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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
STAGNO MICHELE, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 698/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate- Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIF.IST.RIM IRPEF-ALTRO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate- Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIF.IST.RIM n. ., IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnano il silenzio-rigetto sull'istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
I ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, rappresentano di aver percepito l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF) successivamente al loro congedo;
che tale indennità, concessa in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, è stata interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2.; che tale circolare aveva fornito al FAF, in qualità di sostituto d'imposta, le direttive per la tassazione dell'indennità di buonuscita, qualificandola come soggetta a tassazione separata senza applicare alcuna riduzione della base imponibile.
Asserivano che l'errore interpretativo originato dalla circolare ministeriale del 1986 aveva avuto un impatto diretto sulle ritenute operate dal FAF, generando un prelievo fiscale indebito a danno dei ricorrenti.
Sostenevano di aver subito un'imposizione fiscale non dovuta.
Richiamavano il parere n. 91/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate da cui risultava che il criterio di imposizione adottato era errato.
Ritenevano la legittimità della domanda collettiva di rimborso.
Lamentavano la violazione dell'art. 21 del Dlvo 31 dicembre 1992 n. 546, l'erronea tassazione ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis TUIR.
Sostenevano che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso, previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dovesse decorrere dalla “data in cui è sopraggiunto l'evento che ha reso evidente e incontrovertibile l'errore fiscale, ossia il parere emesso dall'Agenzia nel 2024”.
Formulavano richiesta di spese legali ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni
A. Accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso IRPEF presentate dai ricorrenti. B. Ordinare all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR, dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. C. Ordinare l'immediata liquidazione degli importi oggetto di rimborso, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio. IN VIA SUBORDINATA E RESIDUALE: Qualora la Commissione ritenesse comunque applicabile il regime di decadenza, con conseguente riconoscimento dell'eventuale decadenza dei ricorrenti dalla possibilità di chiedere il rimborso, si chiede, in via subordinata 20 19 e residuale, di voler: D. Condannare l'Agenzia delle Entrate a restituire, ai sensi dell'istituto dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., le somme indebitamente trattenute a titolo di ritenuta IRPEF in eccesso. Tale richiesta si fonda sul fatto che l'Agenzia delle Entrate ha trattenuto somme non dovute, originando un indebito arricchimento a scapito dei ricorrenti. Tale situazione è stata ingenerata dall'errore interpretativo della stessa Amministrazione Finanziaria, che ha indotto il FAF a effettuare ritenute indebite. Pertanto, qualora la domanda di rimborso fosse dichiarata decaduta, l'unico rimedio giuridico possibile per evitare un'ingiustizia manifesta sarebbe l'applicazione dell'art. 2041 c.c., che prevede la restituzione di quanto indebitamente percepito. E. Condannare, ex art. 96 c.p.c., l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti pari ad
€ 500,00 ciascuno o nella minor o maggior somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a causa del comportamento dilatorio e temerario, consistente nel mancato accoglimento delle istanze di rimborso, nonostante l'evidenza della normativa favorevole e il decorso dei termini per il silenzio-rigetto, con conseguente aggravio del contenzioso presso le sedi giudiziarie;
F. Condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario, anche in relazione alla domanda subordinata e residuale. Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti 20 20 del procedimento relativo.
Si costituiva l'ufficio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sull'assunto che i ricorrenti non avrebbero indicato le date delle singole ritenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va, infatti ricordato che, in caso di indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi con applicazione di un'aliquota d'imposta errata ed eccessiva, il contribuente può proporre istanza di rimborso, ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data della ritenuta e consegna dei buoni, perché l'amministrazione finanziaria ha manifestato, mediante tale consegna, la propria valutazione definitiva in ordine alle somme spettanti, con trattenuta di quanto dovuto a titolo d'imposta; pertanto, la successiva scelta discrezionale del contribuente, di ripartire nel tempo la riscossione dei titoli, non incide sul termine per l'istanza di rimborso. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30326 del 31/10/2023 (Rv. 669269 -
01)
Allo stesso modo, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata, ritenendo che il termine per l'istanza di rimborso decorresse, nell'ipotesi di effettuazione di una ritenuta da parte del sostituto d'imposta, da detto momento e non da quello in cui sia stato ricalcolato l'ammontare dell'imposta dovuta con l'evidenziazione del saldo a credito del contribuente). Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018 (Rv. 647107 - 01).
Quindi, da un lato il termine previsto dall'art. 38 decorre dalla ritenuta effettuata e dall'altro i ricorrenti non hanno indicato le date delle singole ritenute.
Per questi motivi
, il ricorso è infondato.
