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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 990/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR SE, Presidente
EC CA, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2574/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13267/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso il diniego tacito dell'istanza di rimborso dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale III di Roma.
Il contribuente, precedentemente dipendente dell'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro
(ISPESL) poi IN, aveva inventato, in collaborazione con altri tecnici, un sistema di controllo acustico per la verifica periodica dei serbatoi interrati. L'Istituto, quale titolare, e il contribuente, quale inventore, sottoscrivevano, insieme agli altri tecnici, un “Accordo per la cessione a presentare domanda di brevetto”, con cui gli inventori cedevano all'Istituto ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione, in cambio del riconoscimento di una percentuale delle somme incassate per l'utilizzo della tecnologia.
Gli inventori, in linea con i termini dell'accordo, chiedevano poi all'Istituto il riconoscimento dei diritti economici sui proventi da sfruttamento dell'invenzione. Tale richiesta veniva respinta e ne seguiva un contenzioso, conclusosi favorevolmente per il contribuente. Nelle more, le parti raggiungevano un accordo transattivo e IN erogava i compensi dovuti al contribuente a titolo di acconto del 20%, calcolato sull'intero importo di detti redditi, e rilasciava agli inventori la Certificazione Unica 2020 (anno
2019), relativa ai redditi ad essi riferibili. Tali redditi venivano considerati quali redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di “fare, non fare o permettere” ossia ritenendo applicabile l'Art. 67 c. 1 lett. l) del TUIR anziché la lettera g) dello stesso comma, cui va collegato l'art. 71 TUIR secondo il quale : “I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso”.
Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente indicava come imponibile il 75% del corrispettivo di Euro 1.754.297,00 ossia Euro 1.315.722,75, anziché del 100% applicato erroneamente dall'IN provvedendo a versare al 30.6.2020 un importo complessivo di Euro 270.955,00.
Il contribuente presentava poi interpello all'Ufficio, con esito però negativo, stante l'assunzione dell'Ufficio che la transazione avesse carattere novativo. Il contribuente si adeguava e procedeva al versamento della differenza.
In seguito, il contribuente, in data 24.10.2021, presentava all'Agenzia istanza di rimborso, a suo dire rimasta senza esito e procedeva ad impugnazione del supposto silenzio ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 546/92, ritenendo che la transazione avesse natura dichiarativa e non novativa e che nel caso di specie trovasse applicazione l'art. 67 comma 1 lettera g) del TUIR collegato all'art. 71 del TUIR nella determinazione della base imponibile in misura agevolata del 75% dei redditi.
Si costituiva l'ADE – Direzione Provinciale III di Roma eccependo, preliminarmente, la mancata formazione del silenzio-rifiuto, avendo la stessa deciso sull'istanza del contribuente con provvedimento esplicito notificato al difensore del contribuente in data 26.10.2022, divenuto definitivo in data 27.12.2022 per mancata impugnazione.
Nel merito, insisteva per l'infondatezza del ricorso rilevando come l'Istituto e gli inventori avessero sostituito al rapporto originario un nuovo rapporto con oggetto o titolo diverso ex art. 1230 c.c. Ne derivava che le somme esitate dalla transazione fossero riconducibili tra i redditi diversi derivanti "dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere", di cui all'art. 67, c. 1, lettera l), del TUIR, soggetti per l'intero ammontare a tassazione secondo le aliquote dell'IRPEF nonché alla ritenuta del 20% ai sensi dell'art. 25, c.1 1, del DPR n. 600 del 29 settembre 1973.
Il giudice di prime cure riteneva il ricorso inammissibile.
Avverso tale decisione della Corte di primo grado proponeva ricorso in appello il sig. Ricorrente_1, deducendo:
-omessa notifica del provvedimento di diniego espresso di rimborso al contribuente o nel domicilio eletto nell'istanza di rimborso. L'appellante informava di essere venuto a conoscenza della notifica del provvedimento di diniego solamente nel corso del giudizio di primo grado. La notifica veniva effettuata all'indirizzo pec della professionista che aveva curato l'istanza di rimborso, nonostante il contribuente avesse espressamente eletto il proprio domicilio digitale presso l'indirizzo di posta ordinaria dei professionisti incaricati di presentare l'istanza di rimborso. Riscontrava che nessun provvedimento di diniego fosse stato recapitato agli indirizzi forniti dall'allora istante. Insisteva, pertanto, per la mancata notificazione del provvedimento;
-violazione dell'art. 67, c. 1, lett. g) per errata qualificazione dei compensi da cessione di sfruttamento del brevetto. Rappresentava, nuovamente, come l'accordo transattivo sottoscritto da IN e gli inventori avesse carattere dichiarativo e non sostitutivo del precedente accordo del 2005, confermando quello transattivo i termini di quello originario ed i compensi stabiliti nelle percentuali statuite dal Giudice civile.
Riteneva, poi, che l'accordo transattivo non cambiasse la natura dei compensi ed il riconoscimento della spettanza degli stessi in capo (anche) al sig. Ricorrente_1. Osservava: “anche qualora si voglia ritenere, in astratto, che la transazione abbia natura novativa (omettendo per assurdo che non vi sia stato alcun preventivo accordo di cessione di sfruttamento economico facente parte integrante della transazione stessa), la Suprema Corte statuisce in ogni caso la non imponibilità ai fini Irpef delle somme corrisposte nell'ambito di una transazione novativa, a fronte della rinuncia ad agire, proprio come nella fattispecie in esame (Cass. sent. 20316/2021)”. Riteneva, in conclusione, corretto il proprio operato e da riconoscersi l'imponibilità dei redditi nella sola misura del 75%.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante ha documentalmente provato che la richiesta di rimborso inoltrata il giorno 8.11.2021 alla Direzione Provinciale I di Roma, nonostante la competenza della D.P.III di Roma a cui il ricorrente aveva indirizzato l'istanza di rimborso, fosse stata esplicitamente decisa con provvedimento del
26.10.2022, regolarmente ricevuto dalla casella di posta certificata del difensore del contribuente, riconoscendo, pertanto: “il termine di 60 giorni ai fini dell'impugnazione del diniego è spirato il 27 dicembre 2022 (art. 155 c.p.c.) mentre il presente ricorso risulta notificato via pec ad ADE il 23.1.2023 e depositato il 2 febbraio 2023”.
Il Collegio ritiene improponibile l'eccezione di omessa notifica del provvedimento di diniego espresso di rimborso: “Un atto notificato in tal modo – ovvero ai sensi del codice di procedura civile, articoli 137 e seguenti – viene considerato valido anche nel caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere la notifica o, per qualunque motivo, decida di non leggere il contenuto della comunicazione”. Piena efficacia della notifica a mezzo pec e suo valore legale.
La ricevuta prodotta dall'Ufficio indica che il messaggio è stato regolarmente ricevuto dalla casella di posta certificata della professionista in data 26 ottobre 2022, ore 8.50, pertanto il termine di 60 giorni ai fini dell'impugnazione del diniego è spirato il 27 dicembre 2022 (art. 155 c.p.c.) mentre il presente ricorso risulta notificato via pec ad ADE il 23.1.2023 e depositato il 2 febbraio 2023”.
A tal riguardo, si precisa che in ossequio all'art. 19, co. 1 lett. g del Dlgs 546/92, il diniego espresso di rimborso costituisce provvedimento impugnabile entro i 60 giorni dall'avvenuta notifica presso la Corte di
Giustizia Tributaria competente. Pertanto, non avendo il Sig. Ricorrente_1 provveduto ad effettuare l'impugnazione del provvedimento di diniego espresso di rimborso entro il 27.12.2022, tale provvedimento è divenuto definitivo e come tale inoppugnabile.
Le eccezioni sollevate sono assorbenti del merito della causa.
Appello respinto.
