Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 30/03/2026, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05959/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02329/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2026, proposto da
IL LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via D. Cimarosa, 32;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NC AR, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del Decreto prot. n. AOODPIT 3827 del 18 dicembre 2025, e dell’allegata graduatoria a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Ufficio II – Dirigenti Scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale viene approvata la graduatoria generale nazionale della
procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, nella parte in cui omette d’inserire il nominativo della ricorrente, ed il relativo punteggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. MI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente riferisce: a) di aver partecipato alla procedura “riservata” per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.M. 107/2023 e, dopo aver superato la prova scritta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'ha esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione; b) di avere impugnato il provvedimento n. 1254 del 28 maggio 2024 con il quale il Ministero l'ha esclusa, per carenza dei requisiti di partecipazione dalla procedura concorsuale di cui al DM 107/2023; c) con ordinanza n. 3655 del 2024 la domanda cautelare è stata accolta; d) in data 9 agosto 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto la pubblicazione della graduatoria definitiva della procedura di reclutamento, graduatoria poi successivamente rettificata in data 19 agosto 2024 per la presenza di errori materiali.; d) con ordinanza, n. 3817 del 2025, il Tribunale ha sottoposto alle parti un possibile profilo di improcedibilità, ai sensi dell'art 73, comma 3, c.p.a., attesa la mancata impugnazione della successiva approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici, prevista dall'art. 9 del D.M. n. 107 /2023, ed è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, assegnando alle parti il termine per il deposito di memorie sulla predetta questione, con rinvio a nuova udienza da fissare; e) con sentenza n. 12703/2025 il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.; f) la ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso innanzi al Consiglio di Stato (NRG 957/2026), tutt’ora pendente; g) la ricorrente è stata ammessa, ed ha regolarmente frequentato il corso di formazione previsto dal D.M. 107/2023 ed ha, infine, superato la prova finale prevista risultando idonea a ricoprire la funzione di Dirigente scolastico; h) malgrado l’esito positivo della prova finale, la ricorrente, non è stata inserita nella graduatoria di merito, impugnata con il presente gravame; i) evidenzia che la graduatoria è ad esaurimento, pertanto, il mancato inserimento comporta una certa perdita di chance, relativa alla possibilità di esercitare la funzione di dirigente scolastico.
La ricorrente sostiene che la decisione dell’Amministrazione di non procedere all’inserimento della ricorrente in graduatoria, probabilmente è scaturita dall’interpretazione di quanto statuito in rito da questo Tribunale con la sentenza n. 12703/2025 con cui è stata dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse a seguito della mancata impugnazione da parte della ricorrente di due successive modifiche della graduatoria, impugnata con il ricorso principale.
La sentenza afferma: “ Ne consegue, pertanto, che il Collegio non può che prendere atto di tale circostanza e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. con esonero di ogni valutazione nel merito, fatte comunque salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione resistente, tenuto anche conto della intervenuta integrazione del contraddittorio e dell’assenza di opposizioni.”.
Ad avviso della ricorrente il resistente Ministero “ avrebbe potuto (rectius dovuto) esercitare quel potere di azione discrezionale di cui è dotato, facendo ricorso a quei “margini di operatività, più o meno ampi” che, nel caso di specie anche la sentenza di Codesto Ecc.mo Tribunale riconosce (fatte comunque salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione resistente), in modo da “consentire una corretta calibrazione del potere esercitato in base alle peculiarità del caso concreto”.
Conclusivamente chiede che questo Tribunale condanni l’amministrazione a inserire il nominativo della ricorrente nella graduatoria impugnata.
Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, previo avviso ex art 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
In breve, parte ricorrente si lamenta del fatto che l’amministrazione resistente avrebbe potuto (rectius dovuto) esercitare quel potere di azione discrezionale di cui è dotata, facendo ricorso a quei “margini di operatività, più o meno ampi” che, nel caso di specie, la sentenza TAR riconosce.
Dalla lettura complessiva della riportata sentenza del TAR del Lazio si evince che quest’ultima ha solo ribadito, mediante un mero invito, quanto già ricavabile dai principi generali dell’azione amministrativa in punto di autotutela, ossia che l’amministrazione può sempre rivalutare la decisione presa (la cui impugnazione giurisdizionale è stata, nel caso di specie, dichiarata improcedibile) ai fini di una decisione sostanzialmente “bonaria” del rapporto giuridico, mentre la stessa sentenza non può essere qualificata fonte formale dell’obbligo di provvedere in autotutela, così come vorrebbe parte ricorrente, che come noto non esiste mai.
Piuttosto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. parte ricorrente avrebbe potuto e potrebbe ancora presentare una istanza volta a sollecitare un provvedimento espresso dell’amministrazione sull’esercizio del potere di autotutela e, a fronte dell’istanza rimasta priva di riscontro, reagire con il rimedio di cui all’art. 117 c.p.a..
Invero, il silenzio è uno strumento di tutela congegnato dal legislatore proprio per reagire al mancato e illegittimo esercizio dall’azione amministrativa, nei casi in cui tale inerzia comprometta l’interesse al conseguimento di un bene della vita cui il privato anela e che necessita della intermediazione del potere.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Atteso che la particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
MI LA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI LA | EL Caminiti |
IL SEGRETARIO