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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2332/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Rossi (Cf. ) C.F._2
e (Cf. ) del Foro di Torino ed elettivame o Parte_2 C.F._3 studio dei propri legali sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 160, giusta procura in atti e
Controparte_1
, nato Torino il 05/04/1978 e residente in [...] Del Mondino n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bruno (Cf. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio legale sito in Torino iusta procura in atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 2.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1- Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna;
2- per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
3- il padre terrà con sé il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 9.00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione materna);
- infrasettimanalmente dal giovedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 16.00) fino alle ore 19.00 del venerdì, comprensivo di pernotto;
- vacanze estive: trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare tra le Parti entro Per_1 il 31 maggio di no. In difetto di accordo, negli anni pari, deciderà per prima la mamma e negli anni dispari, deciderà per primo il padre. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno dieci giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con il minore;
- vacanze invernali: ad anni alterni, un anno il 24 ed il 31 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre ed il 1° gennaio e così di seguito (Natale 2024 con mamma);
- vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni (Pasqua 2025 con papà);
- altre festività e ponti: (ad. es. 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.) ad anni alterni;
4- i sigg.ri ed si impegnano reciprocamente, in caso di trasferte lavorative di più giorni Controparte_1 Parte_1 consecutivi, lio n l'ausilio della nonna materna e/o paterna) anche nei periodi di spettanza dell'altro;
5- la sig.ra - la quale si è già allontanata unitamente al figlio dalla casa coniugale con il consenso del marito Parte_1
- sposterà, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la residenza propria e del figlio in Gassino Per_1 Torinese (TO), viale Ovidio n. 5; 6- il signor corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ed a decorrere Controparte_1 Parte_1 dal mese d - a titolo di concorso al el figlio - la somma mensile di € 650,00 Per_1
(seicentocinquanta/00). Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
7- i genitori suddivideranno le spese straordinarie per nel seguente modo: 75% (settantacinque) a carico del padre ed il Per_1 restante 25% (venticinque) a carico della madre. I sigg.ri ed concordano che per la Controparte_1 Parte_1 determinazione delle spese straordinarie si rifaranno a qua otoc 24 giugno 2016 tra il Tribunale di Ivrea ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da intendersi in tale sede integralmente richiamato;
8- l'assegno unico per il figlio verrà richiesto e trattenuto interamente dalla sig.ra anche con riferimento ad Parte_1 eventuali arretrati;
9- i sigg.ri e si concedono reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di ogni altro Parte_1 Controparte_1 documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore;
10-ciascun coniuge resterà proprietario delle autovetture e dei conti correnti allo stesso esclusivamente intestati;
11-i sigg.ri e si obbligano a comunicarsi per scritto, entro il termine perentorio di trenta Parte_1 Controparte_1 giorni, even i cilio. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio a Bargagli (GE) in data 05/0 nei CP_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 2, Parte I, Anno 2017), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale è nato un figlio, Persona_2
(24/06/2019). Come riportato, data l'incompatibilità di carattere e l'impossibilità di ricostruire l'unione familiare, i sigg.ri e hanno deciso di separarsi consensualmente. Le parti hanno inoltre dichiarato di Pt_1 Controparte_1 v Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del ombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2332/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Rossi (Cf. ) C.F._2
e (Cf. ) del Foro di Torino ed elettivame o Parte_2 C.F._3 studio dei propri legali sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 160, giusta procura in atti e
Controparte_1
, nato Torino il 05/04/1978 e residente in [...] Del Mondino n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bruno (Cf. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio legale sito in Torino iusta procura in atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 2.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1- Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza Per_1 anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna;
2- per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
3- il padre terrà con sé il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 9.00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione materna);
- infrasettimanalmente dal giovedì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 16.00) fino alle ore 19.00 del venerdì, comprensivo di pernotto;
- vacanze estive: trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare tra le Parti entro Per_1 il 31 maggio di no. In difetto di accordo, negli anni pari, deciderà per prima la mamma e negli anni dispari, deciderà per primo il padre. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno dieci giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con il minore;
- vacanze invernali: ad anni alterni, un anno il 24 ed il 31 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre ed il 1° gennaio e così di seguito (Natale 2024 con mamma);
- vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni (Pasqua 2025 con papà);
- altre festività e ponti: (ad. es. 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.) ad anni alterni;
4- i sigg.ri ed si impegnano reciprocamente, in caso di trasferte lavorative di più giorni Controparte_1 Parte_1 consecutivi, lio n l'ausilio della nonna materna e/o paterna) anche nei periodi di spettanza dell'altro;
5- la sig.ra - la quale si è già allontanata unitamente al figlio dalla casa coniugale con il consenso del marito Parte_1
- sposterà, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la residenza propria e del figlio in Gassino Per_1 Torinese (TO), viale Ovidio n. 5; 6- il signor corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ed a decorrere Controparte_1 Parte_1 dal mese d - a titolo di concorso al el figlio - la somma mensile di € 650,00 Per_1
(seicentocinquanta/00). Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
7- i genitori suddivideranno le spese straordinarie per nel seguente modo: 75% (settantacinque) a carico del padre ed il Per_1 restante 25% (venticinque) a carico della madre. I sigg.ri ed concordano che per la Controparte_1 Parte_1 determinazione delle spese straordinarie si rifaranno a qua otoc 24 giugno 2016 tra il Tribunale di Ivrea ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da intendersi in tale sede integralmente richiamato;
8- l'assegno unico per il figlio verrà richiesto e trattenuto interamente dalla sig.ra anche con riferimento ad Parte_1 eventuali arretrati;
9- i sigg.ri e si concedono reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di ogni altro Parte_1 Controparte_1 documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore;
10-ciascun coniuge resterà proprietario delle autovetture e dei conti correnti allo stesso esclusivamente intestati;
11-i sigg.ri e si obbligano a comunicarsi per scritto, entro il termine perentorio di trenta Parte_1 Controparte_1 giorni, even i cilio. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio a Bargagli (GE) in data 05/0 nei CP_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 2, Parte I, Anno 2017), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale è nato un figlio, Persona_2
(24/06/2019). Come riportato, data l'incompatibilità di carattere e l'impossibilità di ricostruire l'unione familiare, i sigg.ri e hanno deciso di separarsi consensualmente. Le parti hanno inoltre dichiarato di Pt_1 Controparte_1 v Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del ombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.