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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna IO, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.6887 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 Annunziata (Na), ivi residente alla Via L. Iacono, rappresentato e difeso, in virtù di procura posta in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Lauretta (C.F. ) C.F._2 unitamente al quale elettivamente domicilia, in Torre Annunziata, alla Piazza M. R. Imbriani, n. 5 RICORRENTE CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.11.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di prestazione previdenziale cat. VO 13046381, con decorrenza dal 1° novembre 2013; che, in data 08.01.2013, veniva accolta la domanda n. 6108611900154 (2012/403026) per l'indennità di mobilità; che l' , con provvedimento dell'11.09.2023, comunicava all'istante CP_1
“Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione MOBILITA' del sig.
n. 403026/2012”: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha Parte_1 ricevuto, per il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013, un pagamento non dovuto sulla prestazione MOBILITA' n. 403026/2012 per un importo complessivo di euro 1.664,36 per la seguente motivazione: - E' stata corrisposta indennità di mobilità non spettante”; Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale chiedendo annullarsi l'indebito, con ogni conseguente statuizione. L' si costituiva tardivamente, deducendo la infondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Lette le note di udienza, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
***** Il ricorso è fondato e deve accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. L'indebito per cui è causa n. 18078083 si riferisce alla prestazione di mobilità MOB N. 403026/2012, erogata all'esito della presentazione della domanda protocollo
.5195.03/10/2012.0019337, in relazione al periodo 01/11/2013-31/12/2013; CP_1
1 L'istanza è stata presentata dall'odierno ricorrente, a seguito del licenziamento da parte della Novartis Farma Spa, intervenuto in data 30/09/2012, per un periodo dal 08/10/2012 al 31/08/2013. Successivamente, a seguito della richiesta dell'estratto conto certificativo protocollo
.5195.19/09/2013.0028941, è emerso che la mobilità è stata calcolata, senza CP_1 considerare i giorni di preavviso per il periodo dal 30/09/2012 al 31/12/2012, pari a 92 gg.. L' ha proceduto alla riliquidazione della mobilità, inserendo i 92 gg di preavviso CP_1 e, a seguito dello slittamento dei giorni di preavviso, la mobilità decorreva non più dal 08/10/2012, bensì correttamente dal 08/01/2013 (all. 1 e 2 fascicolo ). CP_1 L'indebito si è determinato per effetto della liquidazione, in favore di Parte_1
, della pensione di vecchiaia con decorrenza 1/11/2012, con conseguente percezione,
[...] da parte dell'odierno ricorrente, per le mensilità di novembre e dicembre 2012, sia della prestazione di mobilità, che del rateo del trattamento pensionistico (all. 3). L'indebito ammonta ad euro 1.664,36 e corrisponde all'importo della mobilità non dovuta per i due mesi predetti, per effetto dello slittamento dei gg. 92 di preavviso. Ebbene, all'esito della costituzione dell' , l' ha dedotto che, all'atto della CP_1 CP_2 domanda di prestazione, il ricorrente non aveva indicato, nell'apposito campo della domanda, il numero delle giornate di preavviso, così come denunciate dal datore di lavoro e solo in sede di estratto conto certificativo l' aveva potuto rilevare detta CP_1 sovrapposizione. Ciò posto, tenuto conto che la circostanza dedotta dall' è stata espressamente CP_2 contestata dal ricorrente, il Tribunale ha onerato l' di produrre la domanda di CP_2 mobilità, al fine di rilevare la asserita omessa indicazione da parte del ricorrente. Ebbene, nessuna domanda è stata prodotta dall' , a fronte dell'ordine giudiziale. CP_1 Pertanto, non è stata data dimostrazione della riconducibilità al ricorrente dell'errore in cui è incorso l' , il quale, peraltro, avrebbe potuto, come poi ha fatto, verificare i dati CP_2 necessari dall' estratto conto certificativo. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara nulla dovuto dalla parte ricorrente all' per CP_1 l'indebito per cui è causa e, per l'effetto, ordina la restituzione di quanto eventualmente medio tempore decurtato;
CP_ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.312, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Torre Annunziata, 10.11.2025 Il giudice dott.ssa Marianna IO
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SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.6887 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 Annunziata (Na), ivi residente alla Via L. Iacono, rappresentato e difeso, in virtù di procura posta in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Lauretta (C.F. ) C.F._2 unitamente al quale elettivamente domicilia, in Torre Annunziata, alla Piazza M. R. Imbriani, n. 5 RICORRENTE CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.11.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di prestazione previdenziale cat. VO 13046381, con decorrenza dal 1° novembre 2013; che, in data 08.01.2013, veniva accolta la domanda n. 6108611900154 (2012/403026) per l'indennità di mobilità; che l' , con provvedimento dell'11.09.2023, comunicava all'istante CP_1
“Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione MOBILITA' del sig.
