Art. 7.
Dopo l' articolo 249 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
Art. 249-bis.
(Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari)
"Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo".
Dopo l' articolo 249 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
Art. 249-bis.
(Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari)
"Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo".