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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MADARO DONATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1098/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.TO PAGAMEN n. 202507692663982257552535/2025 TARES 2013
- SOLL.TO PAGAMEN n. 202507692663972257550404/2025 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 14 ottobre 2025 ed iscritto a ruolo il 4 novembre 2025 al n. 1098/2025 di R.G., ha impugnato i solleciti di pagamento del 31 luglio 2025 n. 202507 692663982257552535 -Tares
2013 di €. 2.112,00 e n. 202507692663972257550404 -Tari 2014 di € 2.178,65 (Ente impositore: Comune di Ariano Irpino) per un totale pari ad € 4.290,65.
2. A motivi ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici: ingiunzione n. 202207691678451994905666 afferente Tares del 2013; ingiunzione n. 20220769178461994924383 afferente Tari del 2014; l'assenza del presupposto legittimante la richiesta di pagamento poichè l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziata, la prescrizione;
la nullità delle notifiche degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
3. Non si sono costituiti Municipia S.p.a. ed il Comune di Ariano Irpino seppur convenuti in giudizio.
4. All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si osserva che la ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario già derivante dai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. è stata espressamente prevista dalla legge 130/2022 che ha inserito il comma 5 bis all'art. 7 del d.lgs. 546/1992. Tale norma prevede che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.” Le resistenti non costituendosi in giudizio non hanno provato la rituale notifica degli atti presupposti, pertanto gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra questione risulta assorbita. In punto di regolamentazione delle spese, tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MADARO DONATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1098/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.TO PAGAMEN n. 202507692663982257552535/2025 TARES 2013
- SOLL.TO PAGAMEN n. 202507692663972257550404/2025 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente, con ricorso notificato il 14 ottobre 2025 ed iscritto a ruolo il 4 novembre 2025 al n. 1098/2025 di R.G., ha impugnato i solleciti di pagamento del 31 luglio 2025 n. 202507 692663982257552535 -Tares
2013 di €. 2.112,00 e n. 202507692663972257550404 -Tari 2014 di € 2.178,65 (Ente impositore: Comune di Ariano Irpino) per un totale pari ad € 4.290,65.
2. A motivi ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici: ingiunzione n. 202207691678451994905666 afferente Tares del 2013; ingiunzione n. 20220769178461994924383 afferente Tari del 2014; l'assenza del presupposto legittimante la richiesta di pagamento poichè l'iter della procedura di riscossione è totalmente viziata, la prescrizione;
la nullità delle notifiche degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
3. Non si sono costituiti Municipia S.p.a. ed il Comune di Ariano Irpino seppur convenuti in giudizio.
4. All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si osserva che la ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario già derivante dai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. è stata espressamente prevista dalla legge 130/2022 che ha inserito il comma 5 bis all'art. 7 del d.lgs. 546/1992. Tale norma prevede che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.” Le resistenti non costituendosi in giudizio non hanno provato la rituale notifica degli atti presupposti, pertanto gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra questione risulta assorbita. In punto di regolamentazione delle spese, tenuto conto delle circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.