CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4308/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO SERVIZI Società_1
- DINIEGO RIMBORSO SERVIZI Società_1
- DINIEGO RIMBORSO SERVIZI Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13 ottobre 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata il 25 settembre 2023 all'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale Lombardia, relativa all'imposta sui servizi digitali versata per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4308/2025 R.G.R.
La ricorrente, operante nel settore delle vendite mediante internet di beni di abbigliamento, moda e design, rilevava che l'imposta sui servizi digitali non fosse dovuta con riferimento alle vendite di beni conseguenti a contratti di conto vendita con i fornitori, essendo l'imposta dovuta (e regolarmente pagata) riguardo ad altra tipologia di vendita, secondo il modello del marketplace e della commissione della vendita, in cui il cliente finale interagisce, tramite il sito web della Ricorrente_1, con i venditori e la ricorrente guadagna una commissione per la propria intermediazione.
Con riferimento alle vendite, sui cui ricavi riteneva non dovuta l'imposta sui servizi digitali, osservava che i beni acquistati dal cliente finale erano a disposizione della ricorrente in virtù di contratti in conto vendita, assimilabili al contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 c.c., in quanto i fornitori consegnavano i beni alla ricorrente, ma questa non ne diveniva immediatamente proprietaria;
infatti solo a seguito dell'ordine di acquisto del cliente finale, la ricorrente procede all'acquisto dei beni e comunica al cliente l'accettazione della proposta di acquisto, così concludendo il contratto di vendita.
Ripercorrendo la normativa sull'imposta sui servizi digitali, disciplinata dall'art. 1, commi 35-50 L. 145/2018, non contestando l'applicabilità di tale normativa a sé da un punto di vista soggettivo, riteneva tuttavia che tale imposta non potesse essere applicata per mancanza degli elementi oggettivi, in quanto essa non poneva a disposizione degli utenti “interfacce digitali multilaterali”, interagendo i clienti solo con la ricorrente e non con i fornitori della stessa;
sui siti web della ricorrente gli utenti non erano in alcun modo in contatto tra loro e non potevano interagire, in quanto il rapporto era esclusivamente tra cliente e società ricorrente.
Osservava in sostanza che la ricorrente vendesse ai clienti beni di cui aveva la disponibilità a seguito della stipulazione di contratti estimatori con i fornitori, in base ai quali questi consegnavano i beni alla ricorrente presso i suoi magazzini, curando il trasporto e assumendone il rischio ed impegnandosi a garantire la conformità dei beni alle disposizioni di legge in materia e la rispondenza degli stessi a quanto offerto;
tali beni rimanevano tuttavia di proprietà dei fornitori, poiché solo a seguito di una proposta di acquisto da parte del cliente, la ricorrente acquistava effettivamente il prodotto che veniva poi consegnato all'acquirente.
In relazione a tali compravendite tra ricorrente e cliente finale l'imposta su servizi digitali non era dunque dovuta, in quanto da un lato non si era in presenza di interfacce digitali multilaterali e il rapporto era esclusivamente tra ricorrente e singolo cliente, che non poteva interagire con il fornitore primario dei beni offerti in vendita sul sito, mentre d'altro lato, per le medesime ragioni, la ricorrente non poteva essere qualificata come mera intermediaria, atteso che che la stessa sopportava i rischi relativi ai contratti stipulati con i clienti, determinava liberamente i prezzi dei prodotti venduti, sopportava il rischio del credito ai clienti e della distruzione, danneggiamento o deterioramento dei prodotti, una volta entrati nel proprio magazzino e decorsi trenta giorni dalla ricezione senza contestazioni ai fornitori, nonché il rischio dell'invenduto, prevedendo molti contratti con i fornitori o l'obbligo di un acquisto minimo garantito da parte della ricorrente o l'acquisto totale dell'invenduto.
Osservava altresì come, proprio per queste ragioni, essa redigesse i bilanci in base ai principi contabili IAS/
IFRS proprio perché aveva il controllo completo dei beni venduti ai clienti e pertanto indicasse come ricavi i corrispettivi di tali vendite.
In via subordinata chiedeva comunque che l'imposta digitale sui servizi fosse pagata solo con riferimento alle vendite effettuate nei confronti di clienti italiani, non potendosi applicare la fiscalità nazionale alle vendite nei confronti di utenti all'estero.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava infatti come nel caso di specie sussistessero tutti i presupposti per l'applicazione dell'imposta digitale sui servizi.