n. 403026/2012”: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha Parte_1 ricevuto, per il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013, un pagamento non dovuto sulla prestazione MOBILITA' n. 403026/2012 per un importo complessivo di euro 1.664,36 per la seguente motivazione: - E' stata corrisposta indennità di mobilità non spettante”; Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale chiedendo annullarsi l'indebito, con ogni conseguente statuizione. L' si costituiva tardivamente, deducendo la infondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Lette le note di udienza, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
***** Il ricorso è fondato e deve accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. L'indebito per cui è causa n. 18078083 si riferisce alla prestazione di mobilità MOB N. 403026/2012, erogata all'esito della presentazione della domanda protocollo
.5195.03/10/2012.0019337, in relazione al periodo 01/11/2013-31/12/2013; CP_1
1 L'istanza è stata presentata dall'odierno ricorrente, a seguito del licenziamento da parte della Novartis Farma Spa, intervenuto in data 30/09/2012, per un periodo dal 08/10/2012 al 31/08/2013. Successivamente, a seguito della richiesta dell'estratto conto certificativo protocollo
.5195.19/09/2013.0028941, è emerso che la mobilità è stata calcolata, senza CP_1 considerare i giorni di preavviso per il periodo dal 30/09/2012 al 31/12/2012, pari a 92 gg.. L' ha proceduto alla riliquidazione della mobilità, inserendo i 92 gg di preavviso CP_1 e, a seguito dello slittamento dei giorni di preavviso, la mobilità decorreva non più dal 08/10/2012, bensì correttamente dal 08/01/2013 (all. 1 e 2 fascicolo ). CP_1 L'indebito si è determinato per effetto della liquidazione, in favore di Parte_1
, della pensione di vecchiaia con decorrenza 1/11/2012, con conseguente percezione,
[...] da parte dell'odierno ricorrente, per le mensilità di novembre e dicembre 2012, sia della prestazione di mobilità, che del rateo del trattamento pensionistico (all. 3). L'indebito ammonta ad euro 1.664,36 e corrisponde all'importo della mobilità non dovuta per i due mesi predetti, per effetto dello slittamento dei gg. 92 di preavviso. Ebbene, all'esito della costituzione dell' , l' ha dedotto che, all'atto della CP_1 CP_2 domanda di prestazione, il ricorrente non aveva indicato, nell'apposito campo della domanda, il numero delle giornate di preavviso, così come denunciate dal datore di lavoro e solo in sede di estratto conto certificativo l' aveva potuto rilevare detta CP_1 sovrapposizione. Ciò posto, tenuto conto che la circostanza dedotta dall' è stata espressamente CP_2 contestata dal ricorrente, il Tribunale ha onerato l' di produrre la domanda di CP_2 mobilità, al fine di rilevare la asserita omessa indicazione da parte del ricorrente. Ebbene, nessuna domanda è stata prodotta dall' , a fronte dell'ordine giudiziale. CP_1 Pertanto, non è stata data dimostrazione della riconducibilità al ricorrente dell'errore in cui è incorso l' , il quale, peraltro, avrebbe potuto, come poi ha fatto, verificare i dati CP_2 necessari dall' estratto conto certificativo. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara nulla dovuto dalla parte ricorrente all' per CP_1 l'indebito per cui è causa e, per l'effetto, ordina la restituzione di quanto eventualmente medio tempore decurtato;
CP_ condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.312, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Torre Annunziata, 10.11.2025 Il giudice dott.ssa Marianna IO
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