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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1092/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
LI MA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9911/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500000433000 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 09784202500009238/001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 09784202500009239/001 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistenti/Appellate: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202500000433000, notificata il 28.2.2025, relativa a crediti di natura tributaria per l'importo di
€ 21.163,72, nonché gli atti di pignoramento presso terzi n. 09784202500009238 e n. 09784202500009239, emessi dall'Agenzia delle entrate - riscossione, notificati rispettivamente ai pignorati “Banca_1 S.p.A.” e
“Banca_2 S.p.A.”, per crediti di natura tributaria per l'importo di € 94.815,12.
La ricorrente ha specificato di impugnare i predetti atti limitatamente alle sottese pretese di natura tributaria di cui alle cartelle e agli avvisi 09720120006406524000, 09720120171522057000, 09720130195489857000,
09720130282632066000,09720140171710750000,09720150051075577000,09720160041709551000,09
720160083657003000,09720170011804875003,09720170076953504000,09720170213327484000,0972
0170264366692003,09720180004604537003,09720180004604638003,09720190035639832000,097201
90053112916003,09720190053113017003,09720190055850247004,09720190013217346003,0972019019824739000,
09720190252033343000, 09720200142838180003, 09720210189383047000, 09720220005558927003,
09720220058005061000, 09720220158781477003,09720230044493053002, 09720230112184925000,
250TJRM001655 e TJRTJRM000793.
1.2. La ricorrente deduce l'illegittimità degli atti gravati:
1) per inesistenza dei titoli esecutivi presupposti all'intimazione di pagamento;
2) per intervenuta decadenza e prescrizione delle somme vantate.
2. La Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che il canone di abbonamento alla televisione è soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e che ogni annualità del canone deve essere considerata autonoma, in quanto generata da un fatto autonomo e diverso da quello della precedente, per cui deve ritenersi che non possa ravvisarsi un unico obbligo di pagamento che rinasce, ma tanti diversi periodi d'imposta, ognuno dotato di autonomia propria.
3. La Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione poiché la tipologia di atti impugnati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, non rientrerebbe nella competenza del giudice adito indipendentemente dal fatto che gli atti prodromici a quelli impugnati abbiano, come nel caso di specie, natura tributaria.
3.1. Nel merito l'Ufficio ha concluso per il rigetto del gravame perché gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e, segnatamente l'avviso di accertamento n. 250TJRM001655, emesso dal Centro Operativo di
Pescara, è stato notificato in Indirizzo_1, SC B, domicilio fiscale della ricorrente, così come risulta dalla visura anagrafica del contribuente estratta dall'Ufficio, nonché sono stati oggetto dell'atto interruttivo n. 09720249075706860000, notificato in data 30.11.2024.
Infine, l'eccezione di prescrizione sarebbe preclusa proprio dall'intervenuta regolare notifica di tutti gli atti presupposti.
4. La Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione alle attività poste in essere dall'Agenzia delle entrate - riscossione nell'ambito della notifica delle cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati.
5. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio, ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso e nel merito ha concluso per il rigetto depositando la documentazione dalla quale si evince la valida notifica degli atti presupposti.
6. La Regione Lazio si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, atteso che lo stesso
è stato notificato attraverso PEC in data 29.4.2025, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impugnati ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso attesa la rituale e valida notifica delle cartelle presupposte.
7. Con l'ordinanza n. 2815, pubblicata il 14.10.2025, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione.
8. Con memorie, depositate il 20.11.2025, parte ricorrente ha eccepito la mancanza di prova in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento TJRTJRM000793, avendo l'Agenzia delle entrate, DPIII dichiarato che il predetto avviso di accertamento risulterebbe correttamente notificato senza darne prova, nonché ha dedotto che tutte le cartelle di pagamento presupposte agli atti impugnati e le intimazioni di pagamento depositate dall'agente della riscossione sarebbero state notificate in violazione dell'art. 140 c.p.c. per omesso invio della raccomandata A/R informativa della giacenza dell'atto presso l'ufficio postale o la casa comunale.
Peraltro, parte delle cartelle sarebbero state illegittimamente notificate con il rito per l'irreperibilità assoluta, mentre dagli estratti anagrafici emergerebbe che la ricorrente era all'epoca del tentativo di notifica della cartella di pagamento residente presso l'indirizzo presso cui le sono stati notificati gli atti in questa sede impugnati, in Indirizzo_1.
9. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Deve essere disattesa l'eccezione di tardività del ricorso che risulta notificato il 29.4.2025 nel rispetto del termine decadenziale di 60 giorni sia rispetto alla notifica del 28.2.2025 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, sia rispetto alla notifica del 4.4.2025 degli atti di pignoramento presso terzi.