In particolare rilevava come i siti web della ricorrente mettessero a disposizione una interfaccia digitale multilaterale che consentiva agli utenti di interagire tra loro, al fine di facilitare la fornitura diretta di beni, risultando, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che i clienti, secondo le condizioni generali di contratto, potessero poi contattare direttamente il fornitore (indicato come partner).
Riteneva che sulla ricorrente non incombesse un generalizzato rischio relativamente alla distruzione, danneggiamento e deterioramento dei beni ricevuti dai fornitori, ben potendo la stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dei beni, fare valere con i fornitori eventuali vizi o difformità degli stessi;
peraltro la stessa garanzia di qualità dei prodotti permaneva in capo ai fornitori.
Rilevava altresì come la stessa asserita libertà di determinazione dei prezzi fosse alquanto limitata in range predefiniti, non potendo la ricorrente vendere a costi troppo bassi anche per non danneggiare la reputazione dei fornitori.
Con riferimento alla richiesta subordinata del ricorso, osservava come la ricorrente non avesse fornito prova alcuna della effettiva localizzazione dei clienti all'estero, piuttosto che in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
La società ricorrente opera nel settore delle vendite mediante internet di beni di abbigliamento, moda e design e per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 ha versato all'amministrazione finanziaria l'imposta sui servizi di digitali;
ritenendo poi che l'imposta sui servizi digitali non fosse dovuta con riferimento alle vendite di beni conseguenti a contratti di conto vendita con i fornitori, essendo l'imposta dovuta (e regolarmente pagata) riguardo ad altra tipologia di vendita (secondo il modello del marketplace e della commissione della vendita, in cui il cliente finale interagisce, tramite il sito web della Ricorrente_1, con i venditori e la ricorrente guadagna una commissione per la propria intermediazione), presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate per un importo complessivo pari ad euro 1.041.464,72 L'imposta digitale sui servizi è stata istituita con l'art. 1, comma 35, L. 145/2018.
Il comma 36 del predetto art. 1 indica quali siano i soggetti passivi dell'imposta, tra cui rientra incontestabilmente la ricorrente.
Ai fini della decisione della presente controversia è decisivo l'art. 1, comma 37 lett. B) L. 145/2018 (come vigente all'epoca dei fatti) secondo cui l'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla “messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi”.
La parte ricorrente ha chiaramente specificato come l'imposta digitale sui servizi sia stata dalla stessa pagata e non ne sia stato richiesto il rimborso relativamente ad una delle forme delle proprie attività sui propri siti, ovverosia riguardo ad altra tipologia di vendita secondo il modello del marketplace e della commissione della vendita, in cui il cliente finale interagisce, tramite il sito web della Ricorrente_1, con i venditori e la ricorrente guadagna una commissione per la propria intermediazione.
Nel ricorso è specificato infatti quali somme a titolo di imposta siano state pagate per tale tipologia di vendita.
L'istanza di rimborso concerne infatti esclusivamente la tassazione dei ricavi derivanti dai contratti in conto vendita e, effettivamente, per tali ricavi non risulta applicabile l'art. 1, comma 37 lett. B), L. 145/2018.
Come ampiamente argomentato nel ricorso, anche con produzione di contratti con i fornitori dei prodotti posti in vendita sul proprio sito web, i beni acquistati dal cliente finale erano a disposizione della ricorrente in virtù di contratti, assimilabili al contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 c.c., in quanto i fornitori consegnavano i beni alla ricorrente, ma questa non ne diveniva immediatamente proprietaria;
infatti solo a seguito dell'ordine di acquisto del cliente finale, la ricorrente procede all'acquisto dei beni e comunica al cliente l'accettazione della proposta di acquisto, così concludendo il contratto di vendita.
Peraltro questo aspetto, seppur diffusamente trattato nel ricorso, non è peraltro decisivo, rilevando esclusivamente la possibile sussumibilità dell'attività in questione nella fattispecie normativa disciplinata dal citato art. 1, comma 37 lett. B), L 145/2018.