Il Collegio ritiene di compensare le spese, stante la controvertibilità e peculiarità della questione dedotta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e compensa le spese.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN CH US FR
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR SE, Presidente
EC CA, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2574/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13267/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso il diniego tacito dell'istanza di rimborso dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale III di Roma.
Il contribuente, precedentemente dipendente dell'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro
(ISPESL) poi IN, aveva inventato, in collaborazione con altri tecnici, un sistema di controllo acustico per la verifica periodica dei serbatoi interrati. L'Istituto, quale titolare, e il contribuente, quale inventore, sottoscrivevano, insieme agli altri tecnici, un “Accordo per la cessione a presentare domanda di brevetto”, con cui gli inventori cedevano all'Istituto ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione, in cambio del riconoscimento di una percentuale delle somme incassate per l'utilizzo della tecnologia.
Gli inventori, in linea con i termini dell'accordo, chiedevano poi all'Istituto il riconoscimento dei diritti economici sui proventi da sfruttamento dell'invenzione. Tale richiesta veniva respinta e ne seguiva un contenzioso, conclusosi favorevolmente per il contribuente. Nelle more, le parti raggiungevano un accordo transattivo e IN erogava i compensi dovuti al contribuente a titolo di acconto del 20%, calcolato sull'intero importo di detti redditi, e rilasciava agli inventori la Certificazione Unica 2020 (anno
2019), relativa ai redditi ad essi riferibili. Tali redditi venivano considerati quali redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di “fare, non fare o permettere” ossia ritenendo applicabile l'Art. 67 c. 1 lett. l) del TUIR anziché la lettera g) dello stesso comma, cui va collegato l'art. 71 TUIR secondo il quale : “I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso”.
Pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente indicava come imponibile il 75% del corrispettivo di Euro 1.754.297,00 ossia Euro 1.315.722,75, anziché del 100% applicato erroneamente dall'IN provvedendo a versare al 30.6.2020 un importo complessivo di Euro 270.955,00.
Il contribuente presentava poi interpello all'Ufficio, con esito però negativo, stante l'assunzione dell'Ufficio che la transazione avesse carattere novativo. Il contribuente si adeguava e procedeva al versamento della differenza.
In seguito, il contribuente, in data 24.10.2021, presentava all'Agenzia istanza di rimborso, a suo dire rimasta senza esito e procedeva ad impugnazione del supposto silenzio ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 546/92, ritenendo che la transazione avesse natura dichiarativa e non novativa e che nel caso di specie trovasse applicazione l'art. 67 comma 1 lettera g) del TUIR collegato all'art. 71 del TUIR nella determinazione della base imponibile in misura agevolata del 75% dei redditi.
Si costituiva l'ADE – Direzione Provinciale III di Roma eccependo, preliminarmente, la mancata formazione del silenzio-rifiuto, avendo la stessa deciso sull'istanza del contribuente con provvedimento esplicito notificato al difensore del contribuente in data 26.10.2022, divenuto definitivo in data 27.12.2022 per mancata impugnazione.
Nel merito, insisteva per l'infondatezza del ricorso rilevando come l'Istituto e gli inventori avessero sostituito al rapporto originario un nuovo rapporto con oggetto o titolo diverso ex art. 1230 c.c. Ne derivava che le somme esitate dalla transazione fossero riconducibili tra i redditi diversi derivanti "dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere", di cui all'art. 67, c. 1, lettera l), del TUIR, soggetti per l'intero ammontare a tassazione secondo le aliquote dell'IRPEF nonché alla ritenuta del 20% ai sensi dell'art. 25, c.1 1, del DPR n. 600 del 29 settembre 1973.
Il giudice di prime cure riteneva il ricorso inammissibile.
