Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1092
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza dei titoli esecutivi presupposti

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta in atti smentisce la generica censura di omessa notifica degli atti presupposti, dimostrando la validità delle notifiche.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione delle somme vantate

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta in atti smentisce la generica censura di omessa notifica degli atti presupposti, dimostrando la validità delle notifiche e l'interruzione dei termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto la dedotta nullità generica e smentita dalla documentazione, evidenziando che l'ufficio ha adempiuto a tutti gli adempimenti normativamente previsti e che, in ogni caso, la notifica secondo l'art. 140 c.p.c. è corretta se il destinatario è temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600/1973 in caso di trasferimento in luogo sconosciuto. Inoltre, l'unica cartella notificata con rito per irreperibilità assoluta è stata oggetto di successive intimazioni di pagamento mai opposte.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento TJRTJRM000793

    La Corte ha ritenuto la contestata notifica comprovata dalla produzione dell'estratto di ruolo, che avvalora la prospettazione dell'Agenzia delle entrate.

  • Rigettato
    Inesistenza dei titoli esecutivi presupposti

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta in atti smentisce la generica censura di omessa notifica degli atti presupposti, dimostrando la validità delle notifiche.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione delle somme vantate

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta in atti smentisce la generica censura di omessa notifica degli atti presupposti, dimostrando la validità delle notifiche e l'interruzione dei termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto la dedotta nullità generica e smentita dalla documentazione, evidenziando che l'ufficio ha adempiuto a tutti gli adempimenti normativamente previsti e che, in ogni caso, la notifica secondo l'art. 140 c.p.c. è corretta se il destinatario è temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600/1973 in caso di trasferimento in luogo sconosciuto. Inoltre, l'unica cartella notificata con rito per irreperibilità assoluta è stata oggetto di successive intimazioni di pagamento mai opposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1092
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1092
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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