11. E' altresì infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, l'unica deroga al principio generale secondo cui tutti gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate – riscossione ex post rispetto alla cartella di pagamento inquadrabili in fase di esecuzione forzata devono essere impugnati davanti al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione territorialmente competente, si concretizza nel caso in cui l'atto esecutivo, oltre ad essere impugnato per vizi propri , viene opposto anche per la mancata notifica dell'atto presupposto
(cartella di pagamento o Ingiunzione fiscale), ossia del titolo esecutivo. In tal caso, la legittimità dell'atto esecutivo è messa in discussione dalla mancata notifica dell'atto presupposto, prodromico rispetto all'atto esecutivo stesso mai ricevuto dal contribuente e l'art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 fa salva la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo “unitamente” al quale è possibile contestare anche l'atto presupposto mai notificato al contribuente. (Cass. S.U. n. 7822 del 2020).
12. Nel merito il ricorso non è fondato e va respinto.
12.1. Dalla documentazione versata agli atti emerge che: 1) in data 26.9.2012 è stata notificata la cartella n. 09720120006406524000; 2) in data 12.1.2013 è stata notificata la cartella n. 09720120171522057000;
3) in data 23.6.2014 è stata notificata la cartella n. 09720130195489857000; 4) in data 9.12.2013 è stata notificata la cartella n. 09720130282362066000 per compiuta giacenza;
5) in data 3.8.2015 è stata notificata la cartella n. 09720140171710750000 per compiuta giacenza;
6) in data 16.12.2015 è stata notificata la cartella n. 09720150051075577000 per compiuta giacenza;
7) in data 29.8.2016 è stata notificata la cartella n. 09720160041709551000 per compiuta giacenza;
8) in data 7.10.2016 è stata notificata la cartella n.
09720160083657003000 per compiuta giacenza;
9) in data 3.7.2017 è stata notificata la cartella n.
09720170011804875003 per compiuta giacenza;
10) in data 20.1.2018 è stata notificata la cartella n.
09720170076953504000; 11) in data 9.8.2018 è stata notificata la cartella n. 09720170213327484000 per compiuta giacenza;
12) in data 14.9.2018 è stata notificata la cartella n. 09720170264366692003 per compiuta giacenza;
13) in data 9.8.2018 è stata notificata la cartella n. 09720180004604537003 per compiuta giacenza;
14) in data 9.8.2018 è stata notificata la cartella n. 09720180004604638003 per compiuta giacenza;
15) in data 10.6.2019 è stata notificata la cartella n. 09720190035639832000 per compiuta giacenza;
16) in data 10.6.2019 è stata notificata la cartella n. 09720190053112916003 per compiuta giacenza;
17) in data
10.6.2019 è stata notificata la cartella n. 09720190053113017003 per compiuta giacenza;
18) in data
10.6.2019 è stata notificata la cartella n. 09720190055850247004 per compiuta giacenza;
19) in data
14.2.2020 è stata notificata la cartella n. 09720190131217346003 per compiuta giacenza;
20) in data
27.6.2022 è stata notificata la cartella n. 09720190191824739000 per compiuta giacenza;
21) in data
27.6.2022 è stata notificata la cartella n. 09720190252033343000 per compiuta giacenza;
22) in data
25.9.2023 è stata notificata la cartella n. 09720200142838180003; 23) in data 17.9.2023 è stata notificata la cartella n. 09720210189383047000; 24) in data 4.2.2024 è stata notificata la cartella n.
09720220005558927003; 25) in data 17.9.2023 è stata notificata la cartella n. 09720220058005061000;
26) in data 24.4.2023 è stata notificata la cartella n. 09720220117589555003 per compiuta giacenza;
27) in data 17.9.2023 è stata notificata la cartella n. 09720220158781477003; 28) in data 4.2.2024 è stata notificata la cartella n. 09720230044493053002; 29) in data 4.2.2024 è stata notificata la cartella n.
09720230112184925000; 30) in data 16.5.2024 è stata notificata la cartella n. 09720230166346711003 per compiuta giacenza.
12.2. Dalla documentazione versata agli atti si evince inoltre che sono stati notificati alla ricorrente:
a) in data 19.10.2015 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720159060936811000 per la cartella indicate sub 1; b) in data 27.10.2016 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720169030575425000 per le cartelle indicate sub 1, 2, 3 e 4; c) in data 24.3.2017 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720169052878138000 per le cartelle indicate sub 1, 2, 3, 4 e 5; d) in data
28.4.2017 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720169054807682000 per la cartella innanzi sub 13; e) in data 31.12.2019 per compiuta giacenza il preavviso di fermo amministrativo n.
