Decreto cautelare 18 marzo 2025
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 7916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7916 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07916/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03530/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3530 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del governo di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentao e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dal Prefetto della Provincia di Roma il 24 gennaio 2025 e notificato il 5 marzo 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IU La MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1 - Con l’odierno ricorso-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, notificato il 5 marzo 2025, con cui la Prefettura di Roma ha disposto, ai sensi dell’art. 23, lett. d) d.lgs. n. 142 del 2015, la revoca della misura di accoglienza disposta nei suoi confronti. In particolare, l’amministrazione ha fondato la revoca sul superamento della soglia dell’assegno sociale, ritenendo – sulla base dei dati Unilav – che il ricorrente, titolare dal 4 giugno 2024 di un rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 3 giugno 2025, percepisse una retribuzione annua di euro 16.912, superiore all’importo di euro 6.983,82.
2 - Il ricorso è affidato a due motivi di gravame, con i quali il ricorrente deduce:
i) la violazione, sotto il profilo procedurale, dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
ii) la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, in relazione all’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e manifesta ingiustizia, contestando, sul piano sostanziale, l’insussistenza del dedotto superamento dei limiti reddituali per l’anno di riferimento.
3 - Resiste in giudizio il Ministero dell’interno, insistendo per il rigetto del gravame.
4 - All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5 - Il ricorso è infondato.
6 - Con riguardo al primo motivo, concernente la dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, infatti, si verte in ipotesi di provvedimento vincolato, il cui contenuto dispositivo risulta rigidamente predeterminato dalla legge. L’Amministrazione, una volta accertato il superamento della soglia reddituale, è tenuta ad adottare il provvedimento di revoca della misura di accoglienza, senza che residui alcun margine di discrezionalità.
Ne discende che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo invalidante, in quanto il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato.
7 - In relazione al secondo motivo, si osserva che dalla documentazione istruttoria acquisita dalla Prefettura emerge che il ricorrente, dal 4 giugno 2024, è titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 3 giugno 2025, per il quale percepisce una retribuzione annua pari ad euro 16.912,00, ampiamente superiore alla soglia dell’assegno sociale, pari ad euro 6.983,82.
Tale dato reddituale è idoneo a dimostrare il raggiungimento di una condizione di autonomia economica e di stabile inserimento lavorativo, sufficiente a fondare, in termini prognostici, il venir meno delle esigenze di accoglienza, presupposto che giustifica la revoca del relativo beneficio.
A fronte di tali risultanze, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutarle, come la mancata percezione della retribuzione, l’interruzione del rapporto di lavoro o altre circostanze sopravvenute idonee a incidere sul quadro reddituale accertato. Parimenti, non sono state dedotte specifiche condizioni di vulnerabilità o situazioni di bisogno tali da incidere sulla valutazione amministrativa.
Ne consegue che l’Amministrazione ha legittimamente ritenuto integrati i presupposti per la revoca della misura di accoglienza, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
8 - In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
9 - Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della particolarità della fattispecie esaminata.
10 – Ricorrendone i presupposti, si conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall’apposita Commissione con decreto n. 182 del 2025.
La liquidazione del compenso spettante al difensore è rimessa a separato provvedimento, da adottarsi a seguito di specifica istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- compensa le spese di lite;
- conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviandone la liquidazione a un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES ME, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
IU La MA, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IU La MA | ES ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.