Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 72
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di un controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e di omesso versamento di somme indicate nella dichiarazione, l'onere di motivazione dell'ufficio si considera assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi, in quanto il contribuente è già a conoscenza dei presupposti della pretesa.

  • Rigettato
    Violazione delle leggi n. 241/90 e 212/2000

    La Corte ha ritenuto assorbite tali censure dalle argomentazioni relative alla motivazione della cartella e alla correttezza della notifica.

  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha confermato la validità della notifica a mezzo PEC, richiamando la normativa di riferimento (art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602/73) e la giurisprudenza della Cassazione in materia di equivalenza delle firme digitali (formato cades e pades). Inoltre, ha escluso la violazione di termini di decadenza, considerando il periodo di sospensione legato alla normativa emergenziale COVID-19.

  • Rigettato
    Errata indicazione del versamento

    La Corte ha riscontrato che il codice tributo e il periodo di riferimento nella cartella erano differenti da quelli indicati dalla società, confermando la correttezza delle indicazioni dell'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Mancanza dell'avviso di irregolarità

    La Corte ha affermato la consolidata giurisprudenza che non considera obbligatoria l'allegazione dell'avviso di irregolarità in caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73, qualora la dichiarazione sia regolare ma manchi il versamento. Ha inoltre rilevato che la comunicazione di irregolarità era stata comunque notificata via PEC.

  • Rigettato
    Mancanza indicazione calcolo sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto non condivisibile tale doglianza, poiché, trattandosi di omessi versamenti, i criteri per la quantificazione di sanzioni e interessi sono fissati dalla norma e pienamente conoscibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 72
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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