09780201900001116000 per le cartelle innanzi indicate sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nonché
per l'avviso di accertamento n. 69716013545103007000; f) in data 14.4.2023 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720239022962133000 per le cartelle indicate sub 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nonché per l'avviso di accertamento n. 69716013545103007000; g) in data 4.3.2024 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 9720239085947288000 per le cartelle indicate sub 1,
2, 3, 5, 6; h) in data 13.6.2024 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720249006956210000 per le cartelle indicate sub 1, 2, 3, 4, 5, 6; i) in data 30.11.2024 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720249075706860000 per le cartelle indicate sub 1, 2, ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, nonché per l'avviso di accertamento n. 69716013545103007000.
13. Tanto premesso osserva il Collegio che le due censure sollevate da parte ricorrente di omessa notifica degli atti presupposti rispetto agli atti impugnati e di intervenuta prescrizione delle pretese azionate, oltre ad essere del tutto generiche, risultano smentite per tabulas dalla documentazione prodotta in atti.
13. Altrettanto generica è la dedotta nullità di tutte le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. avendo l'ufficio dimostrato di avere adempiuto a tutti gli adempimenti normativamente previsti.
Secondo la Corte di Cassazione, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600/1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n.
6788 del 2017).
Merita, inoltre, di essere evidenziato che anche l'unica cartella n. 09720170076953504000 notificata con il rito dell'irreperibilità assoluta e oggetto di specifica censura nelle memorie depositate il 20.11.2025 è stata oggetto ulteriori atti di intimazione di pagamento successivamente notificati alla ricorrente e da questa mai opposti.
Quanto infine alla contestata mancata dimostrazione della notifica dell'avviso di accertamento
TJRTJRM000793 la stessa risulta comprovata dalla produzione dell'estratto di ruolo che avvalora la prospettazione dell'Agenzia delle entrate, DPIII.
14. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore degli Uffici resistenti, liquidate in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 500,00 in favore della Direzione Provinciale I di Torino, euro 800,00 in favore rispettivamente della Direzione Provinciale I di Roma, della Direzione Provinciale III di Roma e della Regione
Lazio ed euro 1.600,00 in favore dell'Agenzia delle entrate – riscossione, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
LI MA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9911/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500000433000 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 09784202500009238/001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 09784202500009239/001 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistenti/Appellate: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202500000433000, notificata il 28.2.2025, relativa a crediti di natura tributaria per l'importo di
€ 21.163,72, nonché gli atti di pignoramento presso terzi n. 09784202500009238 e n. 09784202500009239, emessi dall'Agenzia delle entrate - riscossione, notificati rispettivamente ai pignorati “Banca_1 S.p.A.” e
“Banca_2 S.p.A.”, per crediti di natura tributaria per l'importo di € 94.815,12.
La ricorrente ha specificato di impugnare i predetti atti limitatamente alle sottese pretese di natura tributaria di cui alle cartelle e agli avvisi 09720120006406524000, 09720120171522057000, 09720130195489857000,
09720130282632066000,09720140171710750000,09720150051075577000,09720160041709551000,09
720160083657003000,09720170011804875003,09720170076953504000,09720170213327484000,0972
0170264366692003,09720180004604537003,09720180004604638003,09720190035639832000,097201
90053112916003,09720190053113017003,09720190055850247004,09720190013217346003,0972019019824739000,
09720190252033343000, 09720200142838180003, 09720210189383047000, 09720220005558927003,
09720220058005061000, 09720220158781477003,09720230044493053002, 09720230112184925000,
250TJRM001655 e TJRTJRM000793.
1.2. La ricorrente deduce l'illegittimità degli atti gravati:
1) per inesistenza dei titoli esecutivi presupposti all'intimazione di pagamento;
2) per intervenuta decadenza e prescrizione delle somme vantate.
2. La Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che il canone di abbonamento alla televisione è soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e che ogni annualità del canone deve essere considerata autonoma, in quanto generata da un fatto autonomo e diverso da quello della precedente, per cui deve ritenersi che non possa ravvisarsi un unico obbligo di pagamento che rinasce, ma tanti diversi periodi d'imposta, ognuno dotato di autonomia propria.
3. La Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione poiché la tipologia di atti impugnati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, non rientrerebbe nella competenza del giudice adito indipendentemente dal fatto che gli atti prodromici a quelli impugnati abbiano, come nel caso di specie, natura tributaria.
