Ordinanza collegiale 5 gennaio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/04/2026, n. 7560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7560 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5005 del 2025, proposto da DR Di TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica D'Innocenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 7668/2018, pubblicata il 12 ottobre 2018, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 44549/2016, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. IR IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il diritto della ricorrente a percepire integralmente la retribuzione, comprensiva dell’importo pari alla soppressa indennità integrativa speciale e, per l’effetto, ha condannato il Ministero resistente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre gli interessi legali sui singoli importi, come per legge (doc. 1).
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva (cfr. docc. 2-3, anche in relazione alla certificazione di passaggio in giudicato).
In particolare, lamenta parte ricorrente che l’amministrazione ha corrisposto importi inferiori a quelli dovuti, in quanto ha erroneamente operato le trattenute previdenziali a carico del lavoratore, per un importo pari a € 6.058,02.
Inoltre, parte ricorrente deduce che l’amministrazione non ha provveduto al pagamento degli interessi legali sugli arretrati corrisposti.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 22.4.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Con riferimento alle trattenute eseguite dall’amministrazione, va rilevato che per giurisprudenza consolidata, sulla corresponsione delle somme a titolo di indennità integrativa, quali quelle oggetto del presente giudizio, è stato affermato che l’amministrazione non deve compiere “ alcuna trattenuta a titolo di contributi previdenziali, trattandosi di emolumenti arretrati rispetto ai quali, come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza, al datore di lavoro pubblico non è consentito di operare le ritenute contributive ” ( ex multis ,, T.A.R. Lazio – Roma, n. 3765/2018, n. 2930/2018, n. 3719/2018, n. 2949/2018 e n. 2948/2018).
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 850,00 (ottocentocinquanta/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND SE, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
IR IE RO, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IR IE RO | ND SE |
IL SEGRETARIO