Non risulta infatti che per tali tipologie di vendita la ricorrente abbia messo a disposizione degli utenti/clienti una interfaccia digitale multilaterale in grado di permettere contratti ed interazioni tra gli stessi, atteso che il rapporto risulta esclusivamente tra cliente e società ricorrente, non essendo possibile alcun contatto tra i clienti tra loro o tra clienti e fornitori della ricorrente all'interno del sito web, che, per tale ragione, non integra dunque una interfaccia digitale multilaterale, né l'attività della ricorrente può definirsi come attività di intermediazione, in quanto è proprio la società ricorrente a stipulare direttamene contratto di vendita con i clienti.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ha segnalato come una possibile interazione tra cliente e fornitore primario dei beni sia previsto proprio dalle condizioni generali di contratto di vendita della ricorrente;
tuttavia, in primo luogo, tali interazioni sono estranee al sito web della ricorrente e, in linea generale, è sempre possibile un contratto tra cliente finale e produttore di u bene.
Quando poi, nelle predette condizioni generali di contratto si specifica che “quando acquisti su yoox.com uno o più prodotti offerti da un Partner, concludi un contratto direttamente con il partner, che potrai contattare”, si fa evidentemente riferimento a quella tipologia di attività di intermediazione (marketplace) per la quale la ricorrente non contesta la debenza dell'imposta.
Sebbene, come detto, non decisivo nel presente giudizio, appare comunque opportuno analizzare la tipologia di contratto stipulato dalla ricorrente con i fornitori, ad ulteriore dimostrazione dell'assenza di una attività di mera intermediazione con riferimento ai contratti per i cui ricavi è richiesto il rimborso dell'imposta sui servizi digitali versata.
Il contratto tra ricorrente e fornitori, come quelli prodotti in atti, integra effettivamente il contratto estimatorio ex art. 1556 c.c.
Il fornitore consegna infatti dei beni alla ricorrente, che non ne diviene immediatamente proprietaria, mantenendo il diritto a pagarne il prezzo (così divenendone proprietaria) o restituire il bene ai fornitori.
Al momento della proposta di acquisto del cliente la ricorrente acquista il bene, dà conferma al cliente e gli consegna il bene.
Al momento della effettiva vendita al cliente dunque il bene compravenduto è nella disponibilità della ricorrente, che, dunque, agisce in proprio e non quale intermediario.
Per tali ragioni essa assume il rischio per i mancati pagamenti del bene o per condotte eventualmente truffaldine degli acquirenti.
Parimenti a suo carico è il rischio per distruzione, danneggiamento e deterioramento dei beni, in quanto il rischio del fornitore concerne solo le fasi della consegna alla ricorrente e, come previsto generalmente, per la rispondenza dei beni ceduti alle disposizioni di legge in materia e per la conformità degli stessi a quanto indicato nel corrente;
eventuali vizi devono tuttavia essere rilevati dalla ricorrente entro 30 giorni dalla consegna dei beni, rimanendo in capo alla stessa ogni rischio per il periodo successivo.
Anche il prezzo di vendita sul sito web è deciso dalla ricorrente, sebbene nei liti degli accordi contrattuali con i fornitori, i quali evidentemente vogliono evitare una vendita a prezzi non consoni dei propri prodotti per non danneggiare la propria reputazione sul mercato.
In sostanza può affermarsi, per tutte le ragioni suindicate, che l'imposta digitale sui servizi non sia dovuta per l'evidente insussistenza di una “messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi” e per il ruolo non di intermediazione svolto dalla ricorrente nelle vendite in oggetto.
Quanto ai conteggi relativi alla richiesta di rimborso, nulla è stato controdedotto dall'Agenzia delle Entrate
e, come detto, correttamente, la ricorrente ha specificato come la richiesta concerna solo i ricavi derivanti da contratti in conto vendita e non con riferimento alla effettiva attività di intermediazione svolta per altra tipologia di vendita, per la quale l'imposta è stata pagata e non ne è stato richiesto il rimborso.
L'accoglimento della richiesta principale esime evidentemente dall'analisi della richiesta subordinata avanzata nel ricorso.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerando che l'imposta digitale sui servizi è di recente istituzione e che in materia non si rinviene alcuna giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. Milano, 20.1.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Chindemi
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4308/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO SERVIZI Società_1
- DINIEGO RIMBORSO SERVIZI Società_1
- DINIEGO RIMBORSO SERVIZI Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13 ottobre 2025 la Ricorrente_1 s.p.a. impugnava, chiedendone l'annullamento, il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata il 25 settembre 2023 all'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale Lombardia, relativa all'imposta sui servizi digitali versata per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4308/2025 R.G.R.
