerato quanto si evince dal provvedimento della CT relativo al percorso socio lavorativo dell'istante dal momento dell'ingresso in Italia si evince che è stata presentata istanza di protezione internazionale (fascicolo SA0007132-CUI:04WOVOD -reitera il fascicolo :FC0000415) rigettata dalla
CT competente, ricorso rigettato dal Tribunale di Bologna con decreto del 28.04.2022;
Dal formulario integrativo all'istanza veniva dichiarato la permanenza sul territorio italiano dal 2014, ma l'istante parla poco la lingua italiana, con soluzione abitativa stabile e non è titolare di posizione lavorativa, non coniugato e non ha figli, mentre madre e sorella vivono nel Paese di d'origine e con le quali intrattiene rapporti;
dichiarazione di ospitalità; permesso di soggiorno;
documenti inerenti attività lavorativa (da controllo banca dati interna risulta che ha avuto un contratto a tempo indeterminato come cucitore a macchina con data inizio al 21.02.2019 cessato in data 28.03.2019 per licenziamento giusta causa;
CU 2017 ;busta paga del 2019).
Occorre rilevare come il percorso socio lavorativo del richiedente sia rimasto immutato nei successivi anni di permanenza in Italia con un andamento già in precedenza discontinuo e definitivamente interrotto nel 2017, sulla base di quanto allegato nel presente giudizio (cfr. estratto conto previdenziale allegato n.3 dell' atto introduttivo).
pagina 5 di 7 Orbene, alla luce della ratio della protezione speciale richiesta dal ricorrente, nel caso di specie non si riscontano i presupposti fondanti la suddetta misura, in quanto, operata una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, secondo il criterio precipuo del significativo percorso di integrazione sociale, declinato sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale ed altresì, considerando l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa.
Si ritiene pertanto che non sia stato dimostrato dal ricorrente, allo stato degli atti e delle produzioni allegate, l'esistenza del significativo e continuativo percorso di integrazione sociale.
Nonostante, la Difesa abbia allegato con note del 19.07.24 certificazione medica relativa ad una prescrizione di pomata per il trattamento della psoriasi, si ritiene che il diritto alla salute come declinato dalla misura de qua non sia violato nel caso di specie per il mancato accoglimento della stessa, in primis perché la patologia riferita non comporta una messa in pericolo della salute del ricorrente in punto di cure che non possano essere apprestate nel Paese d'origine; a tal proposito emerge dalle COI come il sistema sanitario del Bangladesh abbia raggiunto livelli soddisfacenti e sia in grado di soddisfare la domanda di cure e terapie della popolazione1; ma, soprattutto, perché la misura della protezione speciale va considerata, ai fini del suo accoglimento, nel complesso dei valori tutelati e scaturenti appunto dall'esistenza dell'insieme dei dati indicatori dell'integrazione sociale nel bilanciamento con il rischio individuale in caso di respingimento in un contesto che possa comprometterne i diritti inviolabili e fondamentali;
tale comparazione va effettuata alla luce della consolidata rottura con il contesto d'origine che è, per converso, conseguenza del proficuo percorso nel territorio italiano: questo percorso nel caso del ricorrente non è stato raggiunto secondo i criteri suddetti.
Pertanto, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, come attualmente vigente.
A ciò consegue il rigetto della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2 Dlgs 286/1998;
Delle spese di lite
Rapporto di ricerca COI , rilevamento Ufficio Immigrazione di Arci nazionale pagina 6 di 7 La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte che ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto all'esito del deposito della delibera di ammissione.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate sussistendo gravi motivi relativi alla condizione personale del ricorrente.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 26 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
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