Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10806 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
ce 67322 E N REPUBBLICA ITALIANA O I 5 Z . A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A N R I T O R . S TE"0 306/ 0 2 B I R A . . G P L Oggetto T . E L D U R A L B TRIBUTI . I E SUZIONE TRIBUTARIA A B D R contenzioso D A I T T S ricorso per cassazione E A N T osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E legittimazione passiva I S R I N I E E . A S T R.G.N. 851/00 E N Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO A M Presidente Consigliere Cron. 28412 Dott. Enrico PAPA PAOLINI Consigliere Rep. Dott. Giovanni Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER MERONE Rel. Consigliere Dott. Antonio CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION CIVELE SENTENZA 67322 sul ricorso proposto da: AR UN, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVAOUR, presso la cancelleria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO FAZIO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
UFF DISTRETTUALE II DD IMPERIA, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 2002 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 1596 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avversO la sentenza n. 194/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per in via principale;
in subordine il l'inammissibilità rigetto.
1. FATTO 1.1. Il sig. GE UN, rappresentato e di- feso come in atti, ricorre contro "l'Ufficio Distret- tuale delle Imposte Dirette di Imperia in persona del Direttore pro-tempore, per Legge rappresentato, difeso e domiciliato presso 1'Avvocatura Generale dello Sta- to", per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe.
1.2. In fatto, il GE è rimasto soccombente, nei precedenti gradi di merito, in relazione alla impu- gnazione di un avviso di accertamento IRPEF ILOR, per l'anno 1985. Ricorre dinanzi a questa Corte prospettan- do ventuno censure, raggruppate in quattro distinti ca- pi.
1.3. L' Avvocatura Generale dello Stato ha proposto 2 controricorso "per il Ministero delle Finanze e per l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Imperia".
2. DIRITTO 2.1. Il ricorso, peraltro privo della narrazione del fatto, è inammissibile in quanto proposto contro "1' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette", sog- getto privo di legittimazione passiva dinanzi a questa Corte.
2.2. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, il ricorso per cassazione, proposto nei confronti dell'ufficio territoriale, anziché del Mini- stero delle Finanze, è inammissibile, per non risultare notificato ad alcun legittimo contraddittore, in quanto l'ufficio periferico dello stesso Ministero è privo di soggettività esterna. La soluzione, negativa per il contribuente, è imposta dal rilievo che la legitimatio ad causam e quella ad processum, autonomamente fissate dal d.lgs. 546/1992 (arg. art. 1, comma 2), negli artt. 10 e 11, con riferimento per quanto in questa sede - all'ufficio del Ministero delle finanze che interessa ha emanato l'atto impugnato o non ha emesso l'atto ri- chiesto (ovvero all'ufficio sovraordinato), attiene esclusivamente al "processo dinanzi alle commissioni tributarie". Invece, il ricorso per cassazione restando regolato col procedimento che ne consegue - dalle 3 norme generali (v. art. 62, comma 2, d.lgs. 546/92), dev'essere proposto nei confronti del Ministro in cari- " In tema di contenzioso tributario, il ricorso ca. per cassazione del contribuente avversO la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione tributa- ria regionale è inammissibile se proposta nei confron- ti dell'Ufficio finanziario periferico autore dell'ac impugnato, dovendo invece essere proposto, certamento inammissibilità, nei confronti del Mini- а pena di stero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Ne consegue che, attenendo l'erronea individuazione nel ricorso del sog- getto contro il quale l'impugnazione è proposta al- l'esercizio dell'azione, e non solamente alla concreta instaurazione del contraddittorio, le conseguenze del vizio che inficia l'atto non possono essere influenza- te dalle modalità della notificazione, atto distinto e logicamente successivo. E pertanto non incide sul- la valutazione del vizio dell'impugnazione il fatto che la notificazione della chiamata in causa dell'Uffi- cio periferico sia stata eseguita (come nella specie) - organo domi- presso l'Avvocatura Generale dello Stato ciliatario ex lege del Ministro la quale non e' le- gittimata a partecipare al giudizio né in rappresen- tanza dell'Ufficio periferico effettivamente, benché 4 erroneamente chiamato, né in rappresentanza del Mini- stero delle Finanze, contro il quale la parte nessuna domanda ha proposto. Nella materia del contenzioso tributario, infatti, neppure può invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria, avendo il legislatore operato la scelta, opposta, della valoriz- zazione della autonomia amministrativa degli uffici pe- riferici nei gradi di merito del giudizio" (Cass. 1099/2002; conf. 657/2000, 8714/2001, 13730/2001).
2.3. Peraltro, non "possono riconnettersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'amministra- zione delle finanze, perché, nel caso, il vizio del- l'impugnazione deriva dall'errata individuazione della parte (ufficio periferico anziché ministero), priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione, e non riguarda la sola notificazione. Va al riguardo sottolineato che, mentre per l'atto di appello possono distinguersi requisiti formali pre- visti a pena di inammissibilità e requisiti previsti a pena di nullità, per il ricorso per cassazione il legi- slatore ha scelto, realizzando una notevole semplifica- zione, di prevedere tutti i requisiti di forma necessa- ri a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio" (Cass. 217/2002; conf. 8714/2001, 13730/2001).
2.4. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato 5 inammissibile. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto del fatto che nemmeno la stessa parte vittoriosa ha rilevato la causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa le spese. Così deciso in Roma il 18 aprile 2002. Il Consig ere estensore (dr. Antonio Done) A I R A T Il Presidente 5 U 6 . 8 B E N I 9 1 N - R / O (dr. Francesco istarella Orestano) T 4 E I / Z . 6 L 2 A L . R A R T . . S P . I B A D I G A 1 E R L E R 1 E D 3 T 1 I A S A D . N E N M E S T I •CANCELLERIA N A E S IL CANCELLIERE Oggi 24 LUG. 2002. E LD CA IL CANCELLIERE 01 Alo Ascanio 6