La ricorrente, operante nel settore delle vendite mediante internet di beni di abbigliamento, moda e design, rilevava che l'imposta sui servizi digitali non fosse dovuta con riferimento alle vendite di beni conseguenti a contratti di conto vendita con i fornitori, essendo l'imposta dovuta (e regolarmente pagata) riguardo ad altra tipologia di vendita, secondo il modello del marketplace e della commissione della vendita, in cui il cliente finale interagisce, tramite il sito web della Ricorrente_1, con i venditori e la ricorrente guadagna una commissione per la propria intermediazione.
Con riferimento alle vendite, sui cui ricavi riteneva non dovuta l'imposta sui servizi digitali, osservava che i beni acquistati dal cliente finale erano a disposizione della ricorrente in virtù di contratti in conto vendita, assimilabili al contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 c.c., in quanto i fornitori consegnavano i beni alla ricorrente, ma questa non ne diveniva immediatamente proprietaria;
infatti solo a seguito dell'ordine di acquisto del cliente finale, la ricorrente procede all'acquisto dei beni e comunica al cliente l'accettazione della proposta di acquisto, così concludendo il contratto di vendita.
Ripercorrendo la normativa sull'imposta sui servizi digitali, disciplinata dall'art. 1, commi 35-50 L. 145/2018, non contestando l'applicabilità di tale normativa a sé da un punto di vista soggettivo, riteneva tuttavia che tale imposta non potesse essere applicata per mancanza degli elementi oggettivi, in quanto essa non poneva a disposizione degli utenti “interfacce digitali multilaterali”, interagendo i clienti solo con la ricorrente e non con i fornitori della stessa;
sui siti web della ricorrente gli utenti non erano in alcun modo in contatto tra loro e non potevano interagire, in quanto il rapporto era esclusivamente tra cliente e società ricorrente.
Osservava in sostanza che la ricorrente vendesse ai clienti beni di cui aveva la disponibilità a seguito della stipulazione di contratti estimatori con i fornitori, in base ai quali questi consegnavano i beni alla ricorrente presso i suoi magazzini, curando il trasporto e assumendone il rischio ed impegnandosi a garantire la conformità dei beni alle disposizioni di legge in materia e la rispondenza degli stessi a quanto offerto;
tali beni rimanevano tuttavia di proprietà dei fornitori, poiché solo a seguito di una proposta di acquisto da parte del cliente, la ricorrente acquistava effettivamente il prodotto che veniva poi consegnato all'acquirente.
In relazione a tali compravendite tra ricorrente e cliente finale l'imposta su servizi digitali non era dunque dovuta, in quanto da un lato non si era in presenza di interfacce digitali multilaterali e il rapporto era esclusivamente tra ricorrente e singolo cliente, che non poteva interagire con il fornitore primario dei beni offerti in vendita sul sito, mentre d'altro lato, per le medesime ragioni, la ricorrente non poteva essere qualificata come mera intermediaria, atteso che che la stessa sopportava i rischi relativi ai contratti stipulati con i clienti, determinava liberamente i prezzi dei prodotti venduti, sopportava il rischio del credito ai clienti e della distruzione, danneggiamento o deterioramento dei prodotti, una volta entrati nel proprio magazzino e decorsi trenta giorni dalla ricezione senza contestazioni ai fornitori, nonché il rischio dell'invenduto, prevedendo molti contratti con i fornitori o l'obbligo di un acquisto minimo garantito da parte della ricorrente o l'acquisto totale dell'invenduto.
Osservava altresì come, proprio per queste ragioni, essa redigesse i bilanci in base ai principi contabili IAS/
IFRS proprio perché aveva il controllo completo dei beni venduti ai clienti e pertanto indicasse come ricavi i corrispettivi di tali vendite.
In via subordinata chiedeva comunque che l'imposta digitale sui servizi fosse pagata solo con riferimento alle vendite effettuate nei confronti di clienti italiani, non potendosi applicare la fiscalità nazionale alle vendite nei confronti di utenti all'estero.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava infatti come nel caso di specie sussistessero tutti i presupposti per l'applicazione dell'imposta digitale sui servizi.
