Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere dal legale rappresentante ai danni della società da lui amministrata spetta al singolo socio (nella specie, detentore della maggioranza del pacchetto azionario), che assume la posizione non solo di danneggiato dal reato, ma anche di persona offesa titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale.
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2014, n. 40578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40578 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 24/09/2014
Dott. TADDEI M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2028
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 51560/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT BI nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 26/1/2013, dal Tribunale di Genova;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso;
udito per la costituita parte civile l'avv. Costa Paolo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositando conclusioni e nota spese;
udito per l'imputato l'avv. Romeo Rodolfo in sostituzione dell'avv. Marco Turci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria depositata in cancelleria nell'interesse della costituita parte civile Marexport Global Forwarding S.r.l. in persona del legale rappresentante Corsetto UI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Genova applicava a AT BI, su concorde richiesta delle parti la pena di anni uno di reclusione ed 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 646 c.p., commi 1 e 3 in relazione all'art. 61 c.p., n. 11. 2. Avverso la citata decisione ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione AT BI, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 129 e 469 c.p.p. per non avere prosciolto l'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità, evidenziandosi, al riguardo, che l'istanza ex art. 9 c.p., comma 2 è stata proposta da parte del singolo socio, che è solo danneggiato e non persona offesa dal reato, e non dall'ente societario.
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento a quanto contenuto nell'ordinanza del 20/7/2012 secondo cui la qualità di persona offesa dal reato spetta al singolo socio. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondate entrambe le questioni prodotte, attinenti alla contestata carenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 9 c.p., comma 2, per essere stato il reato, ascritto all'attuale ricorrente, commesso all'estero.
Segnatamente l'istanza di procedimento è stata da TO UI, nella sua qualità di legale rappresentante della Marexsport Global Forwarding S.p.A. TO UI, società detentrice del 70% delle quote sociali della Mareexport Uruguay s.a., di cui era amministratore unico l'attuale ricorrente, che deteneva il restante 30% delle azioni. Dagli atti risulta che la questione relativa alla mancanza della condizione di procedibilità, per non potersi considerare la Marexsport Global Forwarding S.p.A. persona offesa dal reato, è stata sollevata dall'imputato nella fase preliminare del giudizio ed è stata respinta dal giudice, con ordinanza che pure si impugna unitamente alla sentenza, sul presupposto che il socio dovesse considerarsi titolare del bene giuridico protetto dalla norma e quindi pienamente legittimato a presentare l'istanza di procedimento. L'imputato ha, quindi, formulato, con il consenso del P.M., richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., accolta con la sentenza avverso la quale si ricorre.
Correttamente il ricorrente evidenzia che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, nei reati patrimoniali, quali la truffa e l'appropriazione indebita commessi ai danni di una società, la legittimazione a proporre la querela spetta soltanto al legale rappresentante, essendo i singoli soci, sui quali ricadono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, in quanto danneggiati, pur sempre legittimati a costituirsi parte civile (sez. 5 n. 42871 del 21/11/2002, Rv. 224130 sez. 2 n. 45089 del 10/11/2009, Rv. 245694). Ma tale principio astratto non si presta ad essere pedissequamente applicato nel caso di specie, dovendosi, invece, tener conto delle particolarità della vicenda, in relazione ai ruoli societari rispettivamente ricoperti dall'attuale ricorrente e dalla costituita parte civile;
ciò impone, in linea con altre affermazioni di questa Corte relative al delitto di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c., di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quella innanzi, astrattamente, prospettata (sez. 5 n. 37033 del 16/6/2006, Rv. 235282; sez. 2 n. 243824 del 25/2/2009, Rv. 244336). E difatti, partendo dalla premessa che l'appropriazione indebita costituisce un delitto posto a tutela del patrimonio, laddove esso sia commesso in danno di una società, la persona offesa deve essere individuata nel legale rappresentante della società stessa;
ma, nel caso di specie, ciò non è possibile, in quanto la suddetta individuazione viene a coincidere proprio con il soggetto al quale vengono ascritte le condotte illecite di appropriazione. Queste, appunto, nell'arrecare un danno alla società quale ente giuridico, in concreto danneggiano, contestualmente ed esclusivamente, il socio titolare della maggioranza del pacchetto azionario, l'attuale parte civile, essendo la restante parte delle quote detenuta dall'amministratore, al quale vengono ascritte le condotte appropriative. A tale specifica situazione di fatto consegue il riconoscimento al socio, appunto la Marexsport Global Forwarding S.p.A. in persona di TO UI, del diritto di presentare l'istanza di punibilità, dovendo lo stesso considerarsi, non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesa dallo stesso, in quanto titolare del bene giuridico costituito dal patrimonio societario leso attraverso la condotta posta in essere dal legale rappresentante della società stessa. Invero sarebbe irrazionale ed irragionevole affermare che il diritto di rimuovere l'ostacolo alla punibilità del reato dovesse spettare soltanto al soggetto al quale la condotta di reato viene ascritta e cioè che l'istanza di procedimento potesse essere presentata solo dal legale rappresentante della società, in evidente conflitto d'interessi rispetto alla posizione del socio di maggioranza.
La suddetta ricostruzione giuridica, alla base della sentenza impugnata, non viene per nulla posta in crisi dall'eventuale e non meglio precisata esistenza di diversi strumenti legislativi previsti dal diritto uruguayano finalizzati alla rimozione dell'amministratore, trattandosi di rimedi che non sono certo alternativi all'esercizio dell'azione penale in Italia in forza delle previsioni di cui agli artt. 9 e 130 c.p.. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio che si ritiene di dovere liquidare, sulla base dei valori medi previsti nella tariffa professionale, in Euro 3.510,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile TO UI liquidate in Euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014