Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 19/12/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
AN AR
ha pronunciato la seguente sentenza 367/2025 nel giudizio in materia pensionistica n. 69568 proposto su istanza della signora A. N. M. P., nata OMISSIS (c.f. OMISSIS), elettivamente domiciliata in Lipari, via prof. E. Carnevale 63, presso lo studio dell’avvocato Antonella Longo, (c.f. [...]; fax 0909880701; pec antonella.longo@cert.ordineavvocatibarcellona.it, che la rappresenta e difende nel presente giudizio
CONTRO
L’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f.
[...]; pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
fax 0917798749), Francesco Gramuglia(c.f.[...]);pec:avv.francesco.gramuglia@p ostacert.inps.gov.it) e Francesco LA (C.F.[...];
pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it ) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;
Esaminati gli atti e i documenti del fascicolo processuale;
Udite, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, le parti come da verbale;
Premesso in
TO
1. La signora A. ha istaurato il presente giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità ai sensi dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
1.1. Al tal fine l’interessata rappresentava di essere affetta da numerose patologie croniche, quali la sclerosi multipla e la connettivite indifferenziata lupus like, associata a localizzazioni multiple viscerali e cutanee, oltre a lesioni vasculitiche e danni endocrini su base autoimmune, che contrastava mediante l’assunzione di farmaci immunosoppressori.
Il quadro clinico della ricorrente - riconosciuta invalida al 100%, con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 104/1992 - inoltre, sarebbe stato aggravato dalle infermità elencate: tiroidite di Hashimoto, betatalassemia, gastroduodenite cronica, varici arti inferiori con insufficienza venosa, stato ansioso reattivo, ipertensione arteriosa in cura con farmaco, valvulopatia mitralica di grado lieve-moderato, ectasia del tratto ascendente dell’aorta, patologie oculistiche, rachialgia, discopatie multiple degenerative nel tratto C3.C7, L1.L2, L3-L4 E L5-S1, anterolistesi di L5-S1 di I grado e scoliosi dorsolombare.
L’istante riferiva ancora che, in data 8 novembre 2023, aveva chiesto di essere sottoposta a visita ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all’art 2, comma, 12 della legge n.335/95 da parte della Commissione Medica per i dipendenti Pubblici istituita presso l’INPS, pronunciatasi con il verbale n. 00931362024030811035921, datato 8 marzo 2024, recante il seguente giudizio: “non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12 l. 335/95.”
La signora A., quindi, sostenendo l’erroneità di tale valutazione, asseritamente contrastante con il proprio stato di salute, chiedeva che
- previo annullamento del verbale avversato ed espletamento di una C.T.U – le fosse riconosciuto il beneficio controverso.
2. L’Inps si costituiva con memoria del 10 dicembre 2024, e dopo aver ricostruito i passaggi in cui si era articolata la vicenda e la disciplina di riferimento, in primo luogo, opponeva la mancanza di una previa domanda ammnistrativa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 153 lett. B), osservando anche che la permanenza in servizio del ricorrente contrastava con la pretesa situazione di inabilità assoluta e permanente.
La resistente, inoltre, faceva presente che il presupposto per l’attribuzione del trattamento in oggetto doveva essere accertato con maggior rigore rispetto ai requisiti richiesti per l’assegnazione di altri benefici.
L’istituto previdenziale, infine, per il caso in cui fosse stata disposta una C.T.U.., nominava come consulente di parte il Primario dell’Ufficio Sanitario di Palermo, dott. Lucia d’Anna (o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio), domiciliato presso la Direzione provinciale di Palermo nella Via F. Laurana n. 59, specificando che eventuali comunicazioni avrebbero dovuto essere inoltrate al Portale CTU e/o alla PEC direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it In conclusione, chiedeva il rigetto del ricorso con la condanna alle spese di controparte.
3. In occasione dell’udienza del 11 dicembre 2024, la parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per esaminare la costituzione di controparte, depositata tardivamente a causa di difficoltà telematiche.
4. All’udienza del 10 aprile 2025, l’avvocato Francesco Paolo Di Maria, con delega scritta dell’avvocato Antonella Longo, per la parte ricorrente, e l’avvocato Norrito, per l’INPS, confermavano le richieste spiegate nei precedenti scritti difensivi.
