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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38247 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO nei confronti di: AR CA nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'NO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Trento, su ricorso di RN Ecaterina, ha annullato, nei confronti di costei, il decreto di sequestro preventivo emesso il 15 Aprile 2025 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento, avente ad oggetto il pubblico esercizio denominato "La dolce vita", di cui è titolare la ricorrente, indagata per il reato di cui all'articolo 512 bis cod. pen., 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38247 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 30/09/2025 commesso in concorso con il suo compagno TN NA ed altri due componenti della famiglia di costui. 2. Formulando il ricorso per Cassazione, il Sostituto Procuratore di Trento deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). In particolare, si lamenta la valutazione (negativa) del fumus boni iuris del reato contestato alla indagata, basato su congetture in ordine alla provenienza lecita del denaro utilizzato dalla donna per l'acquisto del locale sottoposto a sequestro. Si sostiene, nel ricorso, che la 'sbrigativa' motivazione del Tribunale (pg. 5) difetti di una congrua rivisitazione degli elementi di fatto che avevano indotto il giudice all'emissione del provvedimento genetico Si aggiunge che, a fronte di un decreto di sequestro compiutamente motivato, il Tribunale riduceva il proprio ragionamento motivazionale ad una fumosa congettura secondo la quale il denaro investito nell'acquisto dell'esercizio commerciale forse di provenienza lecita, a fronte della documentazione allegata dalla difesa. La motivazione addotta sorvola su plurimi elementi indiziari, disinvoltamente pretermessi dal ragionamento giustificativo del provvedimento di riesame. Al di là della motivazione incompleta ed irragionevole, ci si duole inoltre perché il Tribunale ha ecceduto i termini dell'accertamento che gli competeva, limitato alla valutazione della configurabilità della fattispecie astratta di reato in termini sommari e provvisori, prescindendo da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa (pg. 7). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché formulato per un motivo non consentito. Pur se rubricato in relazione ad una ipotizzata violazione di legge (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - art 606, lett. b, cod. proc. pen.), il motivo "attacca" il merito della decisione del Tribunale di Trento, contestandone brevità e parzialità, per non aver toccato tutti i punti esaminati dal precedente giudice, essendosi limitato all'analisi della documentazione e delle doglianze difensive. Si ripercorre, poi, la motivazione, giungendo ad indicare come 'avrebbe dovuto essere smontato l'impianto difensivo a supporto dell'istanza di riesame', analizzando la documentazione allegata dalla difesa ed indicando le conclusioni che dalla stessa si sarebbero dovute trarre. 2 1.2 Così ricapitolato il motivo, è di tutta evidenza che esso, a dispetto di quanto indicato nella rubrica, deduca un vizio motivazionale, formulando ricostruzioni alternative del fatto. Ciò, tuttavia, esula dal novero delle questioni che possano essere sottoposte in questa sede a questa Corte. Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. E se è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge, a condizione che l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), ciò non è ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risulta senza dubbio sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso. 1.3 A conclusione del ricorso (tra pg. 7 e 8), viene dedotto un ulteriore profilo di critica. Si lamenta, "l'elusione dell'accertamento" proprio della fase cautelare, cioè "se il fatto sia configurabile quale fattispecie astratta di reato in termini di sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari". Si allude, evidentemente, al fatto che il Tribunale si sia spinto troppo in là nell'analisi dei documenti offerti dalla difesa, in relazione al fumus, rischiando di intaccare e pregiudicare "l'oggetto del procedimento principale" (pg. 8). La tesi è manifestamente infondata: anche di recente è stato affermato, in relazione al tipo di valutazione richiesta al tribunale del riesame sul fumus, che il Tribunale della cautela deve compiere, primariamente, una ponderata valutazione sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono 3 richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189 - 01). Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la doglianza esposta appare manifestamente infondata, avendo il Riesame trentino limitato il suo compito alla verifica della permanenza del fumus, inizialmente prospettato e ritenuto in base alla documentazione di parte, alla luce della documentazione allegata dalla difesa (cioè dalla controparte), senza effettuare alcuna 'invasione di campo' nel merito. 2. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 settembre 2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'NO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Trento, su ricorso di RN Ecaterina, ha annullato, nei confronti di costei, il decreto di sequestro preventivo emesso il 15 Aprile 2025 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento, avente ad oggetto il pubblico esercizio denominato "La dolce vita", di cui è titolare la ricorrente, indagata per il reato di cui all'articolo 512 bis cod. pen., 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38247 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 30/09/2025 commesso in concorso con il suo compagno TN NA ed altri due componenti della famiglia di costui. 2. Formulando il ricorso per Cassazione, il Sostituto Procuratore di Trento deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). In particolare, si lamenta la valutazione (negativa) del fumus boni iuris del reato contestato alla indagata, basato su congetture in ordine alla provenienza lecita del denaro utilizzato dalla donna per l'acquisto del locale sottoposto a sequestro. Si sostiene, nel ricorso, che la 'sbrigativa' motivazione del Tribunale (pg. 5) difetti di una congrua rivisitazione degli elementi di fatto che avevano indotto il giudice all'emissione del provvedimento genetico Si aggiunge che, a fronte di un decreto di sequestro compiutamente motivato, il Tribunale riduceva il proprio ragionamento motivazionale ad una fumosa congettura secondo la quale il denaro investito nell'acquisto dell'esercizio commerciale forse di provenienza lecita, a fronte della documentazione allegata dalla difesa. La motivazione addotta sorvola su plurimi elementi indiziari, disinvoltamente pretermessi dal ragionamento giustificativo del provvedimento di riesame. Al di là della motivazione incompleta ed irragionevole, ci si duole inoltre perché il Tribunale ha ecceduto i termini dell'accertamento che gli competeva, limitato alla valutazione della configurabilità della fattispecie astratta di reato in termini sommari e provvisori, prescindendo da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa (pg. 7). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché formulato per un motivo non consentito. Pur se rubricato in relazione ad una ipotizzata violazione di legge (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - art 606, lett. b, cod. proc. pen.), il motivo "attacca" il merito della decisione del Tribunale di Trento, contestandone brevità e parzialità, per non aver toccato tutti i punti esaminati dal precedente giudice, essendosi limitato all'analisi della documentazione e delle doglianze difensive. Si ripercorre, poi, la motivazione, giungendo ad indicare come 'avrebbe dovuto essere smontato l'impianto difensivo a supporto dell'istanza di riesame', analizzando la documentazione allegata dalla difesa ed indicando le conclusioni che dalla stessa si sarebbero dovute trarre. 2 1.2 Così ricapitolato il motivo, è di tutta evidenza che esso, a dispetto di quanto indicato nella rubrica, deduca un vizio motivazionale, formulando ricostruzioni alternative del fatto. Ciò, tuttavia, esula dal novero delle questioni che possano essere sottoposte in questa sede a questa Corte. Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. E se è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge, a condizione che l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), ciò non è ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risulta senza dubbio sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso. 1.3 A conclusione del ricorso (tra pg. 7 e 8), viene dedotto un ulteriore profilo di critica. Si lamenta, "l'elusione dell'accertamento" proprio della fase cautelare, cioè "se il fatto sia configurabile quale fattispecie astratta di reato in termini di sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari". Si allude, evidentemente, al fatto che il Tribunale si sia spinto troppo in là nell'analisi dei documenti offerti dalla difesa, in relazione al fumus, rischiando di intaccare e pregiudicare "l'oggetto del procedimento principale" (pg. 8). La tesi è manifestamente infondata: anche di recente è stato affermato, in relazione al tipo di valutazione richiesta al tribunale del riesame sul fumus, che il Tribunale della cautela deve compiere, primariamente, una ponderata valutazione sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono 3 richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189 - 01). Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la doglianza esposta appare manifestamente infondata, avendo il Riesame trentino limitato il suo compito alla verifica della permanenza del fumus, inizialmente prospettato e ritenuto in base alla documentazione di parte, alla luce della documentazione allegata dalla difesa (cioè dalla controparte), senza effettuare alcuna 'invasione di campo' nel merito. 2. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 settembre 2025