In particolare rilevava come i siti web della ricorrente mettessero a disposizione una interfaccia digitale multilaterale che consentiva agli utenti di interagire tra loro, al fine di facilitare la fornitura diretta di beni, risultando, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che i clienti, secondo le condizioni generali di contratto, potessero poi contattare direttamente il fornitore (indicato come partner).
Riteneva che sulla ricorrente non incombesse un generalizzato rischio relativamente alla distruzione, danneggiamento e deterioramento dei beni ricevuti dai fornitori, ben potendo la stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dei beni, fare valere con i fornitori eventuali vizi o difformità degli stessi;
peraltro la stessa garanzia di qualità dei prodotti permaneva in capo ai fornitori.
Rilevava altresì come la stessa asserita libertà di determinazione dei prezzi fosse alquanto limitata in range predefiniti, non potendo la ricorrente vendere a costi troppo bassi anche per non danneggiare la reputazione dei fornitori.
Con riferimento alla richiesta subordinata del ricorso, osservava come la ricorrente non avesse fornito prova alcuna della effettiva localizzazione dei clienti all'estero, piuttosto che in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
La società ricorrente opera nel settore delle vendite mediante internet di beni di abbigliamento, moda e design e per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 ha versato all'amministrazione finanziaria l'imposta sui servizi di digitali;
ritenendo poi che l'imposta sui servizi digitali non fosse dovuta con riferimento alle vendite di beni conseguenti a contratti di conto vendita con i fornitori, essendo l'imposta dovuta (e regolarmente pagata) riguardo ad altra tipologia di vendita (secondo il modello del marketplace e della commissione della vendita, in cui il cliente finale interagisce, tramite il sito web della Ricorrente_1, con i venditori e la ricorrente guadagna una commissione per la propria intermediazione), presentava istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate per un importo complessivo pari ad euro 1.041.464,72 L'imposta digitale sui servizi è stata istituita con l'art. 1, comma 35, L. 145/2018.
Il comma 36 del predetto art. 1 indica quali siano i soggetti passivi dell'imposta, tra cui rientra incontestabilmente la ricorrente.
Ai fini della decisione della presente controversia è decisivo l'art. 1, comma 37 lett. B) L. 145/2018 (come vigente all'epoca dei fatti) secondo cui l'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla “messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi”.
La parte ricorrente ha chiaramente specificato come l'imposta digitale sui servizi sia stata dalla stessa pagata e non ne sia stato richiesto il rimborso relativamente ad una delle forme delle proprie attività sui propri siti, ovverosia riguardo ad altra tipologia di vendita secondo il modello del marketplace e della commissione della vendita, in cui il cliente finale interagisce, tramite il sito web della Ricorrente_1, con i venditori e la ricorrente guadagna una commissione per la propria intermediazione.
Nel ricorso è specificato infatti quali somme a titolo di imposta siano state pagate per tale tipologia di vendita.
L'istanza di rimborso concerne infatti esclusivamente la tassazione dei ricavi derivanti dai contratti in conto vendita e, effettivamente, per tali ricavi non risulta applicabile l'art. 1, comma 37 lett. B), L. 145/2018.
Come ampiamente argomentato nel ricorso, anche con produzione di contratti con i fornitori dei prodotti posti in vendita sul proprio sito web, i beni acquistati dal cliente finale erano a disposizione della ricorrente in virtù di contratti, assimilabili al contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 c.c., in quanto i fornitori consegnavano i beni alla ricorrente, ma questa non ne diveniva immediatamente proprietaria;
infatti solo a seguito dell'ordine di acquisto del cliente finale, la ricorrente procede all'acquisto dei beni e comunica al cliente l'accettazione della proposta di acquisto, così concludendo il contratto di vendita.
Peraltro questo aspetto, seppur diffusamente trattato nel ricorso, non è peraltro decisivo, rilevando esclusivamente la possibile sussumibilità dell'attività in questione nella fattispecie normativa disciplinata dal citato art. 1, comma 37 lett. B), L 145/2018.