5. In esito all’udienza, il G.U. adottava l’ordinanza n. 77/2025, con cui chiedeva alla Sezione del Collegio medico-legale istituita presso questa Sezione giurisdizionale di chiarire se la ricorrente si trovasse o meno in uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
6. La CML ha trasmesso il richiesto parere in data 5 novembre 2025, fornendo una riposta negativa al quesito posto dal giudicante.
7. All’udienza del 18 dicembre 2025, l’avvocato Norrito, per l’INPS,
confermava le precedenti difese e chiedeva che la causa fosse posta in decisione.
Considerato in Diritto
1. La controversia attiene alla pretesa della ricorrente di conseguire il diritto alla pensione di inabilità, ex art. 2, co. 12, L. 335/1995.
2. In via preliminare occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità proposta dall’ente resistente ex art. 153, lettera b, c.g.c., rilevandosene l’infondatezza in quanto è stato proprio l’esito della visita medica cui la ricorrente è stata sottoposta, nel contesto del procedimento dalla stessa attivato, a impedire l’esito favorevole dell’istanza proposta in via amministrativa (cfr. la sentenza n. 1089/2021 di questa Sezione).
3. Passando a tratteggiare il quadro normativo applicabile alla fattispecie, si osserva che lo stesso, oltre alla norma richiamata, include il decreto 8 maggio 1997, n. 187 del Ministero del Tesoro, recante le modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e, all'art. 2, stabilisce che: “la pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a)
anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)”.
4. Nel caso di specie è incontroverso il requisito sub a) mentre gli altri due aspetti sono oggetto di contezioso in quanto la ricorrente, diversamente da quanto accertato in sede amministrativa, ritiene di essere affetta da infermità non dipendenti dal servizio di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto lavorativo e da ridurla ad uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il punto nodale della controversia attiene quindi al c.d. “requisito sanitario”, da valutarsi alla stregua della consolidata interpretazione giurisprudenziale e in base all’esame delle condizioni cliniche dell’interessata.
4. 1. In ordine al rigore che deve connotare la verifica del presupposto in questione, anche a paragone dei criteri di accesso ad altri benefici, si rinvia, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d) c.g.c. e dell’art. 17, comma 1, delle relative norme di attuazione, alla recente sentenza di questa sezione n. 346/2025 e alla giurisprudenza, contabile e di legittimità, ivi citata.
4.2. Quanto all’accertamento in concreto delle condizioni in cui versa la ricorrente, si evidenza che la locale Commissione Medico Legale, ottemperando all’ordinanza n. 77/2025, ha reso il proprio parere nei termini appresso specificati.
4.2.1. Il Collegio medico, pur non sottovalutando la complessità e la significatività del quadro clinico della paziente, ha chiarito come il complesso delle patologie da cui le stessa è afflitta, tenuto conto dello stato della relativa evoluzione e delle terapie disponibili, non è tale da azzerarne le capacità lavorative.
Più in particolare, il C.T.U. ha specificato che la ricorrente può ancora offrire un contributo utile all’amministrazione di appartenenza, trasferendo le proprie competenze alle nuove leve, che affiancandola in un’ottica di “passaggio delle consegne”, potranno apprendere dalla sua notevole esperienza e, allo stesso tempo, alleviarla da incombenze che allo stato non è in grado di assolvere o da cui è stata esentata
(utilizzo dei video – terminali).
5. Ad avviso del giudicante, la conclusione cui è approdato l’organo di consulenza circa l’insussistenza in capo alla signora A. di uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa appare condivisibile, in quanto espressa dopo un’attenta visita diretta dell’interessata e dell’esame accurato della pertinente documentazione, ivi comprese le note critiche del C.T.P.
adeguatamente confutate nell’allegato B alla relazione.
6. Pertanto, alla luce di quanto premesso, in fatto e in diritto, non riscontrandosi la compresenza di tutti i requisiti richiesti dal decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, il ricorso deve essere respinto.
7. A causa della complessità della questione, testimoniata dal necessario ricorso ad accertamento medico legale si ritiene di dover compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Dispone che nei riguardi della parte privata venga apposta a cura della Segreteria l’annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003.
Il Giudice consigliere AN AR firmato digitalmente Palermo, 18 dicembre 2025 Pubblicata il 19 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente) Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A. N. M. P., c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate. Palermo, 19 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)