Avverso tale decisione della Corte di primo grado proponeva ricorso in appello il sig. Ricorrente_1, deducendo:
-omessa notifica del provvedimento di diniego espresso di rimborso al contribuente o nel domicilio eletto nell'istanza di rimborso. L'appellante informava di essere venuto a conoscenza della notifica del provvedimento di diniego solamente nel corso del giudizio di primo grado. La notifica veniva effettuata all'indirizzo pec della professionista che aveva curato l'istanza di rimborso, nonostante il contribuente avesse espressamente eletto il proprio domicilio digitale presso l'indirizzo di posta ordinaria dei professionisti incaricati di presentare l'istanza di rimborso. Riscontrava che nessun provvedimento di diniego fosse stato recapitato agli indirizzi forniti dall'allora istante. Insisteva, pertanto, per la mancata notificazione del provvedimento;
-violazione dell'art. 67, c. 1, lett. g) per errata qualificazione dei compensi da cessione di sfruttamento del brevetto. Rappresentava, nuovamente, come l'accordo transattivo sottoscritto da IN e gli inventori avesse carattere dichiarativo e non sostitutivo del precedente accordo del 2005, confermando quello transattivo i termini di quello originario ed i compensi stabiliti nelle percentuali statuite dal Giudice civile.
Riteneva, poi, che l'accordo transattivo non cambiasse la natura dei compensi ed il riconoscimento della spettanza degli stessi in capo (anche) al sig. Ricorrente_1. Osservava: “anche qualora si voglia ritenere, in astratto, che la transazione abbia natura novativa (omettendo per assurdo che non vi sia stato alcun preventivo accordo di cessione di sfruttamento economico facente parte integrante della transazione stessa), la Suprema Corte statuisce in ogni caso la non imponibilità ai fini Irpef delle somme corrisposte nell'ambito di una transazione novativa, a fronte della rinuncia ad agire, proprio come nella fattispecie in esame (Cass. sent. 20316/2021)”. Riteneva, in conclusione, corretto il proprio operato e da riconoscersi l'imponibilità dei redditi nella sola misura del 75%.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante ha documentalmente provato che la richiesta di rimborso inoltrata il giorno 8.11.2021 alla Direzione Provinciale I di Roma, nonostante la competenza della D.P.III di Roma a cui il ricorrente aveva indirizzato l'istanza di rimborso, fosse stata esplicitamente decisa con provvedimento del
26.10.2022, regolarmente ricevuto dalla casella di posta certificata del difensore del contribuente, riconoscendo, pertanto: “il termine di 60 giorni ai fini dell'impugnazione del diniego è spirato il 27 dicembre 2022 (art. 155 c.p.c.) mentre il presente ricorso risulta notificato via pec ad ADE il 23.1.2023 e depositato il 2 febbraio 2023”.
Il Collegio ritiene improponibile l'eccezione di omessa notifica del provvedimento di diniego espresso di rimborso: “Un atto notificato in tal modo – ovvero ai sensi del codice di procedura civile, articoli 137 e seguenti – viene considerato valido anche nel caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere la notifica o, per qualunque motivo, decida di non leggere il contenuto della comunicazione”. Piena efficacia della notifica a mezzo pec e suo valore legale.
La ricevuta prodotta dall'Ufficio indica che il messaggio è stato regolarmente ricevuto dalla casella di posta certificata della professionista in data 26 ottobre 2022, ore 8.50, pertanto il termine di 60 giorni ai fini dell'impugnazione del diniego è spirato il 27 dicembre 2022 (art. 155 c.p.c.) mentre il presente ricorso risulta notificato via pec ad ADE il 23.1.2023 e depositato il 2 febbraio 2023”.
A tal riguardo, si precisa che in ossequio all'art. 19, co. 1 lett. g del Dlgs 546/92, il diniego espresso di rimborso costituisce provvedimento impugnabile entro i 60 giorni dall'avvenuta notifica presso la Corte di
Giustizia Tributaria competente. Pertanto, non avendo il Sig. Ricorrente_1 provveduto ad effettuare l'impugnazione del provvedimento di diniego espresso di rimborso entro il 27.12.2022, tale provvedimento è divenuto definitivo e come tale inoppugnabile.
Le eccezioni sollevate sono assorbenti del merito della causa.
Appello respinto.
Il Collegio ritiene di compensare le spese, stante la controvertibilità e peculiarità della questione dedotta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e compensa le spese.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN CH US FR