Non risulta infatti che per tali tipologie di vendita la ricorrente abbia messo a disposizione degli utenti/clienti una interfaccia digitale multilaterale in grado di permettere contratti ed interazioni tra gli stessi, atteso che il rapporto risulta esclusivamente tra cliente e società ricorrente, non essendo possibile alcun contatto tra i clienti tra loro o tra clienti e fornitori della ricorrente all'interno del sito web, che, per tale ragione, non integra dunque una interfaccia digitale multilaterale, né l'attività della ricorrente può definirsi come attività di intermediazione, in quanto è proprio la società ricorrente a stipulare direttamene contratto di vendita con i clienti.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ha segnalato come una possibile interazione tra cliente e fornitore primario dei beni sia previsto proprio dalle condizioni generali di contratto di vendita della ricorrente;
tuttavia, in primo luogo, tali interazioni sono estranee al sito web della ricorrente e, in linea generale, è sempre possibile un contratto tra cliente finale e produttore di u bene.
Quando poi, nelle predette condizioni generali di contratto si specifica che “quando acquisti su yoox.com uno o più prodotti offerti da un Partner, concludi un contratto direttamente con il partner, che potrai contattare”, si fa evidentemente riferimento a quella tipologia di attività di intermediazione (marketplace) per la quale la ricorrente non contesta la debenza dell'imposta.
Sebbene, come detto, non decisivo nel presente giudizio, appare comunque opportuno analizzare la tipologia di contratto stipulato dalla ricorrente con i fornitori, ad ulteriore dimostrazione dell'assenza di una attività di mera intermediazione con riferimento ai contratti per i cui ricavi è richiesto il rimborso dell'imposta sui servizi digitali versata.
Il contratto tra ricorrente e fornitori, come quelli prodotti in atti, integra effettivamente il contratto estimatorio ex art. 1556 c.c.
Il fornitore consegna infatti dei beni alla ricorrente, che non ne diviene immediatamente proprietaria, mantenendo il diritto a pagarne il prezzo (così divenendone proprietaria) o restituire il bene ai fornitori.
Al momento della proposta di acquisto del cliente la ricorrente acquista il bene, dà conferma al cliente e gli consegna il bene.
Al momento della effettiva vendita al cliente dunque il bene compravenduto è nella disponibilità della ricorrente, che, dunque, agisce in proprio e non quale intermediario.
Per tali ragioni essa assume il rischio per i mancati pagamenti del bene o per condotte eventualmente truffaldine degli acquirenti.
Parimenti a suo carico è il rischio per distruzione, danneggiamento e deterioramento dei beni, in quanto il rischio del fornitore concerne solo le fasi della consegna alla ricorrente e, come previsto generalmente, per la rispondenza dei beni ceduti alle disposizioni di legge in materia e per la conformità degli stessi a quanto indicato nel corrente;
eventuali vizi devono tuttavia essere rilevati dalla ricorrente entro 30 giorni dalla consegna dei beni, rimanendo in capo alla stessa ogni rischio per il periodo successivo.
Anche il prezzo di vendita sul sito web è deciso dalla ricorrente, sebbene nei liti degli accordi contrattuali con i fornitori, i quali evidentemente vogliono evitare una vendita a prezzi non consoni dei propri prodotti per non danneggiare la propria reputazione sul mercato.
In sostanza può affermarsi, per tutte le ragioni suindicate, che l'imposta digitale sui servizi non sia dovuta per l'evidente insussistenza di una “messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi” e per il ruolo non di intermediazione svolto dalla ricorrente nelle vendite in oggetto.
Quanto ai conteggi relativi alla richiesta di rimborso, nulla è stato controdedotto dall'Agenzia delle Entrate
e, come detto, correttamente, la ricorrente ha specificato come la richiesta concerna solo i ricavi derivanti da contratti in conto vendita e non con riferimento alla effettiva attività di intermediazione svolta per altra tipologia di vendita, per la quale l'imposta è stata pagata e non ne è stato richiesto il rimborso.
L'accoglimento della richiesta principale esime evidentemente dall'analisi della richiesta subordinata avanzata nel ricorso.
E' congrua ed equa la compensazione delle spese di lite, considerando che l'imposta digitale sui servizi è di recente istituzione e che in materia non si rinviene alcuna giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. Milano, 20.1.2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Enrico Pavone
IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Chindemi