Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/04/2026, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2025, proposto da
La Dolce Vita S.r.l.s, in persona del legale rappresentante AN NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teverola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
dell’ordinanza del Comune di Teverola, recante di ingiunzione alla demolizione di opere abusive, n. 25 del 03/10/2024, reg. gen. 110 del 03/12/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa TA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 22/10/2024, il responsabile dell’area tecnica del Comune di Teverola effettuava un sopralluogo nei locali ove la società LA DOLCE VITA SRLS svolge attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, siti in Teverola alla S.S. 7 bis km 11.200 (oggi denominata via Roma n. 424). Nel corso del sopralluogo si riscontrava la presenza di manufatti ritenuti abusivi. Con determina n. 25, del 03/10/2024, il Comune ne ordinava la demolizione in quanto realizzati sine tutulo.
Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della suindicata società, ha impugnato il provvedimento di demolizione rilevando che le opere sanzionate erano state oggetto di SCIA in sanatoria presentate nel luglio 2020 e che il Comune aveva adottato una sanzione sproporzionata rispetto alla natura dell’intervento, senza valutare soluzioni alternative; il provvedimento conteneva, inoltre, una motivazione generica ed era stato adottato senza una adeguata istruttoria e senza attivare il contraddittorio con l’interessato.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 587 del 20/03/25, avuto particolare riguardo alla circostanza – peraltro non oggetto di contestazione alcuna da parte del Comune- secondo la quale le opere erano state rappresentate nei grafici allegati alla SCIA in sanatoria del 2020.
Pervenuta alla udienza pubblica del 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Viene in esame il provvedimento con il quale il Comune di Teverola ha ingiunto la demolizione di una serie di manufatti realizzati alla via Roma n. 424.
In merito, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza posto che, già nel luglio del 2020, aveva depositato una SCIA in sanatoria per le opere realizzate nella attuale via Roma n. 424, consistenti, in particolare, nella “sistemazione ed ampliamento copertura in legno sul locale ingresso, sistemazione rampa, realizzazione di una struttura in ferro di facile smontaggio con copertura in materiale plastico e vetrata asportabile, realizzazione di una piscina mt. 6x12”. Deduce, inoltre, il ricorrente, con riferimento ai gazebi a forma di “L” riscontrati in sede di sopralluogo, che erano stati installati tre gazebi, ognuno coperto da un materiale plastico dopodichè per coprire le zone tra un gazebo e l’altro erano state applicate altre 2 coperture, senza che ciò avesse comportato la creazione di nuovi gazebo. Analogamente, la struttura in ferro, ricoperta in telo in PVV, chiusa su tre lati da vetri asportabili e solo su di un lato con una parete in cartongesso costituiva una struttura modulare prefabbricata e di facile rimozione con chiusura su tre lati con vetri scorrevoli e rimovibili, posizionati solo ed esclusivamente per la protezione da agenti atmosferici. In sostanza, la situazione di fatto riscontrata dagli accertatori al momento del sopralluogo non denotava alcuna difformità rispetto ai grafici allegati alla SCIA del 2020.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le doglianze siano fondate e debitamente documentate da quanto prodotto in atti. Risulta, invero, che il ricorrente ha presentato, nell’anno 2020, una SCIA in sanatoria per una serie di manufatti realizzati nello spazio esterno ai locali adibiti ad attività di ristorazione, che coincidono sostanzialmente con lo stato di fatto riscontrato in sede di sopralluogo.
Il Comune, peraltro, non si è costituito in giudizio e nulla ha controdedotto in merito.
Il provvedimento gravato, quindi, non sfugge al dedotto deficit motivazionale e di istruttoria in quanto, come rilevato dal ricorrente, la situazione di fatto riscontrata dagli accertatori al momento del sopralluogo non denota alcuna significativa difformità rispetto ai grafici allegati alla SCIA del 2020. Per tale ragione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della determina impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Teverola, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Teverola alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente in euro 2000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CO, Presidente
TA CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA CE | LO CO |
IL SEGRETARIO