Quanto alle spese, tenuto conto della particolarità del caso, le stesse possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
STAGNO MICHELE, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 698/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate- Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIF.IST.RIM IRPEF-ALTRO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate- Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIF.IST.RIM n. ., IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnano il silenzio-rigetto sull'istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
I ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, rappresentano di aver percepito l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF) successivamente al loro congedo;
che tale indennità, concessa in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, è stata interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2.; che tale circolare aveva fornito al FAF, in qualità di sostituto d'imposta, le direttive per la tassazione dell'indennità di buonuscita, qualificandola come soggetta a tassazione separata senza applicare alcuna riduzione della base imponibile.
Asserivano che l'errore interpretativo originato dalla circolare ministeriale del 1986 aveva avuto un impatto diretto sulle ritenute operate dal FAF, generando un prelievo fiscale indebito a danno dei ricorrenti.
Sostenevano di aver subito un'imposizione fiscale non dovuta.
Richiamavano il parere n. 91/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate da cui risultava che il criterio di imposizione adottato era errato.
Ritenevano la legittimità della domanda collettiva di rimborso.
Lamentavano la violazione dell'art. 21 del Dlvo 31 dicembre 1992 n. 546, l'erronea tassazione ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis TUIR.
Sostenevano che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso, previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dovesse decorrere dalla “data in cui è sopraggiunto l'evento che ha reso evidente e incontrovertibile l'errore fiscale, ossia il parere emesso dall'Agenzia nel 2024”.
Formulavano richiesta di spese legali ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni
A. Accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso IRPEF presentate dai ricorrenti. B. Ordinare all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR, dalla risposta n. 91/2024 dell'Agenzia delle Entrate, e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. C. Ordinare l'immediata liquidazione degli importi oggetto di rimborso, come dettagliato nei fogli di calcolo allegati all'istanza di rimborso o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio. IN VIA SUBORDINATA E RESIDUALE: Qualora la Commissione ritenesse comunque applicabile il regime di decadenza, con conseguente riconoscimento dell'eventuale decadenza dei ricorrenti dalla possibilità di chiedere il rimborso, si chiede, in via subordinata 20 19 e residuale, di voler: D. Condannare l'Agenzia delle Entrate a restituire, ai sensi dell'istituto dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., le somme indebitamente trattenute a titolo di ritenuta IRPEF in eccesso. Tale richiesta si fonda sul fatto che l'Agenzia delle Entrate ha trattenuto somme non dovute, originando un indebito arricchimento a scapito dei ricorrenti. Tale situazione è stata ingenerata dall'errore interpretativo della stessa Amministrazione Finanziaria, che ha indotto il FAF a effettuare ritenute indebite. Pertanto, qualora la domanda di rimborso fosse dichiarata decaduta, l'unico rimedio giuridico possibile per evitare un'ingiustizia manifesta sarebbe l'applicazione dell'art. 2041 c.c., che prevede la restituzione di quanto indebitamente percepito. E. Condannare, ex art. 96 c.p.c., l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti pari ad
€ 500,00 ciascuno o nella minor o maggior somma ritenuta di giustizia in via equitativa, a causa del comportamento dilatorio e temerario, consistente nel mancato accoglimento delle istanze di rimborso, nonostante l'evidenza della normativa favorevole e il decorso dei termini per il silenzio-rigetto, con conseguente aggravio del contenzioso presso le sedi giudiziarie;
F. Condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario, anche in relazione alla domanda subordinata e residuale. Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte dell'Amministrazione degli atti 20 20 del procedimento relativo.
Si costituiva l'ufficio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sull'assunto che i ricorrenti non avrebbero indicato le date delle singole ritenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va, infatti ricordato che, in caso di indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi con applicazione di un'aliquota d'imposta errata ed eccessiva, il contribuente può proporre istanza di rimborso, ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data della ritenuta e consegna dei buoni, perché l'amministrazione finanziaria ha manifestato, mediante tale consegna, la propria valutazione definitiva in ordine alle somme spettanti, con trattenuta di quanto dovuto a titolo d'imposta; pertanto, la successiva scelta discrezionale del contribuente, di ripartire nel tempo la riscossione dei titoli, non incide sul termine per l'istanza di rimborso. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30326 del 31/10/2023 (Rv. 669269 -
01)
Allo stesso modo, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata, ritenendo che il termine per l'istanza di rimborso decorresse, nell'ipotesi di effettuazione di una ritenuta da parte del sostituto d'imposta, da detto momento e non da quello in cui sia stato ricalcolato l'ammontare dell'imposta dovuta con l'evidenziazione del saldo a credito del contribuente). Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018 (Rv. 647107 - 01).
Quindi, da un lato il termine previsto dall'art. 38 decorre dalla ritenuta effettuata e dall'altro i ricorrenti non hanno indicato le date delle singole ritenute.
Per questi motivi
, il ricorso è infondato.
Quanto alle spese, tenuto conto della particolarità del caso, le stesse possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.