3.1. Nel merito l'Ufficio ha concluso per il rigetto del gravame perché gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e, segnatamente l'avviso di accertamento n. 250TJRM001655, emesso dal Centro Operativo di
Pescara, è stato notificato in Indirizzo_1, SC B, domicilio fiscale della ricorrente, così come risulta dalla visura anagrafica del contribuente estratta dall'Ufficio, nonché sono stati oggetto dell'atto interruttivo n. 09720249075706860000, notificato in data 30.11.2024.
Infine, l'eccezione di prescrizione sarebbe preclusa proprio dall'intervenuta regolare notifica di tutti gli atti presupposti.
4. La Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione alle attività poste in essere dall'Agenzia delle entrate - riscossione nell'ambito della notifica delle cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati.
5. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita in giudizio, ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso e nel merito ha concluso per il rigetto depositando la documentazione dalla quale si evince la valida notifica degli atti presupposti.
6. La Regione Lazio si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, atteso che lo stesso
è stato notificato attraverso PEC in data 29.4.2025, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impugnati ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso attesa la rituale e valida notifica delle cartelle presupposte.
7. Con l'ordinanza n. 2815, pubblicata il 14.10.2025, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione.
8. Con memorie, depositate il 20.11.2025, parte ricorrente ha eccepito la mancanza di prova in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento TJRTJRM000793, avendo l'Agenzia delle entrate, DPIII dichiarato che il predetto avviso di accertamento risulterebbe correttamente notificato senza darne prova, nonché ha dedotto che tutte le cartelle di pagamento presupposte agli atti impugnati e le intimazioni di pagamento depositate dall'agente della riscossione sarebbero state notificate in violazione dell'art. 140 c.p.c. per omesso invio della raccomandata A/R informativa della giacenza dell'atto presso l'ufficio postale o la casa comunale.
Peraltro, parte delle cartelle sarebbero state illegittimamente notificate con il rito per l'irreperibilità assoluta, mentre dagli estratti anagrafici emergerebbe che la ricorrente era all'epoca del tentativo di notifica della cartella di pagamento residente presso l'indirizzo presso cui le sono stati notificati gli atti in questa sede impugnati, in Indirizzo_1.
9. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Deve essere disattesa l'eccezione di tardività del ricorso che risulta notificato il 29.4.2025 nel rispetto del termine decadenziale di 60 giorni sia rispetto alla notifica del 28.2.2025 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, sia rispetto alla notifica del 4.4.2025 degli atti di pignoramento presso terzi.
11. E' altresì infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, l'unica deroga al principio generale secondo cui tutti gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate – riscossione ex post rispetto alla cartella di pagamento inquadrabili in fase di esecuzione forzata devono essere impugnati davanti al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione territorialmente competente, si concretizza nel caso in cui l'atto esecutivo, oltre ad essere impugnato per vizi propri , viene opposto anche per la mancata notifica dell'atto presupposto
(cartella di pagamento o Ingiunzione fiscale), ossia del titolo esecutivo. In tal caso, la legittimità dell'atto esecutivo è messa in discussione dalla mancata notifica dell'atto presupposto, prodromico rispetto all'atto esecutivo stesso mai ricevuto dal contribuente e l'art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 fa salva la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo “unitamente” al quale è possibile contestare anche l'atto presupposto mai notificato al contribuente. (Cass. S.U. n. 7822 del 2020).
12. Nel merito il ricorso non è fondato e va respinto.
12.1. Dalla documentazione versata agli atti emerge che: 1) in data 26.9.2012 è stata notificata la cartella n. 09720120006406524000; 2) in data 12.1.2013 è stata notificata la cartella n. 09720120171522057000;
3) in data 23.6.2014 è stata notificata la cartella n. 09720130195489857000; 4) in data 9.12.2013 è stata notificata la cartella n. 09720130282362066000 per compiuta giacenza;
5) in data 3.8.2015 è stata notificata la cartella n. 09720140171710750000 per compiuta giacenza;
6) in data 16.12.2015 è stata notificata la cartella n. 09720150051075577000 per compiuta giacenza;
7) in data 29.8.2016 è stata notificata la cartella n. 09720160041709551000 per compiuta giacenza;
8) in data 7.10.2016 è stata notificata la cartella n.
09720160083657003000 per compiuta giacenza;
9) in data 3.7.2017 è stata notificata la cartella n.
09720170011804875003 per compiuta giacenza;
10) in data 20.1.2018 è stata notificata la cartella n.
09720170076953504000; 11) in data 9.8.2018 è stata notificata la cartella n. 09720170213327484000 per compiuta giacenza;
12) in data 14.9.2018 è stata notificata la cartella n. 09720170264366692003 per compiuta giacenza;
13) in data 9.8.2018 è stata notificata la cartella n. 09720180004604537003 per compiuta giacenza;
14) in data 9.8.2018 è stata notificata la cartella n. 09720180004604638003 per compiuta giacenza;
15) in data 10.6.2019 è stata notificata la cartella n. 09720190035639832000 per compiuta giacenza;
16) in data 10.6.2019 è stata notificata la cartella n. 09720190053112916003 per compiuta giacenza;
17) in data
10.6.2019 è stata notificata la cartella n. 09720190053113017003 per compiuta giacenza;
18) in data
10.6.2019 è stata notificata la cartella n. 09720190055850247004 per compiuta giacenza;
19) in data
14.2.2020 è stata notificata la cartella n. 09720190131217346003 per compiuta giacenza;
20) in data
27.6.2022 è stata notificata la cartella n. 09720190191824739000 per compiuta giacenza;
21) in data
27.6.2022 è stata notificata la cartella n. 09720190252033343000 per compiuta giacenza;
22) in data
25.9.2023 è stata notificata la cartella n. 09720200142838180003; 23) in data 17.9.2023 è stata notificata la cartella n. 09720210189383047000; 24) in data 4.2.2024 è stata notificata la cartella n.
09720220005558927003; 25) in data 17.9.2023 è stata notificata la cartella n. 09720220058005061000;
26) in data 24.4.2023 è stata notificata la cartella n. 09720220117589555003 per compiuta giacenza;
27) in data 17.9.2023 è stata notificata la cartella n. 09720220158781477003; 28) in data 4.2.2024 è stata notificata la cartella n. 09720230044493053002; 29) in data 4.2.2024 è stata notificata la cartella n.
09720230112184925000; 30) in data 16.5.2024 è stata notificata la cartella n. 09720230166346711003 per compiuta giacenza.
12.2. Dalla documentazione versata agli atti si evince inoltre che sono stati notificati alla ricorrente:
a) in data 19.10.2015 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720159060936811000 per la cartella indicate sub 1; b) in data 27.10.2016 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720169030575425000 per le cartelle indicate sub 1, 2, 3 e 4; c) in data 24.3.2017 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720169052878138000 per le cartelle indicate sub 1, 2, 3, 4 e 5; d) in data
28.4.2017 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720169054807682000 per la cartella innanzi sub 13; e) in data 31.12.2019 per compiuta giacenza il preavviso di fermo amministrativo n.
09780201900001116000 per le cartelle innanzi indicate sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nonché
per l'avviso di accertamento n. 69716013545103007000; f) in data 14.4.2023 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720239022962133000 per le cartelle indicate sub 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nonché per l'avviso di accertamento n. 69716013545103007000; g) in data 4.3.2024 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 9720239085947288000 per le cartelle indicate sub 1,
2, 3, 5, 6; h) in data 13.6.2024 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720249006956210000 per le cartelle indicate sub 1, 2, 3, 4, 5, 6; i) in data 30.11.2024 per compiuta giacenza l'intimazione di pagamento n. 09720249075706860000 per le cartelle indicate sub 1, 2, ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, nonché per l'avviso di accertamento n. 69716013545103007000.
13. Tanto premesso osserva il Collegio che le due censure sollevate da parte ricorrente di omessa notifica degli atti presupposti rispetto agli atti impugnati e di intervenuta prescrizione delle pretese azionate, oltre ad essere del tutto generiche, risultano smentite per tabulas dalla documentazione prodotta in atti.
13. Altrettanto generica è la dedotta nullità di tutte le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. avendo l'ufficio dimostrato di avere adempiuto a tutti gli adempimenti normativamente previsti.
Secondo la Corte di Cassazione, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600/1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n.
6788 del 2017).
Merita, inoltre, di essere evidenziato che anche l'unica cartella n. 09720170076953504000 notificata con il rito dell'irreperibilità assoluta e oggetto di specifica censura nelle memorie depositate il 20.11.2025 è stata oggetto ulteriori atti di intimazione di pagamento successivamente notificati alla ricorrente e da questa mai opposti.
Quanto infine alla contestata mancata dimostrazione della notifica dell'avviso di accertamento
TJRTJRM000793 la stessa risulta comprovata dalla produzione dell'estratto di ruolo che avvalora la prospettazione dell'Agenzia delle entrate, DPIII.
14. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore degli Uffici resistenti, liquidate in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 500,00 in favore della Direzione Provinciale I di Torino, euro 800,00 in favore rispettivamente della Direzione Provinciale I di Roma, della Direzione Provinciale III di Roma e della Regione
Lazio ed euro 1.600,00 in favore dell'Agenzia delle entrate – riscossione, oltre accessori di legge se dovuti.