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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6707/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1884/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013R01564/2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' appellante sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso avviso di accertamento IVA 2013 per indebita detrazione di €1.252,00.Nel giudizio di primo grado aveva esposto i seguenti motivi.
1 - Nullità per inesistenza della notifica.
2- Decadenza dei termini.
3- Difetto di sottoscrizione.
4- Mancata indicazione responsabile procedimento.
5- Violazione contraddittorio e Statuto del contribuente.
6- Errato calcolo pro-rata IVA.
La CTP di Siracusa rigettava il ricorso attraverso i seguenti capi di sentenza:
1- Notifica regolare (consentita a mezzo posta).
2- Nessuna decadenza (atto spedito entro il termine).
3- Avviso conforme all'art. 29 D.L. 78/2010.
4- Sottoscrizione valida con delega.
5- Contraddittorio non obbligatorio.
6- Calcolo IVA corretto.
Nell'atto di appello, il Contribuente chiede riforma della sentenza per:
1 - Notifica inesistente e decadenza (atto ricevuto 04/01/2019).
2- Errato calcolo pro-rata IVA.
3- Difetto di sottoscrizione e delega non valida.
4- Violazione contraddittorio e mancato PVC.
5- Mancata indicazione responsabile procedimento.
6- Vizi motivazionali e struttura atto non conforme all'art. 29 D.L. 78/2010.
7- Errori su interessi e aggio.
Con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadiva quanto segue:
Notifica: regolare, spedita il 17/12/2018 e ritirata il 22/12/2018 (entro termine).
Decadenza: non sussiste, perfezionata alla spedizione.
Calcolo IVA: corretto, con applicazione pro-rata (58,72%).
Sottoscrizione: valida, delega di firma provata.
Contraddittorio: non obbligatorio, invito notificato nel 2018.
Art. 29 D.L. 78/2010: atto conforme, con intimazione e avvertenze.
Interessi e aggio: previsti da legge, Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n.1884/2022 della CTP di Siracusa è infondato.
In ordine alla notifica si osserva che : l'avviso è stato spedito il 17/12/2018 e ritirato il 22/12/2018, entro il termine di decadenza (31/12/2018). Nel caso di specie appare, quindi, pienamente legittima la condotta dell'A.E. – D.P. di Siracusa, che ha provveduto alla rituale notifica dell'avviso di accertamento opposto mediante raccomandata A.R. n. 78691912905-3 (indicata nella relata di notificazione redatta dal messo speciale dell'Ufficio in calce all'atto), spedita in data 17/12/2018 e ritirata dal destinatario o suo delegato presso l'ufficio postale di giacenza, il 22/12/2018, come da A.R. già depositato in atti. Poiché la raccomandata
è stata spedita dall'A.E. il 17/12/2018, l'avviso di accertamento, relativo all'A.I. 2013, risulta senza dubbio notificato entro il termine decadenziale di 4 anni, a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi “infedele” (2014), che sarebbe spirato il 31/12/2018 Pertanto, i termini di legge prescritti dall'art. 43, comma 1° del D.P.R. 600/1973 sono stati rispettati.
Il Calcolo IVA appare corretto, con applicazione del pro-rata ex art.19 DPR 633/72; indebita detrazione
€ 1.252,00.
La sottoscrizione risulta valida, alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio.
Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per i c.d. controlli a tavolino;
e, comunque l'invito è stato notificato nel 2018.
Art. 29 D.L. 78/2010: atto conforme, con intimazione e avvertenze.
Interessi e aggio: previsti da legge, eccezioni manifestamente infondate.
Pertanto non emergono elementi idonei a giustificare la riforma della decisione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale Siracusa, che si liquidano in € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, 11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6707/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1884/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013R01564/2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' appellante sig. Ricorrente_1 aveva proposto ricorso avverso avviso di accertamento IVA 2013 per indebita detrazione di €1.252,00.Nel giudizio di primo grado aveva esposto i seguenti motivi.
1 - Nullità per inesistenza della notifica.
2- Decadenza dei termini.
3- Difetto di sottoscrizione.
4- Mancata indicazione responsabile procedimento.
5- Violazione contraddittorio e Statuto del contribuente.
6- Errato calcolo pro-rata IVA.
La CTP di Siracusa rigettava il ricorso attraverso i seguenti capi di sentenza:
1- Notifica regolare (consentita a mezzo posta).
2- Nessuna decadenza (atto spedito entro il termine).
3- Avviso conforme all'art. 29 D.L. 78/2010.
4- Sottoscrizione valida con delega.
5- Contraddittorio non obbligatorio.
6- Calcolo IVA corretto.
Nell'atto di appello, il Contribuente chiede riforma della sentenza per:
1 - Notifica inesistente e decadenza (atto ricevuto 04/01/2019).
2- Errato calcolo pro-rata IVA.
3- Difetto di sottoscrizione e delega non valida.
4- Violazione contraddittorio e mancato PVC.
5- Mancata indicazione responsabile procedimento.
6- Vizi motivazionali e struttura atto non conforme all'art. 29 D.L. 78/2010.
7- Errori su interessi e aggio.
Con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ribadiva quanto segue:
Notifica: regolare, spedita il 17/12/2018 e ritirata il 22/12/2018 (entro termine).
Decadenza: non sussiste, perfezionata alla spedizione.
Calcolo IVA: corretto, con applicazione pro-rata (58,72%).
Sottoscrizione: valida, delega di firma provata.
Contraddittorio: non obbligatorio, invito notificato nel 2018.
Art. 29 D.L. 78/2010: atto conforme, con intimazione e avvertenze.
Interessi e aggio: previsti da legge, Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n.1884/2022 della CTP di Siracusa è infondato.
In ordine alla notifica si osserva che : l'avviso è stato spedito il 17/12/2018 e ritirato il 22/12/2018, entro il termine di decadenza (31/12/2018). Nel caso di specie appare, quindi, pienamente legittima la condotta dell'A.E. – D.P. di Siracusa, che ha provveduto alla rituale notifica dell'avviso di accertamento opposto mediante raccomandata A.R. n. 78691912905-3 (indicata nella relata di notificazione redatta dal messo speciale dell'Ufficio in calce all'atto), spedita in data 17/12/2018 e ritirata dal destinatario o suo delegato presso l'ufficio postale di giacenza, il 22/12/2018, come da A.R. già depositato in atti. Poiché la raccomandata
è stata spedita dall'A.E. il 17/12/2018, l'avviso di accertamento, relativo all'A.I. 2013, risulta senza dubbio notificato entro il termine decadenziale di 4 anni, a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi “infedele” (2014), che sarebbe spirato il 31/12/2018 Pertanto, i termini di legge prescritti dall'art. 43, comma 1° del D.P.R. 600/1973 sono stati rispettati.
Il Calcolo IVA appare corretto, con applicazione del pro-rata ex art.19 DPR 633/72; indebita detrazione
€ 1.252,00.
La sottoscrizione risulta valida, alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio.
Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per i c.d. controlli a tavolino;
e, comunque l'invito è stato notificato nel 2018.
Art. 29 D.L. 78/2010: atto conforme, con intimazione e avvertenze.
Interessi e aggio: previsti da legge, eccezioni manifestamente infondate.
Pertanto non emergono elementi idonei a giustificare la riforma della decisione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale Siracusa, che si liquidano in € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, 11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE.